Nuovo Arbitro Assicurativo, un’efficace strumento per la gestione e risoluzione stragiudiziale delle controversie
Il regolamento sui criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale, in ambito assicurativo, ricalca quello già rodato e perfettamente funzionante emanato per l’ABF
È stato recentemente pubblicato in Gazzetta Ufficiale, Serie Generale, n. 6 del 09 gennaio 2025, il Decreto del Ministero delle imprese e del made in Italy del 06 novembre 2024, n. 215, con il Regolamento sui criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale in ambito assicurativo, ovvero l’Arbitro Assicurativo.
Come noto, i contratti assicurativi rientrano tra le materie in relazione alle quali la legge prescrive la mediazione obbligatoria, la quale rappresenta una condizione di procedibilità per poter procedere con la successiva domanda giudiziale.
L’Arbitro assicurativo è un nuovo organismo indipendente, istituito presso l’IVASS, e si occuperà della risoluzione stragiudiziale di alcune controversie in ambito assicurativo, allo scopo di garantire rapidità, economicità e una tutela effettiva dei consumatori.
L’IVASS dovrà adottare, entro 4 mesi dall’entrata in vigore del regolamento, ovvero entro la fine di maggio 2025, le disposizioni tecniche ed attuative con le quali verranno regolati alcuni aspetti pratici tra cui: le modalità di adesione, gli adempimenti per la presentazione del ricorso, la procedura di nomina dei componenti del collegio arbitrale, etc.
L’Arbitro Assicurativo diventerà quindi operativo a seguito del successivo provvedimento dell’IVASS che dovrà essere pubblicato entro i 5 mesi successivi dalla pubblicazione delle disposizioni tecniche, pertanto presumibilmente entro la fine del mese di ottobre 2025.
Il regolamento sui criteri di svolgimento delle procedure di risoluzione stragiudiziale in ambito assicurativo ricalca quello già rodato e perfettamente funzionante emanato per l’Arbitro Bancario Finanziario, disciplinato dalle Disposizioni della Banca d’Italia del 18 giugno 2009 e successive modificazioni, il ché evidenzia il successo di questo tipo di ADR.
L’Arbitro sarà competente a conoscere delle controversie derivanti da un contratto di assicurazione e aventi ad oggetto l’accertamento di diritti, anche risarcitori, obblighi e facoltà inerenti alle prestazioni e ai servizi assicurativi o l’inosservanza delle regole di comportamento previste dal codice delle assicurazioni inerenti all’esercizio dell’attività di distribuzione assicurativa.
Come per l’ABF e l’ACF sono previsti dei limiti alla competenza per valore dell’Arbitro Assicurativo, il quale potrà decidere su controversie relative a contratti di assicurazione sulla vita:
1) nel limite di euro 300.000,00 se la controversia riguarda i contratti del ramo I (assicurazioni sulla durata della vita umana) e le prestazioni oggetto del contratto siano dovute soltanto in caso di decesso; o
2) nel limite di euro 150.000,00 se la controversia riguarda i contratti del ramo I, fermo quanto previsto dal n. 1), e i contratti degli altri rami vita; l’Arbitro potrà decidere anche su controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni: nel limite di euro 2.500,00 se la controversia riguarda il diritto al risarcimento del danno per responsabilità civile ed è promossa dal terzo danneggiato titolare di azione diretta nei confronti dell’impresa di assicurazione del responsabile. In tal modo troverà giovamento il sistema giudiziario ordinario ed in particolare il Giudice di Pace a cui tale competenza è affidata dal codice civile, il quale vedrà uno sgravio del suo lavoro; nel limite di euro 25.000,00 in tutti gli altri casi.
Sono escluse dalla competenza del nuovo Arbitro le controversie riguardanti i sinistri gestiti dal fondo di garanzia delle vittime della caccia e della strada, le controversie relative a fattispecie rimesse alla competenza della CONSAP, nonché le fattispecie di cui all’art. 1, c. 1, lett. r), del codice delle assicurazioni ovvero i grandi rischi.
Il procedimento è, chiaramente, esclusivamente documentale, il regolamento precisa che l’Arbitro assicurativo non può disporre l’espletamento di perizie tecniche né l’assunzione di testimonianze o dichiarazioni orali. La ragione di tale scelta risiede in quello che è anche il punto di forza dei procedimenti ADR ovvero la rapidità, che verrebbe ostacolata in caso di una istruttoria piena.
Ciascun collegio, formato da cinque membri, sarà composto dal presidente e due membri scelti da IVASS, da un componente designato dall’associazione di categoria delle imprese di assicurazione maggiormente rappresentativa a livello nazionale e da un componente designato congiuntamente dalle associazioni di categoria degli intermediari maggiormente rappresentative a livello nazionale e da un componente designato dal Consiglio nazionale dei consumatori e degli utenti, e per le altre categorie di clienti, diversi dai consumatori, da un componente designato congiuntamente dalle associazioni di categoria maggiormente rappresentative a livello nazionale e che hanno svolto attività continuativa nei tre anni precedenti.
