Società

Nomina del custode nel sequestro di partecipazioni societarie e limiti di esercizio dei diritti particolari

Con l’ordinanza del 27 giugno 2024, il Tribunale di Venezia si esprime sui principi in materia di sequestro conservativo di partecipazioni societarie e gestione dei diritti particolari dei soci

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di Antonio Martini, Ilaria Canepa, Alessandro Botti e Arianna Trentino*

La sezione specializzata in materia di imprese del Tribunale di Venezia, con l’ordinanza del 27 giugno 2024, si è pronunciata in merito al ricorso presentato dalla società D(...) S.r.l. che, a seguito di un provvedimento di sequestro conservativo emesso inaudita altera parte, ha richiesto la nomina di un custode per le partecipazioni societarie dei resistenti, titolari di quote sottoposte a sequestro. I resistenti, costituitisi in giudizio, hanno chiesto che venisse loro attribuito il ruolo di custodi delle proprie quote. Nel caso di nomina di un custode terzo, hanno chiesto che i relativi poteri fossero limitati al solo esercizio del diritto di voto, escludendo l’esercizio di alcuni diritti particolari previsti dallo statuto della società.

Il giudice ha deciso di nominare un terzo custode, motivando la scelta a mente del clima di forte contrapposizione tra le parti e della gravità degli illeciti gestori commessi dai resistenti, che hanno indotto a ritenere che questi ultimi potessero gestire in modo non diligente le proprie quote, anche quali custodi. Tale decisione si inserisce nell’alveo di un’ordinanza precedente, in cui era emerso il pericolo derivante da una gestione potenzialmente non corretta da parte dei resistenti.

Tema centrale dell’ordinanza riguarda l’esercizio dei diritti particolari previsti dallo statuto della società. Al riguardo, il giudice ha esaminato le diverse teorie dottrinali “da quella che esclude sempre e comunque la possibilità per il custode di esercitare i diritti particolari attribuiti ai soci dallo statuto ex art. 2468, terzo comma, c.c. a quella, che, dando prevalenza all’interesse del creditore procedente, ritiene che tali diritti debbano essere esercitati sempre dal custode, passando per ricostruzioni intermedie che ritengono che si dovrebbe tener conto della natura e delle caratteristiche dei diritti particolari, anche alla luce della disciplina statutaria dei medesimi”.

All’esito il Tribunale ha optato per un approccio che tenesse conto delle concrete caratteristiche dei diritti particolari previsti dallo statuto della D(...) S.r.l., al fine di comprendere se, in caso di sequestro della quota, l’esercizio degli stessi spettasse al socio o se la particolare configurazione del diritto o la sua disciplina statutaria, specie sulla sua trasferibilità, non rendessero possibile il loro esercizio da parte del custode.

Nell’ambito di detto esame il Tribunale ha evidenziato chei suddetti diritti particolari hanno natura non patrimoniale ma amministrativa, aderendo alla nomina e alla determinazione del compenso degli amministratori delle società controllate e sono caratterizzati da uno spiccato intuitu personae , in quanto sono stati introdotti allo scopo di tener conto della volontà del fondatore di affidare la gestione della società operativa a determinati soggetti. 

Secondo il Tribunale, una simile lettura risulta confermata dalla disciplina statutaria dei medesimi (intrasferibilità sia inter vivos sia mortis causa; non modificabilità e insopprimibilità se non con il consenso di specifici soggetti e cessazione in caso di morte, interdizione, inabilitazione del titolare o di impedimento permanente al loro esercizio o di trasferimento anche solo parziale a terzi della quota o di dimissioni del titolare del diritto particolare dalla carica di amministratore di una società controllata per insanabile contrasto nella gestione della società).

Sulla base di tali considerazioni, il Tribunale ha stabilito che il custode terzo non può esercitare i diritti particolari conferiti dallo statuto ai resistenti. Tali diritti devono rimanere in capo ai resistenti stessi, mentre il custode può esercitare i diritti di voto e gli altri diritti amministrativi previsti dalla normativa codicistica.

L’ordinanza del Tribunale offre una chiara applicazione dei principi in materia di sequestro conservativo di partecipazioni societarie e gestione dei diritti particolari dei soci.

La decisione di nominare un terzo custode, limitando però l’esercizio di alcuni diritti particolari dei soci, rappresenta un esempio di bilanciamento tra le esigenze di tutela del patrimonio sequestrato e il rispetto della volontà statutaria.

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*A cura di Antonio Martini (Partner – CBA Studio Legale e Tributario), Ilaria Canepa (Senior Associate – CBA Studio Legale e Tributario), Alessandro Botti (Associate – CBA Studio Legale e Tributario), Arianna Trentino (Associate – CBA Studio Legale e Tributario)

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