Alla luce del principio di diritto enunciato, il ricorso viene ritenuto ammissibile (e rimesso alla terza sezione per l'esame dei motivi) non avendo la parte controricorrente riattivato il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie. Non scatta, dunque, il termine di impugnazione breve ex articolo 325 Cpc, ma quello di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza previsto dall'articolo 327 Cpc.
Con la sentenza 5 novembre 2024 n. 28452 le sezioni Unite civili sposano l'orientamento più rigoroso, onerando il difensore alla riattivazione tempestiva dell'iter notificatorio attraverso le forme ordinarie, specificando però che il perfezionamento della notifica retroagisce al momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo Pec.
Aderendo così all'orientamento sul mancato perfezionamento della notifica se manca la RdAC per casella piena del...
Intelligenza artificiale: quella sfida che gli avvocati non possono subire
di Marcello Clarich, Ordinario di Diritto amministrativo presso La Sapienza Università di Roma e Giuseppe Urbano, Avvocato del Foro di Roma