Nullità del trust, si può scegliere la giurisdizione
Il giudice italiano è competente per giudicare la validità di un trust costituito all’estero da un disponente italiano a favore di un beneficiario italiano e con nomina di un trustee non di nazionalità italiana (si veda il Quotodiano del Fisco del 19 marzo).
Le Sezioni unite della Cassazione hanno affermato questo principio con l’ordinanza 7621 del 18 marzo 2019, adottata in sede di regolamento di giurisdizione proposto nel corso di un giudizio instaurato nel Tribunale di Milano dall’amministratore di sostegno di un’anziana e malata signora (classe 1924) la quale, nel 2005, probabilmente già in condizioni fisiche indebolite, aveva istituito un trust segregandovi un consistente patrimonio.
La decisione del giudice di legittimità sancisce dunque che:
a) se nell’atto istitutivo di un trust vi è una clausola che stabilisce la competenza di un dato giudice per la materia della administration del trust stesso, tale clausola non vale qualora sia instaurato un giudizio per la dichiarazione di nullità del trust;
b) è competente il giudice italiano per la causa promossa per far dichiarare la nullità di un trust istituito nelle Isole Cayman da un disponente italiano avente come beneficiario una fondazione di diritto italiano e come attuale trustee una società di diritto svizzero (in sostituzione dell’originario trustee, che era una società di diritto caymaniano).
La causa giunta in Cassazione era stata instaurata per lamentare la nullità del trust sotto vari profili; nell’ambito di questo giudizio si è posto dunque il tema di quale fosse il giudice competente a giudicare la questione di invalidità dell’atto istitutivo del trust.
Anzitutto, la Cassazione ha dovuto verificare la rilevanza della clausola, contenuta nell’atto istitutivo del trust, secondo cui il giudice di Cayman era stato designato come il «forum for the administration of the Trust». Per i giudici di legittimità il concetto di administration deve essere tradotto come «esecuzione del contratto», ciò che, quindi, non comprende le questioni di validità dell’atto istitutivo.
Superato così il tema della possibile competenza del giudice di Cayman, si è poi dovuto affrontare il punto se, nella fattispecie, un trustee svizzero potesse essere convenuto presso il giudice italiano. La Cassazione ha risposto affermativamente, osservando che la Convenzione di Lugano del 2007 in tema di giurisdizione (analoga, sul punto, al Regolamento Bruxelles-I 44/2001 e al regolamento Bruxelles-II 1215/2012) consente una deroga al principio secondo cui la causa si radica nel foro del convenuto nell’ipotesi in cui, essendovi una pluralità di convenuti (nel caso specifico: il trustee e il beneficiario), tra le domande giudiziali proponibili nei loro confronti vi sia un nesso così stretto da rendere opportuna una decisione unica onde evitare il rischio di decisioni incompatibili in caso di loro trattazione separata. Infatti, se la domanda di nullità dell’atto istitutivo del trust venisse accolta, ne conseguirebbe, da un lato, l’obbligo del trustee di restituire al disponente tutto il patrimonio che sia segregato nel trust stesso; e, d’altro lato, cesserebbe ogni pretesa del beneficiario di ottenere le prestazioni che il trustee dovrebbe effettuare a suo favore.
Corte di cassazione – Ordinanza 7621/2019