Civile

No all’auto nel cortile se limita i diritti degli altri condomini

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di Patrizia Maciocchi

Il condomino non può parcheggiare la propria auto nel cortile condominiale impedendo agli altri la possibilità di godere dello spazio in modo pari, anche se è stato annullato il regolamento che stabiliva il divieto.

La Cassazione, con la sentenza 27043, respinge il ricorso del proprietario di un appartamento che, dopo l’acquisto della casa, rivendicava il suo diritto di servirsi dello spazio comune, in particolare di un cortile di piccole dimensioni per parcheggiare l’auto. Il ricorrente aveva supportato la sua pretesa con una serie di argomenti. La “fonte” principale del diritto a posteggiare in cortile era stata individuata nel venir meno del regolamento condominiale che vietava tale uso, dopo la dichiarazione di nullità per un difetto deliberativo. A parere del ricorrente, era dunque possibile il godimento di tutti i diritti condominiali in assenza di specifici “paletti”. Inoltre, il suo parcheggio era compatibile con le manovre di ingresso ai garage degli altri condomini. Per finire la difesa ricordava la disponibilità del ricorrente ad un uso “turnario” dell’area contesa. Quasi un atto di generosità, visto che nel ricorso veniva sottolineata la possibilità di invocare la “negatoria servitutis” nei confronti degli altri “inquilini”, allo scopo di fronteggiare le molestie riscontrate nell’uso del bene comune. Spostandosi sul piano procedurale, l’eccezione sollevata riguardava invece la legittimazione dell’amministratore, che non avrebbe potuto resistere in giudizio, né proporre una domanda riconvenzionale, senza uno specifico via libera dell’assemblea.

Eccezione dalla quale i giudici della seconda sezione civile della Cassazione sgombrano il campo, sottolineando che l’amministratore ha la rappresentanza dei condomini ad agire in giudizio anche per eseguire una delibera condominiale: esecuzione che va intesa in senso sostanziale, come il potere di perseguire lo scopo fissato nella delibera. A questo si univa la circostanza che nella causa si erano costituiti tutti i condomini per chiedere il rigetto della domanda.

La declaratoria di nullità per difetto deliberativo del regolamento condominiale approvato dall’assemblea non impediva, infatti, il vaglio della domanda riconvenzionale con la quale i convenuti chiedevano di negare il permesso al posteggio. Per la Cassazione, non esiste un difetto di interesse ad agire dei condomini perché una volta “cancellato” il regolamento, che stabiliva un divieto comunque sganciato da una situazione di fatto, era possibile sostenere che il cortile condominiale, anche a causa delle sue dimensioni, non consentiva un parcheggio che si sarebbe risolto nella violazione dell’articolo 1102 del Codice civile sull’uso della cosa comune.

Nessun margine per il ricorrente di invocare la negatoria servitutis nei confronti degli altri abitanti del palazzo, per godere dello spazio in tutta tranquillità. Lo stesso consulente tecnico d’ufficio aveva, infatti, verificato che l’uso del parcheggio, anche di una sola vettura, era tale da impedire agli altri partecipanti di utilizzare alla pari la cosa comune, ad iniziare dalle difficoltà incontrate per accedere ai box di proprietà con le vetture. La Cassazione ricorda che, secondo l’articolo 1102 del Codice civile, ogni partecipante ha diritto di utilizzare la cosa comune come può, passandoci a piedi o con altri mezzi, ma non come vuole. Esiste, infatti, il doppio limite del rispetto di destinazione della cosa e della pari facoltà di godimento.

Cassazione, sentenza 27043 del 27 dicembre 2016

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