A pena di inammissibilità, il ricorso dovrà essere preceduto da un reclamo inviato all’impresa o all’intermediario, a cui questi ultimi devono replicare entro 45 giorni. Ciò appare necessario sia al fine di cristallizzare il thema decidendum, che poi dovrà essere riproposto in sede di ricorso, sia al fine di controllare le modalità con cui gli intermediari e le imprese reagiscono ai reclami della clientela.
Difatti, il ricorso, che dovrà essere proposto entro dodici mesi dalla presentazione del reclamo, deve avere lo stesso oggetto del reclamo, tranne per la possibilità di formulare richiesta di risarcimento del danno, purché tale danno sia rappresentato nel ricorso come conseguenza immediata e diretta del comportamento evidenziato nel reclamo.
Con la presentazione del ricorso da parte del cliente inizia la fase del contraddittorio. L’impresa o l’intermediario trasmetteranno alla segreteria tecnica la memoria di controdeduzioni, unitamente alla documentazione utile per la decisione del ricorso, entro il termine di 40 giorni dalla notifica del ricorso, Il ricorrente entro 20 giorni dal ricevimento delle controdeduzioni può inoltrare memoria di replica. La segreteria tecnica trasmette la memoria di replica all’impresa e all’intermediario entro il termine di 5 giorni ed entro 20 giorni dalla ricezione questi ultimi possono presentare memoria di controreplica.
Si precisa che con le memorie di replica e controreplica non possono essere proposte domande nuove o nuove eccezioni procedurali e di merito, sulle circostanze del ricorso non contestate con la memoria di controdeduzione.
Il collegio decide a maggioranza dei componenti entro 90 giorni dalla creazione del fascicolo, tale termine potrà essere prorogato per una sola volta dal collegio per ulteriori 90 giorni in caso di controversie particolarmente complesse.
La decisione emessa dall’Arbitro dovrà essere sempre motivata.
Nelle controversie relative a contratti di assicurazione contro i danni ai sensi dell’art. 2, c. 3 del codice delle assicurazioni e, su concorde richiesta delle parti, negli altri casi di cui all’art. 3 c. 4 del regolamento (richieste di corresponsione di somme di denaro), il collegio, se ritiene accertato il diritto, liquida il danno o determina la prestazione dovuta, secondo equità, sulla base degli elementi forniti dalle parti.
La decisione adottata dai Collegi dell’Arbitro Assicurativo non ha valore vincolante per le parti né efficacia esecutiva, non ha neppure valore di “prova privilegiata” in merito al comportamento tenuto dall’imprese o dall’intermediario nell’eventuale e successivo accertamento giudiziale qualora il cliente non trovi soddisfazione nella decisione dell’Arbitro
Tuttavia, le imprese e gli intermediari sono spinti all’adempimento in virtù della pubblicità negativa che deriverebbe dall’inadempimento della decisione, ovvero dalle conseguenze reputazionali che l’inadempimento causerebbe.
Difatti, l’inosservanza alla decisione è pubblicata, a cura della segreteria tecnica dell’arbitro, in apposita sezione del sito internet dell’arbitro assicurativo per 5 anni. Entro 15 giorni dalla pubblicazione sul sito dell’arbitro assicurativo, l’impresa o l’intermediario ne danno pubblicità a loro volta per 6 mesi in apposita sezione della pagina iniziale del proprio sito internet.
I vantaggi che il nuovo procedimento per la risoluzione stragiudiziale delle controversie in ambito assicurativo apporta alla clientela sono sostanzialmente i seguenti: a) il moderato costo per l’attivazione della procedura, che generalmente in caso di vittoria viene recuperato dal ricorrente; b) decide in tempi più rapidi rispetto a quelli della giustizia civile, parliamo di circa 5 mesi dalla presentazione del ricorso, c) è facile da attivare attraverso un portale online, proprio come già avviene per l’ABF e l’ACF.
È ragionevole ritenere, inoltre, che l’intelligenza artificiale verrà integrata nel nuovo procedimento assicurativo. In ambito ABF, ad esempio, è in fase di implementazione il progetto AbefTech per l’applicazione di tecniche di machine learning e text mining a supporto dell’attività dell’Arbitro bancario, al fine di raggiungere una maggiore uniformità delle decisioni ed efficacia del procedimento, e di migliorare la qualità e la tempestività del servizio offerto agli utenti, ferma restando la valutazione del ricorso rimessa esclusivamente ai Collegi.
Non resta che attendere la pubblicazione delle disposizioni tecniche che emanerà l’IVASS in relazione alle questioni tecniche del nuovo procedimento e successivamente l’avvio dell’Arbitro, al fine di valutare se anche per le questioni assicurative, così come già accade per quelle bancarie e finanziarie, l’utilizzo di questo nuovo strumento sia efficace sia per la clientela sia per le imprese e gli intermediari nella gestione e risoluzione stragiudiziale delle controversie insorte.
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*Avv. ti Marialibera D’Errico e Biagio Giancola - Studio Legale Weadvise