Civile

Niente fallimento per le start up innovative

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di Nicola Soldati

Le start up innovative rappresentano nel tessuto imprenditoriale italiano un tassello di strategica importanza tanto da portare il legislatore a dedicare loro una specifica disciplina al di fuori del codice civile, costituita dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221 che le distingue dalle altre società di capitali, anche in rapporto alle procedure concorsuali.

In particolare, in relazione alla assoggettabilità di una start up innovativa alla disciplina della legge fallimentare, la Corte d'appello di Bologna, con una corretta e pienamente condivisibile lettura della norma, ha proceduto alla revoca della sentenza con cui ne era stato dichiarato il fallimento.

Ma andiamo con ordine ed esaminiamo la vicenda: una società, vantando un credito rimasto insoddisfatto all'esito della liquidazione nei confronti di una start up innovativa cancellata dal registro delle imprese, ne aveva ottenuto la dichiarazione fallimento.

Avverso tale sentenza la start up innovativa aveva proposto reclamo che è stato accolto con una motivazione che mette in luce due differenti aspetti della normativa in esame.

In primo luogo, la Corte d'appello ha richiamato la previsione contenuta all'articolo 31, comma 1, del D.L. n. 179 del 2012 (Decreto crescita bis), poi convertito con legge n. 221 del 2012, la quale stabilisce che la start up innovativa non è soggetta alle procedure concorsuali diverse da quelle previste dal capo II della legge 27 gennaio 2012, n. 3, vale a dire, diverse dalle procedure di sovraindebitamento costituite dall'accordo con i creditori e dalla liquidazione del patrimonio.

Tale esenzione però non è assoluta in quanto trova applicazione solo limitatamente alla prima fase di vita della società e, più precisamente, per i primi cinque anni, a seguito della modifica apportata al precedente termine di quattro anni dal D.L. n. 50 del 2017 convertito in legge n. 26 del 2017.

La ratio posta alla base di tale esenzione “limitata” è costituita, per espressa indicazione della relazione di accompagnamento alla norma, dall'“elevato rischio economico assunto da chi decide di fare impresa investendo in attività ad alto livello di innovazione. Si vuole indurre l'imprenditore a prendere atto il prima possibile del fallimento del programma posto a base dell'iniziativa, posto l'elevato tasso di mortalità fisiologica delle start-up”.

Ne consegue che, essendo preclusa ogni iniziativa ai creditori nei confronti della start up insolvente, spetterà ai suoi amministratori fare tempestivamente ricorso alle procedure di sovraindebitamento al fine di evitare possibili profili di responsabilità in capo agli stessi.

In secondo luogo, la decisione della Corte d'appello risulta interessante anche per un altro aspetto, poiché al fine di accertare la sussistenza dell'esenzione dal fallimento pone rilievo alla circostanza della cancellazione della società dal registro imprese e, più specificamente dalla speciale sezione tenuta per le start up innovative dalla Camera di commercio, evidenziando che tale cancellazione è conseguenza dell'estinzione della società che, in quanto tale, costituisce una fattispecie differente dalla mera cancellazione della stessa dalla sezione speciale per perdita dei requisiti a cui conseguirebbe, per contro, la piena soggezione alle norme del fallimento.

Corte d'appello di Bologna, sentenza n.2686 del 24 ottobre 2018

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