C’è un rito tipicamente italiano che si celebra ogni qual volta le piazze delle nostre metropoli si trasformano nel teatro di scontri giovanili: la corsa febbrile del legislatore verso il codice penale. All’indomani dei tumulti urbani che hanno scosso l’ordine pubblico la scorsa settimana, il Governo è intervenuto emanando il Decreto-Legge 22 ottobre 2026, n. 190, recante «Disposizioni urgenti in materia di sicurezza pubblica e contrasto alla criminalità minorile»pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 167 del 22 ottobre 2026 e già entrato in vigore. Precisamente, l’ottavo in materia sicurezza.
Con il classico colpo di teatro a beneficio della pancia del Paese, il provvedimento rassicura l’opinione pubblica sfoderando l’esercito in strada: ben cinquecento mimetiche inviate a presidio della sola Milano. Per Torino e Bologna — anch’esse messe a soqquadro nel medesimo weekend — la ricetta dell’esecutivo è un filosofico “pazienza”, in attesa della prossima lotteria dei rinforzi. Il tutto debitamente condito dal consueto, consolatorio giro di vite al codice penale.
Tuttavia, dietro la superficie di un intervento muscolare, una prima analisi del testo rivela vistose frizioni con i principi costituzionali e con la logica del sistema della giustizia penale.
La fittizia imputabilità del minore
Il cuore concettuale del provvedimento risiede nell’intervento sull’imputabilità minorile. Il novellato art. 98 c.p. stabilisce che, per i minori di età compresa tra i 14 e i 18 anni, la capacità di intendere e di volere «si presume fino a prova contraria».
L’inversione dell’onere probatorio: Storicamente, il nostro ordinamento riservava alla fascia d’età 14-18 anni un accertamento concreto e personalizzato della maturità psico-affettiva. Introdurre una presunzione relativa significa ribaltare l’onere della prova in capo al minore, ponendo una premessa di colpevolezza che contrasta con la funzione rieducativa della pena e la tutela della gioventù (artt. 27 e 31 Cost.).
La smobilitazione delle garanzie processuali minorili: In parallelo, il decreto modifica l’art. 9 del Dpr 448/1988 sopprimendo l'obbligo per il pubblico ministero e per il giudice di accertare d’ufficio l’imputabilità, degradando l’indagine sulla personalità del minore a mera acquisizione facoltativa di elementi. Il processo minorile perde così la sua vocazione pedagogica per trasformarsi in un giudizio ordinario abbreviato e standardizzato.
L'ossimoro della "violenza organizzata"
Sul fronte dei reati d’ordine pubblico, l’art. 1 del decreto introduce l’art. 420-bis c.p. (Violenza organizzata nelle manifestazioni pubbliche), punendo con la reclusione da due a cinque anni e multe fino a 20.000 euro chi partecipa a un gruppo di almeno cinque persone che opera in modo organizzato «anche occasionalmente» e lancia oggetti contundenti, pirici o gas urticanti creando pericolo per le persone o danni alle cose.
Punire un'organizzazione "occasionale" costituisce una contraddizione in termini dogmatici. L’organizzazione richiede stabilità, laddove l’occasionalità descrive la mera radunata spontanea: confondere il concorso di persone nel reato (art. 110 c.p.) con una fattispecie associativa fluida mina il principio di determinatezza e tassatività della fattispecie penale (art. 25 Cost.).
La pena per chi organizza, promuove o persino “incita o istiga” alla formazione del gruppo — anche attraverso strumenti informatici o telematici — sale da quattro a dodici anni di reclusione. Si tratta di una cornice edittale sbilanciata, che supera la pena prevista per molti delitti di spessore contro la persona.
L'espansione della tutela preventiva. A questo quadro si sommano l’introduzione dell’art. 635.1 c.p. per il danneggiamento di gruppo, l’estensione dell’arresto in flagranza differita (art. 382-bis c.p.p.) ai reati di manifestazione e al processo minorile, la corsia di convalida rapida in 24 ore per gli arresti di massa, nonché il potere del Questore di irrogare ai minori dai 14 anni in su l’avviso orale con divieto di radunarsi fino a un anno e l’accompagnamento cautelativo di polizia negli uffici di pubblica sicurezza.
