Società

Non viola la concorrenza la pubblicità di bonus fiscali anche “incerti”

Lo ha stabilito il Tribunale di Milano (ordinanza 12 giugno 2023) affermando la legittimità della campagna sul “bonus piscine” a fronte di una situazione giuridica non definita

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di Francesco Machina Grifeo

Sulle offerte commerciali che reclamizzano la possibilità di beneficiare di bonus fiscali, una prima bussola arriva dal Tribunale di Milano (ordinanza del 12 giugno 2023) ed è decisamente aperturista. Decidendo sull’istanza cautelare presentata da una azienda concorrente che chiedeva di inibire una campagna pubblicitaria - per la copertura di piscine - reclamizzata come agevolabile al 50%, la Sezione specializzata in materia di imprese ha chiarito che non viola la concorrenza pubblicizzare la possibilità delle detrazioni in mancanza di un divieto da parte delle Entrate.

Secondo la società ricorrente l’installazione di coperture per piscine non rientrava tra le spese detraibili. Per il Giudice Claudio Marangoni, tuttavia, il ricorso cautelare non presenta elementi di chiara evidenza in merito alla fondatezza delle contestazioni svolte, “non sussistendo indicazioni specifiche dell’Agenzia delle Entrate circa l’esclusione dell’applicabilità dei benefici fiscali alla realizzazione di coperture per piscine”. “In mancanza di indicazioni specifiche ed attendibili emanate dall’Amministrazione finanziaria – si legge nella decisione - che possano fornire certi profili di ricostruzione della sussistenza dei presupposti per l’applicabilità dello specifico regime di detrazioni fiscali relativamente agli interventi in questione e dato atto della non implausibilità della ricostruzione svolta da parte resistente, il ricorso cautelare non presenta elementi di chiara evidenza in merito alla fondatezza delle contestazioni svolte” e va dunque respinto.

Infatti, prosegue, il parere ottenuto dalla Dre Lombardia (che fra l’altro aveva dichiarato inammissibile l’interpello della società ricorrente) non ha “un contenuto dirimente rispetto alla questione oggetto della presente controversia” dal momento che l’ufficio finanziario non ha considerato che l’installazione della copertura per piscina poteva essere inclusa nell’ambito degli interventi di manutenzione straordinaria previsti dalla lettera b) del medesimo comma 1 dell’articolo 16 bis Tuir, in relazione alla lettera b) dell’articolo 3 Dpr 380/2001.

Il tribunale poi ricorda che in sede cautelare la tutela in via d’urgenza presuppone necessariamente che il diritto asseritamente leso abbia connotati di chiara evidenza. La sussistenza del fumus boni iuris va infatti intesa nel senso che parte ricorrente deve allegare in via pregiudiziale l’esistenza di un diritto che – sia pure in via sommaria – deve manifestarsi nella sua certa esistenza, risultando la cognizione cautelare rivolta alla tutela di una situazione soggettiva il cui accertamento non può richiedere lo svolgimento di accertamenti complessi o fondarsi su ipotesi prive dei necessari caratteri di evidenza.

In definitiva, l’esclusione delle coperture per piscine dagli interventi agevolabili in quanto volti a ridurre gli infortuni domestici, “non pare sostenuta da concreta ed esaustiva motivazione”. Infatti la possibilità di realizzare “su piscine esistenti una copertura che sia destinata a evitare il rischio di cadute accidentali e più in generarle a garantire la sicurezza domestica (secondo i requisiti predisposti dalle norme UNI per la gestione dei carichi esterni), nonché a proteggere l’impianto da agenti esterni (sole, ghiaccio ecc.), a migliorarne l’efficienza energetica non sembrano astrattamente estranee a finalità comunque riconducibili nel senso innanzi indicato ad attività di manutenzione straordinaria”.

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