Nella Rsa convenzionata, il privato paga la quota alberghiera se indipendente dalla cura
In caso di ricovero in una residenza sanitaria convenzionata il privato paga la quota alberghiera. L'esborso è invece escluso quando esiste un nesso di strumentalità necessaria tra le prestazioni socio-assistenziali e quelle sanitarie. In tal caso la prestazione è complessivamente gratuita e lo stesso vale con la prestazione di cura integrata sottratta all'accordo di tipo privatistico tra utente e struttura convenzionata, finalizzato a fissare costi aggiuntivi, variabili a discrezione della casa di cura.
Diverso il caso in cui la prestazione socio-assistenziale resta “disgiunta dallo scopo terapeutico, non risultando il ricovero presso una struttura residenziale operato in forza di un piano di cura personalizzato, la prestazione, non ricompresa nell'ambito dell'assistenza sanitaria obbligatoria, resta soggetta alla legge 328/2000”. Una norma che prevede solo un'integrazione economica della relativa spesa a carico dei Comuni, senza per questo prescindere dalla conclusione del contratto di ricovero tra utente e struttura residenziale, soggetti tra i quali si instaura un rapporto o obbligatorio. In assenza di norme imperative che siano di ostacolo all'autonomia negoziale tra privati dunque, può essere pattuito un corrispettivo diverso, tarato sulla qualità dei servizi offerti.
La Cassazione, applicando questi principi, con l'ordinanza 23597, ha accolto il ricorso di una cooperativa sociale - che gestiva una residenza sanitaria assistita per anziani non autosufficienti - il cui decreto ingiuntivo per ottenere il pagamento dei servizi alberghieri era stato revocato dal giudice di pace con una decisione, confermata dal Tribunale. Ad avviso dei giudici di merito nulla era dovuto, dal privato, per le prestazioni rese, nella casa di cura per conto del sistema sanitario nazionale e in forza di una convenzione stipulata tra regione Abruzzo e Asl locali. Per il tribunale il corrispettivo maturato dalla struttura per le prestazioni alberghiere era stato determinato dalla Convenzione tramite rinvio ad una delibera regionale.
Corte di cassazione – Sezione I – Ordinanza 23 settembre 2019 n. 23597