Obbligazioni contributive: deve provare la buona fede il datore di lavoro che omette la denuncia mensile all'Inps
Previdenza - Contributi assicurativi - In genere - Denuncia mensile all'Inps di rapporti lavorativi e retribuzioni erogate - Omissione o infedeltà dei modelli dm10 - Evasione contributiva - Presunzione di occultamento intenzionale - Sussiste - Prova della mancanza dell'intento fraudolento - Onere del datore.
In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS attraverso i cosiddetti modelli DM10 di rapporti di lavoro o di retribuzioni erogate, ancorché registrati nei libri di cui è obbligatoria la tenuta, concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui alla L. n. 388 del 2000, articolo 116, comma 8, lettera b), e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa o infedele denuncia configuri occultamento dei rapporti o delle retribuzioni o di entrambi e faccia presumere l'esistenza della volontà datoriale di realizzare tale occultamento allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti; conseguentemente, grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare la mancanza dell'intento fraudolento e, quindi, la sua buona fede, onere che non può, tuttavia, reputarsi assolto in ragione dell'avvenuta corretta annotazione dei dati, omessi o infedelmente riportati nelle denunce, sui libri di cui è obbligatoria la tenuta; in tale contesto, poggiando la fattispecie di legge su specifici presupposti di fatto, spetta al giudice del merito accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità ove congruamente motivata.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, ordinanza 3 febbraio 2022, n. 3420
Obbligo contributivo - Ritardata presentazione di denunce contributive (DM) e omessa presentazione di modelli riepilogativi (mod. 770) - Prova dell'assenza dell'intento fraudolento - Non fornita - Evasione contributiva - Sussiste.
In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, concretizza l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8° lett. b) della legge n. 388/2000 e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, il comportamento del datore di lavoro che ritardi la presentazione della denuncia contributiva per un periodo di tempo notevolmente lungo (comunque superiore ai dodici mesi rispetto alla data di scadenza del termine di presentazione) e che effettui successivamente il pagamento dei contributi non in unica soluzione ma in forma rateale, a fronte della mancata dimostrazione dell'assenza dell'intento fraudolento e quindi della sua buona fede, che non può tuttavia reputarsi assolto in ragione della avvenuta corretta annotazione dei dati omessi o infedelmente riportati nelle denunce sui libri di cui è obbligatoria la tenuta; in tale contesto spetta al giudice del merito accertare la sussistenza, ove dedotte, di circostanze fattuali atte a vincere la suddetta presunzione, con valutazione intangibile in sede di legittimità, ove congruamente motivata.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 25 agosto 2015, n. 17119
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - In genere - Denuncia di rapporti lavorativi e retribuzioni erogate - Omissione o infedeltà dei modelli dm10 - Presunzione di occultamento intenzionale - "Evasione contributiva" - Sussistenza - Prova contraria - Onere del datore di lavoro - Fattispecie.
In tema di obblighi contributivi verso le gestioni previdenziali e assistenziali, l'omessa o infedele denuncia mensile all'INPS attraverso i modelli DM10 circa rapporti di lavoro e retribuzioni erogate integra "evasione contributiva" ex art. 116, comma 8, lett. b), della legge n. 388 del 2000, e non la meno grave "omissione contributiva" di cui alla lettera a) della medesima norma, in quanto l'omessa o infedele denuncia fa presumere l'esistenza della volontà datoriale di occultare i dati allo specifico fine di non versare i contributi o i premi dovuti. Ne consegue che grava sul datore di lavoro inadempiente l'onere di provare l'assenza d'intento fraudolento e, quindi, la propria buona fede. (Nella specie, in applicazione del principio, la S.C. ha respinto il ricorso dell'INPS avverso la decisione di merito che, con motivazione congrua, aveva qualificato "omissione contributiva", anziché "evasione contributiva", la condotta dell'imprenditore il quale, pur avendo spedito i modelli DM10 con ritardo, peraltro mai superiore a quattro mesi, aveva tenuto regolarmente le scritture contabili e regolarmente inviato il modello 770 contenente la denuncia riepilogativa annuale, circostanze, queste, complessivamente idonee a vincere la presunzione d'intento fraudolento).
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 25 giugno 2012, n. 10509
Previdenza (assicurazioni sociali) - Contributi assicurativi - In genere - Omessa denuncia all'inps di lavoratori - Evasione contributiva - Configurabilità - Fondamento - Prova della buona fede - Onere del datore di lavoro - Registrazione dei lavoratori nei libri paga e matricola - Sufficienza - Esclusione.
In tema di obbligazioni contributive nei confronti delle gestioni previdenziali ed assistenziali, l'omessa denuncia all'INPS di lavoratori, ancorché registrati nei libri paga e matricola, configura l'ipotesi di "evasione contributiva" di cui all'art. 116, comma 8, lett. B), della legge n. 388 del 2000 e non la meno grave fattispecie di "omissione contributiva" di cui alla lettera A) della medesima norma, che riguarda le sole ipotesi in cui il datore di lavoro, pur avendo provveduto a tutte le denunce e registrazioni obbligatorie, ometta il pagamento dei contributi, dovendosi ritenere che l'omessa denuncia dei lavoratori all'INPS faccia presumere l'esistenza della volontà del datore di occultare i rapporti di lavoro al fine di non versare i contributi, e gravando sul medesimo l'onere di provare la sua buona fede, che non può reputarsi assolto in ragione della mera registrazione dei lavoratori nei libri paga e matricola, che restano nell'esclusiva disponibilità del datore stesso e sono oggetto di verifica da parte dell'istituto previdenziale solo in occasione delle ispezioni.
• Corte di cassazione, sezione lavoro, sentenza 10 maggio 2010, n. 11261
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