Non può essere rivisto l'accordo su assegno vita natural durante a fronte di cessione di quote societarie
Secondo la Cassazione, ordinanza 14 aprile 2023 n. 10031, non si è di fronte a un assegno di divorzio, ma alla costituzione di una rendita vitalizia
Qualora i coniugi, in sede di separazione, abbiano convenuto l'obbligo, a carico del marito, di corrispondere alla moglie una somma mensile in parte per la stessa e in parte per i figli con la specifica pattuizione che a fronte della cessione di quote societarie dalla moglie al marito tale somma sarebbe stata corrisposta vita natural durante e tale accordo sia stato recepito nelle condizioni del divorzio, non si è a fronte a un assegno di divorzio, ma alla costituzione di una rendita vitalizia, non suscettibile di revisione ai sensi dell'art. 9 legge n. 898 del 1970. Lo ha stabilito la sezione I della Cassazione con l'ordinanza 14 aprile 2023 n. 10031.
Ricordata in motivazione, nella pronunzia in rassegna, nel senso che qualora in sede di separazione personale i coniugi, nel definire i rapporti patrimoniali già tra loro pendenti e le conseguenti eventuali ragioni di debito-credito vantate da ciascuno, abbiano pattuito anche la corresponsione di un assegno da versarsi dall'uno in favore dell'altro vita natural durante, il giudice del divorzio, chiamato a decidere sull'an del richiesto assegno divorzile, dovrà preliminarmente provvedere alla qualificazione della natura dell'accordo intervenuto tra le parti, precisando se la rendita costituita (e la sua causa aleatoria sottostante) in occasione della crisi familiare sia estranea alla disciplina inderogabile dei rapporti patrimoniali tra coniugi in materia familiare, perché giustificata da altra causa, e quindi verificare se debba essere riconosciuto il diverso diritto all'assegno divorzile, che può trovare fondamento soltanto in ragione della crisi familiare, Cassazione, ordinanza 26 aprile 2021, n. 11012, in Famiglia e diritto,2021, p. 885, con nota di Rimini C., I patti in vista del divorzio: la Cassazione rimane ancorata alla nullità, e in Giurisprudenza italiana, 2022, c. 591, con nota di Irti C., Sulla nullità degli accordi conclusi dai coniugi separati in vista del divorzio.
In un'ottica sostanzialmente diversa, rispetto alla pronunzia in rassegna, in altra occasione si è osservato che in tema di divorzio, il preventivo accordo con cui gli interessati stabiliscono, in costanza di matrimonio, il relativo regime giuridico, anche in riferimento ai figli minori, convenendone l'immodificabilità per un dato periodo di tempo, è invalido, nella parte riguardante i figli, per l'indisponibilità dell'assegno dovuto ai sensi dell'art 6 della legge 1 dicembre 1970 n 898, e, nella parte riflettente l'assegno spettante all'ex coniuge a norma del precedente art 5, per contrasto sia con l'art 9 della stessa legge, che non consente limitazioni di ordine temporale alla possibilità di revisione del suindicato regime, sia con l'art 5 citato, che, fissando i criteri per il riconoscimento e la determinazione di un assegno all'ex coniuge, configura un diritto insuscettibile, anteriormente al giudizio di divorzio, di rinunzia o transazione, attesa l'illiceità della causa di un negozio siffatto, perché sempre connessa, esplicitamente o implicitamente, all'intento di viziare, o quanto meno di circoscrivere, la libertà di difendersi in detto giudizio, con irreparabile compromissione di un obbiettivo d'ordine pubblico come la tutela dell'istituto della famiglia. Pertanto, in tale giudizio, non può una delle parti impedire all'altra di provare la verità delle condizioni di fatto alle quali la legge subordina e commisura lo assegno di divorzio e quello di mantenimento per i figli, eccependo l'intangibilità dell'accordo intervenuto in merito prima dell'inizio del giudizio medesimo, Cassazione, sentenza 11 giugno 1981, n. 3777, in Giurisprudenza italiana, 1081, I, 1, c. 3777, con nota di Trabucchi A., Assegno di divorzio: attribuzione giudiziale e disponibilità degli interessati.