La metamorfosi della responsabilità genitoriale
L’elemento di maggiore rottura sanzionatoria è contenuto nell’articolo 5, che ridefinisce le conseguenze economiche a carico degli esercenti la responsabilità genitoriale per i reati commessi dai figli.
La responsabilità dei genitori per il fatto illecito del figlio minore si fonda sulla presunzione di culpa in educando ex art. 2048 c.c., azionabile dalla vittima tramite ordinario processo di cognizione civile. Il nuovo decreto supera questo schema: in presenza di reati del minore nelle manifestazioni o in gruppo, il genitore viene colpito direttamente da una sanzione amministrativa pecuniaria da 500 a 1.000 euro (che sale da 1.000 a 2.000 euro in caso di reiterazione), salvo che fornisca la prova contraria di “non aver potuto impedire il fatto.
Quando emette l’ordinanza d’ingiunzione, il Prefetto ha il potere di liquidare direttamente sulla base degli atti d’indagine il risarcimento dei danni arrecati dal minore ai beni dello Stato, delle Regioni o degli enti locali, ingiungendone il pagamento al genitore (con facoltà di opposizione al Tribunale entro 40 giorni) .
Per i danneggiati privati si crea una scorciatoia procedurale senza precedenti. L’ordinanza del Prefetto e i relativi atti costituiscono infatti prova scritta ai sensi dell’art. 634 c.p.c., consentendo al privato di ottenere contro i genitori un decreto ingiuntivo provvisoriamente esecutivo ai sensi dell’art. 642 c.p.c.. La vittima può così avviare immediatamente il pignoramento patrimoniale senza dover attendere l’esito del processo penale a carico del figlio.
Il cortocircuito pratico: l'incapienza familiare
È proprio nel meccanismo risarcitorio che emerge la crepa più vistosa dell’intero impianto legislativo.Cosa accade se i genitori del minore autore del reato sono nullatenenti o sprovvisti di risorse patrimoniali aggredibili? Il decreto non contempla alcuna forma di garanzia. Nonostante il privato danneggiato disponga di un titolo provvisoriamente esecutivo ex art. 642 c.p.c., l’azione esecutiva si infrangerà contro l’incapienza del debitore, lasciando la vittima di fatto priva di qualsiasi risarcimento.
Allo stesso modo, le sanzioni amministrative del Prefetto e gli ordini di risarcimento per i beni pubblici rimarranno inesigibili, poiché le sanzioni amministrative pecuniarie non possono essere convertite in pene restrittive della libertà personale.
Il motivo di questo vuoto di tutela è esplicitato dall’articolo 9 del decreto, il quale impone una rigida clausola di invarianza finanziaria. Il provvedimento vieta espressamente nuovi o maggiori oneri a carico della finanza pubblica. Lo Stato ha così rinunciato a istituire un fondo pubblico di garanzia o di indennizzo per le vittime dei reati di piazza, preferendo scaricare l’intero rischio dell’insolvibilità sui privati cittadini danneggiati.
Quando il patrimonio manca, il sistema sanzionatorio si scopre inefficace e si limita a prevedere la segnalazione del Prefetto al Tribunale per i Minorenni per l’avvio di progetti educativi personalizzati, evidenziando come la risposta puramente patrimoniale non possa sostituirsi alla prevenzione sociale.
Il Dl 22 ottobre 2026, n. 190 racchiude le contraddizioni tipiche della normazione d’urgenza: grande severità declamata nei comunicati, ma fragilità sistemica nell’applicazione concreta. Pretendere di risolvere l’inquietudine e la violenza giovanile con presunzioni d’imputabilità e decreti ingiuntivi d’emergenza a carico dei genitori significa scambiare l’effetto con la causa. Senza coperture finanziarie per indennizzare davvero le vittime e senza presidi educativi strutturali, il decreto rischia di rimanere un monumento al simbolismo punitivo, destinato a produrre contenziosi complessi sul piano penale e amarezze per i cittadini danneggiati sul piano civile.

