Civile

Nella transazione fiscale saltano i paletti all’omologazione forzata

I paletti alla omologazione forzosa della transazione fiscale nell’accordo di ristrutturazione dei debiti non hanno trovato posto nel decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale»144 del 22 giugno

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di Giulio Andreani

I paletti alla omologazione forzosa della transazione fiscale nell’accordo di ristrutturazione dei debiti non hanno trovato posto nel decreto legge 22 giugno 2023, n. 75, pubblicato sulla «Gazzetta Ufficiale»144 del 22 giugno. La norma era invece contenuta nelle bozze di decreto circolate a ridosso del Consiglio dei ministri della scorsa settimana, in cui è stato approvato il decreto legge sulla pubblica amministrazione.

La vicenda ricorda quanto accadde a febbraio, quando nel testo di un provvedimento esaminato dal Cdm, c’era una disposizione che, nella sostanza, estendeva la transazione fiscale alla composizione negoziata della crisi, che tuttavia non venne inserita nel decreto legge.

Quel che rileva sul piano normativo è che, almeno per il momento, nulla cambia.

Le modifiche negli accordi di ristrutturazione prevedevano che il tribunale avrebbe potuto omologare forzosamente la transazione fiscale solo se il soddisfacimento dei crediti tributari e contributivi fosse stato pari:

1) almeno al 30% del loro ammontare, comprensivo di sanzioni e interessi, nel caso in cui avessero aderito all'accordo altri creditori titolari di crediti per almeno un quarto dell'intero importo dei debiti dell'impresa debitrice;

2) almeno al 40%, comprensivo di sanzioni e interessi, con dilazione massima di dieci anni, se il credito complessivo degli altri creditori aderenti fosse inferiore a un quarto dell'intero importo dei debiti dell'impresa debitrice, oppure se non vi fosse alcun altro creditore aderente all'accordo. Veniva inoltre esclusa l'omologazione forzosa in caso di ristrutturazioni con carattere liquidatorio.

Le disposizioni ipotizzate, che non riguardavano peraltro il concordato preventivo ma solo l'accordo di cui all'articolo 57 del Codice della crisi, né attenevano all’omologazione ordinaria della transazione, avevano lo scopo di evitare condotte abusive dei contribuenti, limitando l'omologazione forzosa di quelle proposte di trattamento dei crediti tributari che, pur risultando convenienti per l'Erario al momento della presentazione, prevedessero un soddisfacimento irrisorio di questi crediti e fossero formulate dopo che, negli anni precedenti, a fronte di un incremento dell'importo dei debiti fiscali, gli altri debiti fossero invece diminuiti.

Probabilmente la cancellazione di questi paletti è dovuta a ragioni di disomogeneità rispetto agli altri contenuti del decreto. A quanto si apprende la stretta dovrebbe essere comunque riproposta: in questi caso è auspicabile un maggiore equilibrio nei parametri.

Infatti, le soglie minime di soddisfacimento previste erano un po' troppo elevate e probabilmente una loro riduzione, al 20 e al 30%, sarebbe sufficiente per contrastare condotte abusive, a maggior ragione se, come la bozza di Dl prevedeva, nel calcolo devono essere considerate anche sanzioni e interessi.

Inoltre, la statuizione di un principio anti-abuso, che eviti deroghe al criterio della convenienza su cui si fonda la transazione fiscale, potrebbe essere più coerente con le disposizioni del Codice della crisi che valorizzano questo criterio e incentivano la continuità aziendale.

Si potrebbe, ad esempio, prevedere che la convenienza del trattamento offerto alle Entrate debba sussistere, per l’omologazione forzosa, non solo al momento della presentazione della proposta di transazione, ma anche all’insorgenza della crisi; ciò allo scopo di ostacolare un successivo utilizzo delle risorse aziendali che penalizzi l'Erario a beneficio di altri creditori, da cui derivi un sostanziale aggiramento delle cause di prelazione che assistono i crediti tributari. Verrebbe in tal modo anche concretamente incentivata la tempestiva emersione della crisi d'impresa, che è uno degli obiettivi del Codice.

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