Pur esse richiamate in motivazione:
- nel senso che gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale di cui all'art. 160 Cc, Cassazione, ordinanza 28 giugno 2022, n. 20745, secondo cui di tali accordi non può tenersi conto ai fini della determinazione dell'assegno divorzile, non solo quando limitino o addirittura escludano il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto necessario a soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente tali esigenze, in quanto una preventiva pattuizione potrebbe influenzare il consenso al successivo divorzio e che, pertanto, in applicazione di tali principi, ha confermato la decisione di merito che aveva determinato l'assegno divorzile senza tenere conto degli accordi intercorsi sul punto in sede di separazione, considerando solo le attribuzioni patrimoniali ivi effettivamente operate, quali indici del contributo prestato da uno dei due coniugi alla formazione del patrimonio dell'altro; ordinanza 30 settembre 2022, n. 20745, in motivazione; sentenza 30 gennaio 2017, n. 2224, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2017, I, p. 1955 (con nota di Grazzini B., Accordi preventivi fra coniugi e assegno divorzile una tantum: spunti di riflessione alla luce delle evoluzioni normative in materia di gestione della crisi familiare), che ha escluso che la dazione di una somma di denaro alla moglie, pattuita in sede di separazione, possa assumere anche la valenza di anticipazione dell'assegno divorzile, così da condurre alla revoca della relativa previsione;
- per la precisazione che gli accordi con i quali i coniugi fissano in sede di separazione il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio devono considerarsi invalidi per illiceità della causa, sia nella parte riguardante i figli, sia in quella concernente l'assegno spettante all'ex coniuge, in forza della indisponibilità preventiva dei diritti patrimoniali conseguenti allo scioglimento del matrimonio, Cassazione, sentenze 20 marzo 1998, n. 2955, in Foro italiano, 1999, I, c. 1306, con nota di Oberti G., Gli accordi sulle conseguenze patrimoniali della crisi coniugale e dello scioglimento del matrimonio nella prospettiva storica; 10 febbraio 1996, n. 1315; 7 settembre 1995, n. 9416, in Vita notarile, 1995, p, 1356 (nonché Cassazione, sentenze 12 settembre 1997, n. 9034; 3 settembre 1996, n. 8057);
- per l'affermazione che a norma della legge 1° dicembre 1970 (sia nella originaria formulazione, che a seguito della legge di riforma 6 marzo 1987 n. 74) l'accordo con il quale i coniugi fissano, in costanza, il regime giuridico del futuro ed eventuale divorzio, deve considerarsi invalido, oltre che nella parte riguardante i figli, anche nella parte concernente l'assegno spettante al coniuge ai sensi dell'art. 5, in forza della radicale indisponibilità preventiva dei diritti patrimoniali conseguenti allo scioglimento o alla cessazione degli effetti civili del matrimonio. Infatti, un siffatto accordo non solo contrasta con l'art. 9 della medesima legge, il quale consente la revisione in ogni tempo delle disposizioni concernenti la misura e la modalità di versamento dell'assegno, ma anche, e soprattutto, ha causa illecita, in quanto appare sempre connesso, esplicitamente o implicitamente, alla finalità di viziare o limitare la libertà di difendersi nel successivo giudizio di divorzio, sia in relazione agli aspetti economici, sia in relazione alla stessa dichiarazione di divorzio, in contrasto anche con la nuova disciplina della legge n. 74 del 1987, che, configurando detto assegno con natura eminentemente assistenziale, ne si pone in evidenza il carattere di indisponibilità in correlazione con il principio generale dell'ordinamento secondo cui gli emolumenti di varia natura correlati alle esigenze di vita (pensioni, alimenti, retribuzioni ecc.) sono indisponibili, Cassazione, sentenza 4 giugno 1992, n. 6857, in Giurisprudenza italiana, 1993, I, 1, c. 342, con nota di Dalmotto E., Indisponibilità sostanziale e disponibilità processuale dell'assegno di divorzio.
