Nuovo intervento della Cassazione in tema di prelevamento di compensi da parte degli amministratori
Nota a margine della sentenza Cass. Pen. Sez. V, 18 aprile 2023 (dep. 7 luglio 2023), n. 29582
Con la sentenza in commento, la Quinta Sezione della Corte di Cassazione ha ribadito un fondamentale principio di diritto in tema di prelevamento di compensi da parte degli amministratori di società di capitali, secondo cui “ove l’amministratore prelevi una somma congrua rispetto al lavoro prestato, la sua condotta, pur qualificabile in termini di bancarotta preferenziale, non ha valenza distrattiva, in quanto non incide sulla consistenza patrimoniale della società (avendo egli diritto al compenso), ma solo sulla par condicio creditorum”.
Questa, in sintesi, la vicenda processuale.
La Suprema Corte ha accolto il ricorso presentato dal commercialista di un gruppo di società nonché dal Presidente e da uno dei componenti del Collegio sindacale, avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze con la quale – in parziale riforma della pronuncia di assoluzione emessa all’esito del giudizio di primo grado – gli stessi venivano condannati in relazione a tre ipotesi di bancarotta connesse al fallimento di una S.r.l. appartenente al medesimo gruppo societario: la prima, qualificata ai sensi dell’art. 223 comma 2, n. 1, L. Fall., relativa a due operazioni di aumento di capitale ritenute fittizie; le altre due, connesse a singole condotte distrattive o dissipative ai sensi dell’art. 216 comma 1 L. Fall.
In particolare, l’imputazione elevata nei confronti dei (soli) sindaci si riferiva all’omessa segnalazione della ritenuta distrazione da parte dell’allora Presidente del Consiglio di Amministrazione di una cospicua somma di denaro, imputata a compensi – previsti per diversi anni – che il medesimo avrebbe percepito in mancanza di autorizzazione da parte dei soci e senza che gli stessi venissero menzionati all’interno della nota integrativa ai bilanci.
Ebbene, con la pronuncia in oggetto i Giudici di legittimità, pur ricordando come – in considerazione del disposto di cui all’art. 2389 c.c., che impone che la misura del compenso degli amministratori di società di capitali sia determinata con delibera assembleare – “[l]a condotta dell’amministratore che prelevi somme dalle casse sociali a titolo di pagamento di competenze, solo genericamente indicate nello statuto e in assenza di una delibera assembleare autorizzativa, integra il delitto di bancarotta fraudolenta per distrazione”, hanno sottolineato, tuttavia, come la medesima delibera assembleare “non è elemento costitutivo del suo diritto, ma solo fonte del relativo accertamento e della conseguente liquidazione”. Cosicché, proseguono gli Ermellini, “ove l’amministratore prelevi una somma congrua rispetto al lavoro prestato, la sua condotta, pur qualificabile in termini di bancarotta preferenziale, non ha valenza distrattiva, in quanto non incide sulla consistenza patrimoniale della società (avendo egli diritto al compenso), ma solo sulla par condicio creditorum”.
Alla luce dei generali principi di diritto sopra richiamati, la Suprema Corte ha annullato la sentenza oggetto di gravame, disponendo il rinvio per un nuovo giudizio ad altra Sezione della Corte d’Appello di Firenze.
Si tratta di una sentenza molto chiara nell’affermare come la percezione del compenso da parte dell’amministratore rappresenti un diritto (che trova, invero, pieno riconoscimento nell’art. 36 Cost.), che non viene meno solo per la mancanza di una formale delibera assembleare che ne autorizzi l’erogazione. Da qui il monito della Suprema Corte a valutare l’eventuale illiceità del prelievo - quale bancarotta fraudolenta patrimoniale o quale bancarotta preferenziale - secondo indici fattuali che esulino dal mero accertamento relativo alla sussistenza di una formale autorizzazione consiliare.
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*A cura di Fabrizio Ventimiglia, Founder Studio Legale Ventimiglia, Presidente Centro Studi Borgogna e dalla Dott.ssa Chiara Caputo , Studio Legale Ventimiglia
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