Nullo l'accertamento firmato digitalmente e notificato in forma cartacea
L'avviso di accertamento notificato in modalità cartacea che difetta dell'attestazione di conformità all'originale digitale apposta è da ritenere nullo
La Corte di Giustizia Tributaria di primo grado di Siracusa, con Sentenza 1750/2023 depositata il 07/06/2023 , ha statuito che "…L'art. 42, comma 3, del DPR n. 600/73 prevede che l'accertamento è nullo, tra gli altri casi, se l'avviso non reca la sottoscrizione. In effetti, il provvedimento impugnato riporta solo l'indicazione del nome dell'autore dello stesso, e la dicitura "firmato digitalmente". Pertanto, non c'è ragione di discostarsi dall'orientamento secondo cui la notificazione della copia analogica di un atto impositivo è legittima se la sua conformità all'originale informatico è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato, poiché tale attestazione è sufficiente a dimostrare l'avvenuta sottoscrizione dell'atto, conferendogli un valore probatorio equiparato all'originale informatico; viceversa, l'avviso di accertamento, notificato in formato cartaceo, contente la sola indicazione "firmato digitalmente" in corrispondenza del nominativo del funzionario, ma privo dell'attestazione di conformità, è nullo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, del d.P.R. n. 600/73, in quanto privo di sottoscrizione…".
Conclusioni, peraltro, adottate da alcune recenti decisioni di merito, le quali hanno affermato che deve ritenersi nullo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, D.P.R. n. 600/1973, l'avviso d'accertamento che viene notificato via posta al contribuente e che al contempo, invece di recare la firma autografa del capo dell'ufficio o dell'impiegato delegato, riporti esclusivamente la mera dicitura "firmato digitalmente" .
Nello specifico, secondo l'orientamento di merito in esame, "la firma digitale con cui viene sottoscritto l'atto ha validità solo nell'ipotesi in cui la notifica viene eseguita tramite posta elettronica certificata poiché, solo in questo modo, è possibile verificare l'identità dell'autore, l'integrità del documento e la riconducibilità dell'atto all'organo amministrativo titolare del potere di accertamento. Nel caso in cui un atto cartaceo riporti una firma digitale questa non ha alcun valore, in quanto priva dei requisiti essenziali di validità. Mancando la sottoscrizione manca anche la «volontà certificativa» dell'organo amministrativo, pertanto l'avviso di accertamento firmato digitalmente ma notificato in via ordinaria, per mezzo posta, deve considerarsi nullo" (così Comm. trib. reg., Napoli, sez. XXVI, 7 maggio 2019, n. 3848; Comm. trib. reg., Genova, 20 gennaio 2020, n. 56; Comm. trib. prov.le, Salerno, sez. VI, 15 giugno 2020, n. 664; Comm. trib. prov.le, Vicenza, sez. III, 25 gennaio 2018, n. 74; Comm. trib. prov.le, Treviso, sez. I, 15 gennaio 2018, n. 55).
I Giudici di legittimità, già con le sentenze n. 1150 e n. 1557 del 2021, avevano ritenuto legittima la notifica di copia analogica di un atto impositivo se conforme al documento informatico, precisando che "…ai sensi dell'art. 23 del C.A.D., le copie su supporto analogico di documento informatico, anche sottoscritto con firma elettronica avanzata, qualificata o digitale hanno la stessa efficacia probatoria dell'originale da cui sono tratte se la loro conformità all'originale in tutte le sue componenti è attestata da un pubblico ufficiale a ciò autorizzato", si è rilevato che l'atto impositivo notificato in copia cartacea presentava l'attestazione di conformità all'originale e tanto era sufficiente a dimostrare l'avvenuta sottoscrizione dell'atto ed a conferirgli un valore probatorio equiparato all'originale informatico…".
I Giudici di merito, richiamando la recente sentenza della Corte di Cassazione n. 24681 del 2022 , hanno osservato che nel caso di specie, l'avviso di accertamento impugnato difetta dell'attestazione di conformità del documento notificato in formato cartaceo all'originale digitale; ne consegue che l'avviso di accertamento contenente la sola indicazione "firmato digitalmente" in corrispondenza del nominativo del funzionario è nullo, ai sensi dell'art. 42, comma 3, cod. proc. civ., in quanto privo di sottoscrizione. Trattandosi di nullità prevista dalla legge concernente un requisito formale di riferibilità dell'atto all'Ufficio, non opera nella specie la sanatoria per il raggiungimento dello scopo di cui all'art. 156 cod. proc. civ.
E' quindi possibile affermare che qualora venga notificata via posta, al contribuente, la mera fotocopia – non sottoscritta, non asseverata e priva del contrassegno ex art. 23, comma 2-bis, D.Lgs. n. 82/2005 – di un avviso d'accertamento informatico firmato digitalmente, l'atto impositivo emesso nei confronti del contribuente, ai sensi dell'art. 42, comma 3, D.P.R. n. 82/2005, risulterebbe nullo per difetto di sottoscrizione.
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*A cura di Antonio Colella, Legal & Tax Advisor - Studio Legale Colella. Assegnista di ricerca in Diritto Tributario presso l'Università della Campania Luigi Vanvitelli