Famiglia

Negoziazione assistita: ancora deposito cartaceo per gli accordi

Il ministero della giustizia autorizza gli uffici ad accettare il deposito in forma cartacea degli accordi di negoziazione assistita per separazioni e divorzi finchè non sarà consentito l'invio telematico introdotto dalla riforma

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di Marina Crisafi

Ancora valido il deposito cartaceo degli accordi di negoziazione assistita in materia di separazioni e divorzi. Lo ha specificato il ministero della giustizia, autorizzando (con circolare del 28 febbraio 2023) gli uffici ad accettare il deposito in forma cartacea nell'attesa che venga attivato il flusso che ne consenta l'invio telematico introdotto dalla riforma del processo civile.

Invio telematico accordi negoziazione: la norma
L'articolo 9, comma 1, lettera i) n. 3 del Dlgs n. 149/2022, ricorda infatti via Arenula, ha introdotto all'articolo 6 del Dl n. 132/2014, in materia di convenzione di negoziazione assistita per le soluzioni consensuali di separazione personale, di cessazione degli effetti civili o di scioglimento del matrimonio, di modifica delle condizioni di separazione o di divorzio, di affidamento e mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, e loro modifica, e di alimenti, il comma 2-bis al fine di disciplinare le modalità telematiche di invio dell'accordo raggiunto.
Nello specifico, la norma dispone che l'accordo venga "trasmesso con modalità telematiche a cura degli avvocati che assistono le parti, al procuratore della Repubblica per il rilascio del nullaosta o per l'autorizzazione". A sua volta, il procuratore, quando appone il nullaosta o rilascia l'autorizzazione, trasmette l'accordo sottoscritto digitalmente agli avvocati delle parti.

Autorizzato deposito in forma cartacea
Fatte queste premesse, il ministero, con la circolare in argomento, nell'attesa che venga strutturato il flusso telematico che consentirà tali comunicazioni, ha autorizzato gli uffici competenti ad accettare il deposito in forma cartacea da parte degli avvocati che assistono le parti degli accordi raggiunti in sede di negoziazione assistita ex articolo 6 Dl n. 132/2014.

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