Nella stessa ottica delle decisioni ricordate sopra, gli accordi con i quali i coniugi fissano, in sede di separazione, il regime giuridico-patrimoniale in vista di un futuro ed eventuale divorzio sono invalidi per illiceità della causa, perché stipulati in violazione del principio fondamentale di radicale indisponibilità dei diritti in materia matrimoniale, espresso dall'art. 160 Cc. Pertanto, di tali accordi non può tenersi conto non solo quando limitino o addirittura escludono il diritto del coniuge economicamente più debole al conseguimento di quanto è necessario per soddisfare le esigenze della vita, ma anche quando soddisfino pienamente dette esigenze, per il rilievo che una preventiva pattuizione - specie se allettante e condizionata alla non opposizione al divorzio (nella specie era stabilito che se la moglie si fosse opposta alla domanda di divorzio sarebbe stata obbligata al rilascio dell'immobile entro 10 giorni dalla richiesta) - potrebbe determinare il consenso alla dichiarazione degli effetti civili del matrimonio. Cassazione, sentenza 18 febbraio 2000, n. 1810, in Corriere giuridico, 2000, p. 1022, con nota di Balestra L., Gli accordi in vista del divorzio: la Cassazione conferma il proprio orientamento.
Sempre ricordate nella motivazione della pronunzia in rassegna, ma diversamente, rispetto alle decisioni richiamate sopra e, in particolare:
- per l'affermazione che è valido l'impegno negoziale assunto dai nubendi in caso di fallimento del matrimonio (nella specie trasferimento di un immobile di proprietà della moglie al marito, quale indennizzo delle spese, da questo sostenute, per ristrutturare altro immobile destinato ad abitazione familiare di proprietà della moglie medesima), in quanto contratto atipico con condizione sospensiva lecita, espressione dell'autonomia negoziale dei coniugi diretto a realizzare interessi meritevoli di tutela, ai sensi dell'art. 1322, comma 2, Cc, essendo, infatti, il fallimento del matrimonio non causa genetica dell'accordo, ma mero evento condizionale, Cassazione, sentenza 21 dicembre 2012, n. 23713, in Guida al diritto, 2013, fasc. 4, p. 22, con nota di Fiorina M., La Corte dovrebbe individuare una linea univoca in grado di orientare le decisioni degli operatori;
- nel senso che in tema di separazione consensuale, le pattuizioni convenute dai coniugi prima del decreto di omologazione e non trasfuse nell'accordo omologato si configurano come contratti atipici, aventi presupposti e finalità diversi sia dalle convenzioni matrimoniali che dagli atti di liberalità, nonché autonomi rispetto al contenuto tipico del regolamento concordato tra i coniugi, destinato ad acquistare efficacia giuridica soltanto in seguito al provvedimento di omologazione: ad esse, pertanto, può riconoscersi validità solo in quanto, alla stregua di un'indagine ermeneutica condotta nel quadro dei principi stabiliti dagli artt. 1362 e ss. Cc, risultino tali da assicurare una maggiore vantaggiosità all'interesse protetto dalla norma (ad esempio prevedendo una misura dell'assegno di mantenimento superiore a quella sottoposta ad omologazione), ovvero concernano un aspetto non preso in considerazione dall'accordo omologato e sicuramente compatibile con questo, in quanto non modificativo della sua sostanza e dei suoi equilibri, o ancora costituiscano clausole meramente specificative dell'accordo stesso, non essendo altrimenti consentito ai coniugi incidere sull'accordo omologato con soluzioni alternative di cui non sia certa a priori la uguale o migliore rispondenza all'interesse tutelato attraverso il controllo giudiziario di cui all'art. 158 Cc, Cassazione, sentenza 8 novembre 2006, n. 23801, in Foro italiano, 2007, I, c. 1189;
- per il rilievo che l'accordo transattivo relativo alle attribuzioni patrimoniali, concluso tra le parti ai margini di un giudizio di separazione o di divorzio, ha natura negoziale e produce effetti senza necessità di essere sottoposto al giudice per l'omologazione, Cassazione, sentenza 3 dicembre 2015, n. 24621, in Foro italiano, 2016, I, c. 1826 (con nota di Bona C., Separazione dei coniugi, Accordo transattivo, Trasferimento di immobili), che ha ritenuto che l'accordo, intervenuto stragiudizialmente in pendenza di un giudizio di appello, poi abbandonato dalle parti a seguito della composizione del contrasto, avesse impedito il passaggio in giudicato della sentenza di primo grado;
