Nel contratto di agenzia non è necessario approvare per iscritto il patto di non concorrenza
Contratto di agenzia - Patto di non concorrenza - Validità della clausola - Natura vessatoria - Nullità - Forma scritta - Non necessaria
In tema di condizioni generali di contratto, perché sussista l'obbligo della specifica approvazione per iscritto previsto dall'art. 1341, comma 2, c.c., non basta che uno dei contraenti abbia predisposto l'intero contenuto del contratto in modo che l'altra parte non possa che accettarlo o rifiutarlo nella sua interezza, ma è necessario che lo schema sia stato predisposto e le condizioni generali siano state fissate, per servire ad una serie indefinita di rapporti, sia dal punto di vista sostanziale, perché confezionate da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti, sia dal punto di vista formale, in quanto predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie. Di conseguenza, non necessitano di una specifica approvazione scritta le clausole contrattuali elaborate in previsione e con riferimento ad un singolo, specifico negozio da uno dei contraenti, cui l'altro possa richiedere di apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 2, Sentenza del 14 gennaio 2022, n. 1143
CONTRATTO - Condizione - Condizioni generali di contratto - Contratto per adesione - Condizioni - Limiti - Fattispecie. (Cc, articolo 1341)
Un contratto è qualificabile per adesione secondo il disposto dell'articolo 1341 del Cc - e come tale soggetto, per l'efficacia delle clausole cosiddette vessatorie, alla specifica approvazione per iscritto - solo quando sia destinato a regolare una serie indefinita di rapporti e sia stato predisposto unilateralmente da un contraente. Deriva da quanto precede, pertanto, che tale ipotesi non ricorre quando risulta che il negozio è stato concluso mediante trattative intercorse tra le parti. (Nella specie, in applicazione del riferito principio, la Suprema corte ha confermato la pronunzia del giudice del merito che aveva affermato che il testo contrattuale oggetto di controversia, contenente la clausola compromissoria, non era il risultato di una unilaterale predisposizione ad opera di una delle parti, in quanto esprimeva il frutto di una analisi, discussione e negoziazione tra le parti. Tale accertamento si fonda - ha evidenziato la Cassazione - sia sulla documentata pluralità di testi contrattuali non definitivi, sia sulla esistenza di una riunione destinata alla discussione della regolamentazione negoziale). (M.Fin.)
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza del 15 aprile 2015, n. 7607
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Condizioni generali di contratto - In genere - Condizioni generali di contratto - Finalità - Predisposizione di uno schema utile ad una serie indefinita di rapporti - Stipulazione compiuta volta per volta dalle parti, ancorché in base a clausole elaborate da uno dei contraenti - Specifica approvazione per iscritto - Necessità - Esclusione
La mera predisposizione, da parte di uno dei contraenti, del contenuto contrattuale è del tutto insufficiente a giustificare l'automatica applicazione al regolamento contrattuale della tutela apprestata negli artt. 1341 e 1342 cod. civ., occorrendo, in aggiunta, che tale regolamento risulti predisposto per essere adottato per una serie indefinita di rapporti, sicché la conclusione del contratto, da parte del contraente diverso dal predisponente, risulti avvenuta senza alcuna possibilità di incidere sul contenuto del contratto, potendo egli soltanto scegliere se stipulare o meno.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 6, Ordinanza del 10 luglio 2013, n. 17073
Contratti in genere - Requisiti (elementi del contratto) - Accordo delle parti - Condizioni generali di contratto - In genere
Possono qualificarsi come contratti "per adesionem", rispetto ai quali sussiste l'esigenza della specifica approvazione scritta delle clausole vessatorie, soltanto quelle strutture negoziali destinate a regolare una serie indefinita di rapporti, tanto dal punto di vista sostanziale (se, cioè, predisposte da un contraente che esplichi attività contrattuale all'indirizzo di una pluralità indifferenziata di soggetti), quanto dal punto di vista formale (ove, cioè, predeterminate nel contenuto a mezzo di moduli o formulari utilizzabili in serie), mentre non possono ritenersi tali i contratti predisposti da uno dei due contraenti in previsione e con riferimento ad una singola, specifica vicenda negoziale, ed a cui l'altro contraente possa, del tutto legittimamente, richiedere ed apportare le necessarie modifiche dopo averne liberamente apprezzato il contenuto, nè, a maggior ragione, quelli in cui il negozio sia stato concluso a seguito e per effetto di trattative svoltesi tra le parti.
Corte di Cassazione, Civile, Sezione 1, Sentenza del 16 febbraio 2001, n. 2294
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