Operazioni soggette a scudo fiscale: confermati i limiti alle segnalazioni antiriciclaggio
Una pronuncia del Tribunale di Roma in materia di antiriciclaggio limita le responsabilità degli intermediari
Le omesse segnalazioni di operazioni sospette in materia di antiriciclaggio (c.d. "SOS") costituiscono per le società fiduciarie un grave potenziale rischio sanzionatorio ed è in questo senso rilevante una recente pronuncia del Tribunale di Roma che definisce i criteri che limitano la responsabilità degli intermediari.
Il foro capitolino, con sentenza depositata il 27 ottobre scorso, ha infatti annullato una sanzione di oltre 500.000 euro comminata dal MEF per omessa segnalazione di operazioni sospette, in relazione ad alcuni mandati fiduciari aventi ad oggetto rimpatri di attività patrimoniali e finanziarie dall'estero attraverso il cosiddetto "scudo fiscale".
Come noto, l'art. 13 bis del decreto legge 78/2009, come successivamente modificato, pur prevedendo in generale l'applicazione degli obblighi antiriclaggio, ha introdotto una deroga agli obblighi di segnalazione, stabilendo che essi non si applichino ai rimpatri e alle regolarizzazioni di capitali frutto di reati per i quali lo stesso articolo 13 bis esclude la punibilità (si tratta di numerosi reati, tra cui omessa e infedele dichiarazione, dichiarazione fraudolenta, occultamento o distruzione di documenti contabili, etc.).
Al contrario, nel caso in cui gli intermediari ritengano, sulla base degli elementi a loro disposizione, che i beni rinvengano da reati diversi da quelli scriminati, gli intermediari sono tenuti ad effettuare la segnalazione in parola.
Il Tribunale di Roma ha stabilito che, trattandosi di operazioni "scudate", la società fiduciaria non fosse tenuta ad inviare le segnalazioni di operazioni sospette, proprio alla luce dell'esimente prevista dall'art. 13 bis del d.l. 78/2009 che è una norma chiara e non passibile di interpretazioni "in malam partem" da fonti secondarie come le circolari ministeriali.
Nella decisione è stato quindi riconsociuto che la società fiduciaria ha tenuto un contegno diligente nel ritenere di non dover segnalare eventuali anomalie "proprio perche relative a condotte non punibili penalmente, senza che potesse esserle richiesto una ulteriore indagine per l'accertamento dell'eventuale sussistenza di un riciclaggio o di reati non scriminati".
Inoltre, il foro romano ha altresì specificato come il "sospetto" non richieda lo svolgimento di indagini o di accertamenti particolari a carico della società fiduciaria e non esiga che questa si adoperi oltre la diligenza rafforzata propria degli operatori professionali.
Si tratta di una pronuncia importante che si inseriesce in un contesto di grande preoccupazione per gli intermediari, esposti spesso al rischio di subire indagini e contestazioni, con gravi ricadute patrimoniali e reputazionali.