Alla luce del principio di diritto enunciato, il ricorso viene ritenuto ammissibile (e rimesso alla terza sezione per l'esame dei motivi) non avendo la parte controricorrente riattivato il procedimento notificatorio attraverso le forme ordinarie. Non scatta, dunque, il termine di impugnazione breve ex articolo 325 Cpc, ma quello di sei mesi dalla pubblicazione della sentenza previsto dall'articolo 327 Cpc.
Con la sentenza 5 novembre 2024 n. 28452 le sezioni Unite civili sposano l'orientamento più rigoroso, onerando il difensore alla riattivazione tempestiva dell'iter notificatorio attraverso le forme ordinarie, specificando però che il perfezionamento della notifica retroagisce al momento in cui è stata generata la ricevuta di accettazione della originaria notificazione inviata a mezzo Pec.
Aderendo così all'orientamento sul mancato perfezionamento della notifica se manca la RdAC per casella piena del...
I punti chiave
- La genesi della questione e la soluzione prescelta dalle sezioni Unite
- La quaestio iuris e i due diversi orientamenti di legittimità
- La risposta "composita" delle Sezioni Unite
- L'aggancio "sistematico" della necessità di compiere un ulteriore passaggio notificatorio in caso di mancata consegna del messaggio di Pec per causa imputabile al destinatario
- La corretta esegesi del "rendere disponibile" il documento informatico nella Pec del destinatario: la notifica deve essere andata a buon fine
- L'interpretazione evolutiva: approdo interpretativo in continuità con la riforma Cartabia civile
EDITORIALE - Ai Act, predisposto un nuovo codice per assicurare il rispetto delle regole
di Andrea Sirotti Gaudenzi - Direttore del Dipartimento di Intelligenza Artificiale dell'Istituto per la formazione continua (Roma)