La scelta delle specifiche tecniche dei prodotti, in termini di prestazioni e requisiti funzionali al perseguimento dell’interesse pubblico sotteso alla gara, rientra nella discrezionalità tecnica della stazione appaltante e non è sindacabile in sede di legittimità, salvo i casi di manifesta arbitrarietà, illogicità o irragionevolezza: l’Amministrazione può quindi fissare uno standard qualitativo più elevato della prestazione richiesta, senza che il principio di equivalenza glielo impedisca.

L’esistenza...

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