Società

Nella relazione al giudice il dettaglio di cause e responsabilità della crisi

Deve essere redatta entro 60 giorni dall’accertamento dello stato passivo

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di Filippo D’Aquino

Il Codice della crisi, memore sia dell’importanza che assume il Pubblico ministero sin dalla fase di apertura della procedura liquidatoria concorsuale, sia dell’interrelazione tra procedura liquidatoria e violazione degli adeguati assetti (articoli 3, 375, 377), ha posto una particolare attenzione alla relazione che il curatore deve predisporre circa le cause che hanno dato luogo alla procedura (la tradizionale “relazione al giudice”) e la conseguente analisi delle violazioni dei profili di diligenza e prudenza nella conduzione dell’impresa e nelle relative attività di controllo.

Il ruolo che questa relazione ha quale cerniera tra tribunale concorsuale e i giudizi (penali e civili) che attengono alla responsabilità degli organi di gestione e controllo, ne ha rafforzato l’autonomia strutturale, metodologica e cronologica rispetto al programma di liquidazione (in relazione al quale non è, stato purtroppo previsto alcun coordinamento: vedi articolo 213), atto che è, invece, interno al procedimento concorsuale.

Sul piano processuale il legislatore, sull’onda di prassi invalse in alcuni uffici, ha previsto la redazione di una prima relazione sommaria, che funge da fotografia iniziale dello stato della procedura (articolo 130, comma 1).

La relazione vera e propria è, invece, quella che il curatore redige successivamente nei sessanta giorni che seguono la redazione dello stato passivo (e non più dalla apertura della procedura). Difatti, è solo con l’analisi della documentazione acquisita in sede di formazione del passivo che il curatore può rendersi conto delle effettive dimensioni e delle dinamiche del dissesto, così da analizzare con maggiore precisione i profili di responsabilità degli organi di gestione e di controllo, dei soci e di terzi, oltre che i rapporti con parti correlate (si pensi, ad esempio, alla genesi e all’evoluzione dei crediti tributari e finanziari).

Sul piano contenutistico si segnala, in primo luogo, la distinzione dei profili attinenti all’insorgenza della crisi rispetto a quelli del manifestarsi dell’insolvenza. Di particolare interesse sono, sotto questo profilo, alcune linee guida che sono state elaborate da alcuni uffici (ad esempio, presso il Tribunale di Milano) che, anche in relazione al precoce rilievo dello stato di crisi, in quanto prodromico alla evoluzione in stato di insolvenza, impongono una riclassificazione dei bilanci d’esercizio, sia in relazione allo stato patrimoniale, sia in relazione al conto economico.

Quanto alle operazioni in conto economico si è inteso porre l’attenzione sull’evoluzione e sull’andamento dei margini reddituali, i quali vanno esposti sia in termini assoluti, sia in percentuale (al fine di evidenziare l’evoluzione della redditività della gestione), sia in relazione all’andamento dei volumi del fatturato. Potranno, inoltre, trovare applicazione i criteri di analisi, anche qualitativa (articolo 3, comma 3, lettera a), ai fini della valutazione degli adeguati assetti idonei a intercettare tempestivamente lo stato di crisi.

Quanto, invece, allo stato patrimoniale, l’accento viene posto sull’evoluzione sia delle poste dell’attivo, sia (soprattutto) di quelle del passivo, al fine di evidenziarne la variazione della composizione, anche quanto al rango (chirografario e privilegiato) e al mutamento (ad esempio, operazioni finanziarie di antergazione di un credito chirografario). Questi elementi devono essere in grado di individuare con ragionevole certezza il momento di perdita dei mezzi propri e, quindi, la data di cut off ai fini della ricostruzione dei profili di responsabilità e dei danni provocati dalla prosecuzione dell’attività di impresa.

La relazione al giudice si conferma un documento fondamentale, anche in relazione alle future azioni di responsabilità che saranno esercitate dal curatore.

Riguardo a questo tema, di particolare rilievo si dimostra l’analisi della completezza della documentazione acquisita dal curatore. La mancanza, l’incompletezza o l’irregolarità delle scritture contabili incide negativamente sugli organi di gestione in termini di quantificazione del danno arrecato alla massa (articolo 2486 del Codice civile). Pertanto, il curatore dovrà evidenziare – oltre agli esiti delle ricerche effettuate a termini dell’articolo 49, comma 3, lettera f) – quali attività avrà compiuto al fine di procedere al completamento della documentazione amministrativa e contabile, nonché ai fini della redazione (ove effettuata) del bilancio dell’ultimo esercizio.

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