Nullità del matrimonio e nozione di incapacità di intendere e volere
Matrimonio - Nullità - Incapacità di intendere e di volere - Deficit psichico - Sussistenza - Totale privazione delle facoltà intellettive o volitive - Esclusione.
L’art. 120 c.c. prevede che il matrimonio può essere impugnato per l’incapacità di intendere e di volere del coniuge al momento della celebrazione, intesa come menomazione della sfera intellettiva e volitiva di tale grado da impedire di far comprendere il significato e le conseguenze dell’impegno assunto. La disposizione dà rilievo all...
Mantenimento dei figli: l’adempimento parziale integra il reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare
a cura della Redazione Diritto
Diligenza del buon padre di famiglia per il danneggiante assicurato nell’obbligo di salvataggio ex art. 1914 c.c.
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Patrocinio a spese dello Stato: falsità ed omissioni nell’istanza di ammissione
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Validità della clausola di determinazione degli interessi del mutuo per relationem
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