Penale

Non è punibile l'occupazione abusiva della casa per dare un tetto ai figli

La Cassazione dice sì alla particolare tenuità del fatto per chi occupa abusivamente una casa popolare per dare un tetto ai figli minori. Scatta la scriminante dello stato di necessità

di Marina Crisafi

Non è punibile l'occupazione abusiva di una casa popolare se serve a dare un tetto ai propri figli. Scatta, infatti, la scriminante dello stato di necessità. È quanto si ricava dalla sentenza della seconda sezione penale della Cassazione (n. 46054/2021) chiamata a pronunciarsi su una vicenda che vedeva condannate due famiglie per il reato di occupazione abusiva di un alloggio Iacp.

La vicenda - Confermata la condanna in appello, i ricorrenti, con ricorsi omogenei, adivano il Palazzaccio lamentando il mancato riconoscimento dello "stato di necessità", rinvenibile nell'impellente bisogno di garantire l'abitazione ai figli minori dopo lo sfratto per morosità e l'impossibilità di attendere il compimento della procedura di assegnazione degli alloggi popolari.
Si dolevano, inoltre, del mancato riconoscimento della causa di non punibilità prevista dall'art. 131 bis c.p., che avrebbe dovuto essere riconosciuta in relazione alla modesta entità dell'offesa.

La decisione - Per la S.C. i ricorsi sono entrambi fondati. In riferimento a tutti i ricorrenti, non solo, non si rinviene, affermano i giudici di legittimità, alcuna motivazione in ordine al mancato riconoscimento della particolare tenuità del fatto, ma altresì un difetto di motivazione in ordine al tema dello stato di necessità.
La Corte ribadisce, quindi, il principio secondo cui "l'abusiva occupazione di un bene immobile è scriminata dallo stato di necessità conseguente al pericolo di danno grave alla persona, che ben può consistere anche nella compromissione del diritto di abitazione ovvero di altri diritti fondamentali della persona riconosciuti e garantiti dall'art. 2 Cost., sempre che ricorrano, per tutto il tempo dell'illecita occupazione, gli altri elementi costitutivi della scriminante, quali l'assoluta necessità della condotta e l'inevitabilità del pericolo. Ne consegue che la stessa può essere invocata solo in relazione ad un pericolo attuale e transitorio e non per sopperire alla necessità di reperire un alloggio al fine di risolvere in via definitiva la propria esigenza abitativa" (cfr. Cass. n. 10694/2020).

Nel caso di specie, per denegare l'invocata scriminante il collegio di merito ha fatto sommario riferimento all'insufficienza delle precarie condizioni economiche dei ricorrenti e alla complessiva inidoneità del compendio probatorio raccolto a provare lo stato di necessità.
Per gli Ermellini, però, si tratta di argomentazioni carenti. Perciò la sentenza va annullata con rinvio alla corte d'appello per un nuovo giudizio.

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