Amministrativo

Non è necessario l'assenso dei condomini per sopraelevare l'ultimo piano di un edificio

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Per la sopraelevazione dell'ultimo piano di un edificio condominiale non è necessario l'assenso dei proprietari dei piani sottostanti. Lo ha ribadito il Tribunale Regionale di giustizia amministrativa di Trento con la sentenza 6 febbraio 2017 n. 45.
I giudici hanno chiarito che il diritto di sopraelevare spetta ex lege (articolo 1127 del codice civile) al proprietario dell'ultimo piano dell'edificio, o al proprietario esclusivo del lastrico solare, e non necessita di alcun riconoscimento da parte degli altri condomini. L'articolo 1120 del codice civile trova unicamente applicazione alle innovazioni dirette al miglioramento o all'uso più comodo, ovvero al maggior rendimento, delle cose comuni, regolando le questioni relative alle maggioranze necessarie per la loro approvazione, ma non disciplina affatto il diritto di sopraelevare. E nel caso in cui l'ultimo piano appartenga a più proprietari ciascuno di «nei limiti della propria porzione di piano, con utilizzazione dello spazio aereo sovrastante la stessa (Cass. n. 4258 del 2006)». La sopraelevazione può essere impedita solo se può creare dei problemi di carattere statico.

Tribunale regionale di giustizia amministrativa di Trento – Sentenza 6 febbraio 2017 n. 45

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