No all’atto di nascita del figlio con due papà, sì alle due mamme
Il tribunale di Milano ha annullato la trascrizione dell’atto di nascita del genitore di intenzione di un bambino con due papà nato con la maternità surrogata, perché avvenuta in violazione della normativa vigente
Il tribunale di Milano ha annullato la trascrizione dell’atto di nascita del genitore di intenzione di un bambino con due papà nato con la maternità surrogata, perché avvenuta in violazione della normativa vigente. Ma lo stesso non ha potuto fare per l’atto che riguardava il figlio, nato con la procreazione medicalmente assistita, già riconosciuto dalla madre biologica, da parte della madre intenzionale.
Il Tribunale di Milano corregge la rotta, rispetto al passato, e fa suoi i principi dettati dalla Cassazione con la sentenza 38162/2022, considerando ammissibile uno dei quattro ricorsi della Procura. Quello teso all’annullamento dell’atto di nascita formato all’estero del minore nato con la gestazione per altri che conteneva l’indicazione dei padri biologico e intenzionale. Al pari della Suprema corte, anche i giudici milanesi hanno affermato - in una nota con la doppia firma del presidente facente funzione Fabio Roia e del presidente dell’ottava sezione civile Giovanni Battista Rollero - che la tutela del minore nato da maternità surrogata può oggi essere riconosciuta grazie all’adozione in casi particolari. Un istituto “rafforzato”, dalla sentenza della Consulta 79/2022 che ha cancellato la norma che impediva al minore di acquisire i rapporti di parentela dell’adottante. L’annullamento è stato obbligato dal fatto che l’indicazione del genitore di intenzione è avvenuta malgrado le norme interne vietino il ricorso al cosiddetto utero in affitto. La strada, indicata già dalla Cassazione, e sulla quale si è mossa anche la Cedu (si veda il Sole 24 ore del 23 giugno) è sempre quella della stepchild adoption. Strumento che tutela il diritto del minore al pieno riconoscimento del ruolo svolto dal genitore di intenzione «non solo nel progetto procreativo ma altresì nel successivo progetto volto alla sua crescita, educazione e istruzione». Garantito anche il riconoscimento dello status di figlio «e dei relativi diritti e al genitore di intenzione pienezza della titolarità e dell’esercizio della responsabilità genitoriale».
Diversa la sorte delle madri. Il Tribunale ha, infatti, considerato inammissibili le tre impugnazioni della Procura relative a tre coppie di donne che avevano fatto ricorso, all’estero, alla procreazione materialmente assistita. Il Collegio «ha ritenuto inammissibile il procedimento di rettificazione degli atti dello Stato civile, utilizzato dalla Procura della Repubblica per chiedere l’annullamento della trascrizione dell’atto di riconoscimento del figlio, già riconosciuto dalla madre biologica, da parte della madre intenzionale». Una scelta fatta in considerazione della natura dell’atto di riconoscimento e dei suoi effetti. Nessun colpo di spugna è possibile, ma si rende «necessaria l’instaurazione di una vera e propria azione volta alla rimozione dello stato di figlio». L’ufficiale dello Stato civile può, infatti, non accettare una dichiarazione di riconoscimento del figlio, ma se la consente - per compiacenza, per errore o in violazione della legge - e viene annotata nell’atto di nascita del minore, il riconoscimento non può essere contestato. Esclusa la rettificazione, va garantita la tutela che il nostro ordinamento prevede per la rimozione dello status di figlio: impugnazione del riconoscimento per difetto di veridicità, disconoscimento di paternità, contestazione di stato. Un procedimento con le garanzie tipiche del contenzioso di cognizione. Compresa la nomina di un curatore speciale del minore a sua tutela.