Negoziazione assistita famiglia: le linee guida della procura di Milano
Sono state pubblicate le linee guida per la convenzione di negoziazione assistita in materia di famiglia dopo le modifiche apportate dalla riforma Cartabia
Arrivano le linee guida della procura di Milano per la negoziazione assistita in materia di famiglia, a seguito delle modifiche apportate dalla riforma Cartabia. Si tratta di indicazioni operative che fungono da orientamento per la convenzione di negoziazione assistita prevista dall'articolo 6, comma 1 1 -bis, della legge n. 162/2014 e in generale per l'intera procedura.
Condizioni dell'accordo
Il documento ricorda, innanzitutto, che la procedura si conclude con un accordo sottoscritto dalle parti e da almeno un avvocato per parte.
L'accordo può concernere la separazione personale, la cessazione degli effetti civili o lo scioglimento del matrimonio, la modifica delle condizioni di separazione o divorzio, l'affidamento e il mantenimento dei figli nati fuori dal matrimonio, la modifica delle precedenti condizioni di affidamento e mantenimento dei figli, la determinazione degli alimenti, nonché lo scioglimento dell'unione civile e sue eventuali modifiche successive.
L'accordo va trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il tribunale competente per il nulla osta, che verrà emesso solo in difetto di irregolarità.
Viene raccomandato "l'uso del modello aggiornato di accordo, approvato dal Consiglio nazionale forense".
Termini
Le linee guida si soffermano poi sui termini dell'accordo se si è in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ovvero economicamente non autosufficienti. In tal caso, la legge prevede che l'accordo sia trasmesso al Procuratore della Repubblica presso il tribunale (territorialmente) competente entro il termine di dieci giorni dalla data certificata di conclusione dello stesso.
Tale termine, spiega la procura meneghina, "è da ritenersi perentorio e valido sia per le negoziazioni genitoriali che per quelle coniugali (ex art. 6 co. 2): e ciò in ragione degli effetti che la legge (art. 6, co. 3) fa discendere dalla data certificata dell'accordo".
La conseguenza del mancato rispetto del termine di dieci giorni è, infatti, "l'irricevibilità, con la conseguenza per le parti di dover ripresentare un nuovo accordo". Resta fermo, precisa la procura, che anche un eventuale cambio di data (per interlineatura o sbianchettamento), non approvato dalle parti, comporterà ugualmente il rigetto dell'accordo.
Contenuto dell'accordo
Quanto al contenuto dell'accordo, nello stesso gli avvocati dovranno espressamente dare atto, ex articolo 6 comma 3:
1) di aver tentato di conciliare le parti;
2) di averle informate della possibilità di esperire la mediazione familiare;
3) di averle informate dell'importanza per i figli minori di trascorrere tempi adeguati con ciascun genitore.
L'accordo può prevedere anche patti di trasferimento immobiliare, aventi efficacia obbligatoria.
Spetterà agli avvocati certificare: l'autografia delle firme delle parti; la conformità dell'accordo alle norme imperative e all'ordine pubblico; l'invio a mezzo pec dell'accordo firmato digitalmente; la valutazione di equità (articolo 5, comma 8, legge n. 898/1970) dell'assegno di mantenimento pattuito in unica soluzione.
Competenza territoriale e documentazione
In ordine alla competenza, la Procura della Repubblica territorialmente competente per l'approvazione dell'accordo deve essere individuata nel luogo di residenza di una delle parti (ai sensi dell'articolo 453bis.51 c.p.c. per separazione, divorzio, modifiche, esercizio della responsabilità genitoriale e scioglimento dell'unione civile; nonché dell'articolo 473bis.11 c.p.c. per tutte le altre questioni).
Inoltre, a corredo dell'accordo raggiunto, spiega ancora la procura, dovrà essere prodotta la documentazione richiesta in formato pdf, in file separati e numerati e se possibile con la medesima pec dell'accordo firmato digitalmente.
La procura indica anche la seguente dicitura da apporre in calce all'accordo medesimo:
- in presenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ovvero economicamente non autosufficienti "VISTO: si autorizza Milano, (Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano)";
- in assenza di figli minori, maggiorenni incapaci o portatori di handicap gravi ovvero economicamente non autosufficienti "VISTO, nulla osta Milano, (Il Procuratore della Repubblica presso il Tribunale ordinario di Milano)".
Indicazioni operative
Il documento si conclude con indicazioni operative, in particolare, sulla presentazione dell'accordo che va firmato digitalmente dagli avvocati e inviato via pec alla procura, nonchè sulla trasmissione dello stesso munito di nulla osta o autorizzazione, da parte degli avvocati che lo hanno sottoscritto, senza indugio, al Consiglio dell'ordine presso cui uno dei legali è iscritto.
Infine, si ricorda che tali procedimenti, sono esenti da contributo unificato, imposta di bollo e diritti di cancelleria, anche per quanto concerne l'eventuale rilascio di copie conformi del nulla osta o autorizzazione.