Sull’onda di una campagna pubblicitaria accattivante (o, semplicemente, per curiosità), molti cittadini hanno installato, sul proprio dispositivo mobile, l’app IO . È anche possibile che abbiano avuto accesso tramite CIE o SPID, ad una qualunque piattaforma dell’Amministrazione, affidando, con la compilazione di alcuni campi, non necessariamente obbligatori (come nel primo caso), tanto sbadatamente quanto inconsapevolmente, la chiave d’accesso alla propria “cassetta postale digitale”, quella ove la Pubblica Amministrazione, in seguito, potrà validamente notificare i propri atti.

La cancellazione dell’app IO, ad esempio, quale implicita volontà di revocare quell’autorizzazione all’accesso, tuttavia, non è un gesto efficace, e neppure coerente con la descritta determinazione; è semplicemente una forma di autolesionismo. Dall’altro capo, infatti, poco conta che l’icona di quella risorsa digitale non sia più presente sul pannello, perché (allora) l’utente ha volontariamente consegnato importanti informazioni: magari la pec, ma peggio, il numero del telefono mobile e/o la semplice e-mail, a cui possono, validamente, essere trasmessi i cd. “avvisi di cortesia”; la loro importanza, tuttavia, non è immediatamente percepibile, potendo essere confusa con un messaggio spam.

Per capire come si sia giunti sin qui, è necessario affrontare alcune considerazioni – ulteriori rispetto a quelle in precedenza trattate su questa stessa rivista – sull’annoso tema del domicilio digitale, rispetto alle quali evidentemente si devono trarre ulteriori conclusioni.

Ebbene, in uno dei momenti più convulsi della storia contemporanea (per intendersi quello della cd. pandemia da Covid-19), tra le varie misure assunte dal Legislatore – ed i cui effetti si percepiscono, purtroppo, solo ora (essendo stati, frattanto, adottati i decreti attuativi) – c’è il cd. Decreto semplificazioni del 2020 (D.L. n. 76/2020, recante misure urgenti per la semplificazione e l’innovazione digitale), poi convertito, con modifiche, nella L. 120/2020. In esso, per la parte che qui interessa, sono contenute importanti novità sulla notificazione “per via digitale” di atti, provvedimenti, avvisi e comunicazioni, da parte della Pubblica amministrazione ai cittadini; è l’art. 26 del citato decreto-legge a stabilirne le modalità, dopo aver sommariamente tratteggiato il profilo ed i compiti delle parti interessate.

L’esame della norma consentirà di comprendere il funzionamento della “notifica digitale”. Nella sostanza, parafrasando quanto contenuto al comma 2 del citato art. 26, l’Amministrazione affida il documento informatico da notificare, al «gestore della piattaforma digitale», il quale si occupa di inviare ai «destinatari» (e tali sono: persone fisiche o giuridiche, enti, associazioni ed ogni altro soggetto pubblico o privato, residente o avente sede legale nel territorio, italiano ovvero all’estero, ove titolari di codice fiscale). Il gestore della piattaforma, con l’«avviso di avvenuta ricezione» (AAR), informa dell’esistenza dell’atto e delle modalità di acquisizione del documento informatico oggetto di notificazione, lui comunicando l’«Identificativo Univoco della Notificazione» (IUN): un codice che accompagna e contraddistingue la notifica di quel determinato atto e si rinviene anche nell’«avviso di mancato recapito».

Il destinatario ha (o dovrebbe avere) cognizione dell’avviso di avvenuta ricezione, perché trasmesso (art. 26, comma 5, cit.) al suo indirizzo di posta certificata o ad un “servizio di recapito certificato qualificato”. Tale è (o dovrebbe essere) quello inserito nel nuovo Codice dell’Amministrazione Digitale (CAD) di cui al D.lgs n. 82/2005, novellato dal D.lgs. n. 179/2016, o quello eletto come domicilio speciale per determinati atti o affari (per i quali è riferita la notificazione), oppure eletto per la ricezione delle pubbliche amministrazioni. Come anticipato in premessa, il comma 5-bis dell’art. 26, ove il destinatario abbia comunicato un indirizzo e-mail non certificato, un numero di telefono o altro analogo recapito digitale diverso da quelli di cui al comma 5, il gestore della piattaforma potrà inviare anche un avviso di cortesia in modalità informatica, contenente le stesse informazioni dell’avviso di avvenuta ricezione.

La norma, poi, affronta con cautele diverse, ipotesi sostanzialmente simili. Ha previsto (art. 26 comma 6), infatti, che ove la “casella pec” od il “servizio di recapito certificato qualificato” risultino saturi, il gestore della piattaforma debba disporre un secondo tentativo di consegna, decorsi almeno 7 giorni dal primo invio. Ove si dovesse ripresentare l’inconveniente, oppure (e qui vengono aggiunte – inspiegabilmente – altre fattispecie, rispetto alle quali non si comprende se possano ricorrere anche per il primo invio) l’indirizzo elettronico del destinatario non risulti valido o attivo, il gestore della piattaforma rende disponibile in apposita area riservata, l’avviso di mancato recapito del messaggio (la norma riporta ai successivi decreti attuativi). Il gestore della piattaforma inoltre darà notizia al destinatario dell’avvenuta notificazione dell’atto, a mezzo di lettera raccomandata (si intuisce semplice e, dunque, non con avviso di ricevimento), senza ulteriori adempimenti a proprio carico, salvo inviare, ricorrendone i presupposti, l’avviso di cortesia di cui s’è detto.