- per l'affermazione che in caso di separazione consensuale o divorzio congiunto (o su conclusioni conformi), la sentenza incide sul vincolo matrimoniale ma, sull'accordo tra i coniugi, realizza - in funzione di tutela dei diritti indisponibili del soggetto più debole e dei figli - un controllo solo esterno attesa la natura negoziale dello stesso, da affermarsi in ragione dell'ormai avvenuto superamento della concezione che ritiene la preminenza di un interesse, superiore e trascendente, della famiglia rispetto alla somma di quelli, coordinati e collegati, dei singoli componenti. Ne consegue che i coniugi possono concordare, con il limite del rispetto dei diritti indisponibili, non solo gli aspetti patrimoniali, ma anche quelli personali della vita familiare, quali, in particolare, l'affidamento dei figli e le modalità di visita dei genitori, Cassazione, sentenza 20 agosto 2014, n. 18066, in Rivista diritto processuale, 2016, p. 231, con nota di Gozzi M., Conclusioni congiunte nel procedimento di divorzio e inammissibilità dell'appello; in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2016, I, p. 162, con nota di Astone A., La sentenza di divorzio su domanda congiunta e l'impugnazione da parte di uno dei coniugi; in Corriere giuridico, 2015, p. 777, con nota di Galisai L., Conclusioni comuni e autonomia privata nel procedimento ordinario di divorzio; in Famiglia e diritto, 2015, p. 317, con nota di Filauro C. Gli accordi della crisi coniugale alla luce dell'interesse ad impugnare: una nuova presa di posizione della giurisprudenza di legittimità;
- nel senso che è valido il mutuo tra coniugi nel quale l'obbligo di restituzione sia sottoposto alla condizione sospensiva dell'evento, futuro ed incerto, della separazione personale, non essendovi alcuna norma imperativa che renda tale condizione illecita agli effetti dell'art. 1354, comma 1, Cc, Cassazione, sentenza 21 agosto 2013, n. 19304, in Nuova giurisprudenza civile, 2014, I, p. 94, con nota di Tagliasacchi E.,Accordi in vista della crisi coniugale: from status to contract?; in Notariato, 2014, p. 418, con nota di Marini R. In tema di restituzione condizionata della somma mutuata.
Per altri riferimenti e, in particolare, per la precisazione che la facoltà di chiedere una revisione dell'assegno di divorzio, ai sensi dell'art. 9 della legge 1° dicembre 1970 n. 898, non può trovare ostacolo in una transazione circa i rapporti economici che sia intervenuta fra i coniugi nel corso del procedimento di divorzio, in considerazione della nullità per illiceità della causa di un siffatto accordo prima che venga pronunciato lo scioglimento del matrimonio stante la sua interferenza sul comportamento delle parti e sulla loro libertà di difesa in un giudizio di status), e della conseguente impossibilità di ravvisare nell'accordo stesso una valida rinuncia alla predetta revisione, Cassazione, sentenza 20 maggio 1985, n. 3080, in Foro italiano, 1986, I, c. 747, con nota di Quadri E., Orientamenti in tema di revisione dell'assegno di divorzio e svalutazione monetaria.
In dottrina, in margine a Cassazione, sentenza 31 dicembre 2012, n. 23713, cit., oltre la già ricordata nota di Fiorina M., cfr.: Tardia I., Gli "accordi prematrimoniali" tra timide aperture giurisprudenziali, autonomia negoziale e tutela del coniuge economicamente debole, in Rassegna diritto civile, 2015, p. 256; Smaniotto E., Contratti prematrimoniali e tutela di interessi meritevoli e non contrari all'ordine pubblico e al buon costume, in Contratti, 2013, p. 221; Grazzini B., Accordi in vista del divorzio: la crisi coniugale fra "causa genetica" ed "evento condizionale" del contratto, in Nuova giurisprudenza civile commentata, 2013, I, p. 442; Oberto G., Gli accordi prematrimoniali in Cassazione, ovvero quando il distinguishing finisce nella haarspaltemaschine, in Famiglia e diritto, 2013, p. 321; Triola R., Matrimonio, scioglimento del matrimonio, divorzio, in Vita notarile, 2013, p. 215; Sangermano F., Riflessioni su accordi prematrimoniali e causa del contratto: l'insopprimibile forza regolatrice dell'autonomia privata anche nel diritto di famiglia, in Corriere giuridico, 2013, p. 1563; Palmieri A., Contratto in genere, atto e negozio giuridico, contratto tra nubendi, accordi raggiunti in sede di separazione consensuale, in Foro italiano, 2013, I, c. 864.