Il successivo comma 7 disciplina, invece, la diversa situazione in cui versano quei destinatari che non dispongano di un indirizzo di posta certificata o di un “servizio di recapito certificato qualificato” (previsti al comma 5) ed impone al gestore della piattaforma di notificare, senza ritardo, l’avviso di avvenuta ricezione, in formato cartaceo, a mezzo posta, con le modalità previste in particolare dagli articoli 7, 8, 9 e 14 della L. n. 890/1992, ovvero – precisa – a mezzo posta, con raccomandata con avviso di ricevimento in busta chiusa. La norma si preoccupa di verificare se all’indirizzo indicato non sia possibile il recapito per cause diverse dalla (1) temporanea assenza o (2) dal rifiuto del destinatario o delle altre persone (implicitamente richiamando l’art. 139 c.p.c.), l’addetto al recapito postale svolge in loco ogni opportuna indagine per accertare l’indirizzo dell’abitazione, ufficio o sede del destinatario irreperibile: accertamenti che dovranno essere verbalizzati e comunicati al gestore.

Ove attraverso la consultazione dell’anagrafe della popolazione residente (ANPR, che, come precisato in questo articolo, ha accorpato l’anagrafe dei singoli Comuni), oppure dal registro delle imprese sia possibile individuare un diverso indirizzo del destinatario, il gestore della piattaforma invierà l’avviso di avvenuta ricezione; in caso contrario, deposita l’avviso di avvenuta ricezione sulla piattaforma e lo rende così disponibile al destinatario.

La notifica dell’avviso di avvenuta ricezione si perfeziona nel decimo giorno successivo a quello di deposito nella piattaforma. Il destinatario, che incorra in decadenze e dimostri di non aver ricevuto la notifica per causa ad esso non imputabile, può essere rimesso in termini. 

Le situazioni descritte ai commi 6 e 7 sono differenti nei presupposti e nelle conseguenze, sebbene, nella sostanza, sia identica la condizione del destinatario: mancata conoscenza dell’atto. Si intuisce, tuttavia, che solo per i soggetti di cui al comma 7, sia garantita una tutela rafforzata, quella di chi si trovi in una condizione di irreperibilità relativa. Ai primi, invece, è offerta, una garanzia minore: la spedizione di una raccomandata semplice.

Col “Regolamento recante piattaforma per la notificazione degli atti della pubblica amministrazione”, introdotto con DPCM n. 58 del 08/02/2022, sono raffinate le definizioni ed aggiunti alcuni particolari sulla modalità di funzionamento e di accesso (ad esempio, all’art. 5, viene precisato che “I destinatari possono eleggere un domicilio digitale di piattaforma o più domicili digitali di piattaforma diversificati in relazione ai vari mittenti”), ma anche sulla procedura. All’art. 7, ad esempio, titolato “Spedizione digitale”, affronta una gradazione, su come eseguire la notificazione: prima al “domicilio digitale di piattaforma eletto dal destinatario”, e se questo risulta “saturo, non valido o non attivo”, andrà rivolto al “domicilio digitale speciale del destinatario” ed infine, per le medesime ragioni di mancato recapito, al “domicilio digitale generale”.

La disamina del Regolamento – forzatamente sommaria, per evidenti ragioni – porta direttamente all’art. 13, titolato “Obblighi e responsabilità”; in essa si distingue al primo comma, la responsabilità dei mittenti, per i contenuti degli atti, mentre al secondo comma, quella del gestore della piattaforma per il “corretto funzionamento del servizio di notificazione tramite la piattaforma e delle attività direttamente effettuate, fatte salve le responsabilità dell’operatore postale ovvero del gestore del fornitore del servizio universale per le attività di rispettiva competenza”.

Nel descritto contesto, considerato l’inesorabile evoluzione digitale, si deve precisare che nell’intento del Legislatore, anche ove il destinatario non fosse titolare di alcun domicilio digitale, alle pubbliche amministrazioni non è precluso, in assoluto, l’utilizzo della piattaforma SEND, per affrontare la notifica dei propri atti. Sul punto si segnala la novella dell’art. 26 del D.L. n. 76/2020, al quale è stato aggiunto il comma 22-bis, dall’art. 6, comma 2-ter del D.L. n. 51/2023, convertito con modificazioni dalla L. n. 87/2023.

L’analfabetismo informatico, la repulsione allo strumento digitale o il consapevole intento di rendere più complicato l’uso di questo mezzo telematico in proprio danno, sono caratteristiche, sicuramente diverse, ma che accomunano una larga fetta di popolazione, alla quale – in ogni caso – dev’essere garantita la piena conoscibilità degli atti, sempre. Deve anche essere spiegato che la visualizzazione dell’«avviso di avvenuta ricezione» è di per sé sufficiente per ritenere perfezionata la notifica e che, dunque, non si deve attendere, come è accaduto sino ad ora, la ricezione di ulteriori comunicazioni cartacee.

Il commerciante che riceve un avviso di addebito tramite la app IO, dev’essere consapevole che i termini per l’impugnazione decorrono da quando è disponibile sulla piattaforma il richiamato «avviso di avvenuta ricezione». Mentre l’imprenditore agricolo che ha cognizione di un avviso di accertamento IMU, solo con l’avviso di presa in carico del concessionario per la riscossione, deve verificare se – in assenza di un domicilio digitale di piattaforma, speciale o generale – non è stata rispettata la formalità di cui ai citati commi 6 e 7, può impugnare l’atto presupposto (l’accertamento IMU), assieme a quello della riscossione.

Quest’ultima riflessione consente di dubitare della legittimità (costituzionale) dell’art. 26 comma 6 D.L. n. 76/2020, non solo in relazione all’art. 140 c.p.c., ma anche del successivo comma 7, nella misura in cui la procedura si concluda con l’invio di una semplice raccomandata: tale modalità non garantisce la recettizietà. Nuove tecnologie, vecchie questioni.

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*A cura di Andrea Migliavacca, Avvocato specializzato in diritto tributario e diritto previdenziale - SLTI

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