Comunitario e Internazionale

Opere straniere delle arti applicate tutelate nella Ue con applicazione del diritto d’autore

La Cgue ha chiarito che se l’opera e l’autore provengono da Paesi terzi non si applica la clausola di reciprocità sostanziale prevista dalla Convenzione di Berna, ma la protezione uniforme nella Ue dettata dalla direttiva

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di Paola Rossi

Nell’ambito dell’Unione europea la proprietà intellettuale di un’opera d’arte va tutelata da parte degli Stati membri a prescindere dal Paese di origine o dalla nazionalità del proprio autore. Lo ha affermato la Corte Ue con la sentenza sulla causa C-227/23.

Il caso a quo
Una società svizzera che fabbrica mobili di design, è titolare di diritti di proprietà intellettuale su talune sedie concepite da due coniugi statunitensi, nel frattempo deceduti. Tra tali mobili, figura in particolare una sedia realizzata nell’ambito di un concorso di progettazione di mobili organizzato dal Museum of Modern Art di New York ed esposta in tale museo a partire dal 1950.
Un’altra società che gestisce, nei Paesi Bassi e in Belgio, una catena di negozi di mobili per interni, ha commercializzato una sedia, in asserita violazione dei diritti d’autore del modello esposto al Moma.

Da tale situazione ha preso origine la controversia instaurata, per violazione del diritto d’autore, nei Paesi Bassi, per far cessare la commercializzazione della sedia che riproduceva il modello originale degli anni 50.

Il rinvio pregiudiziale
La Corte Suprema dei Paesi Bassi ha deciso di domandare l’interpretazione della Cgue sulla tutela del diritto d’autore in base alla direttiva 2001/29 e agli articoli 17, paragrafo 2, e 52, paragrafo 1, della Carta dei diritti fondamentali dell’Unione europea. In particolare, della tutela di cui può godere, all’interno dell’Unione, un’opera delle arti applicate proveniente da un Paese terzo e il cui autore non sia un cittadino di uno Stato membro.

Le norme internazionali
Nel diritto internazionale, la Convenzione di Berna prevede che gli autori che siano cittadini dei Paesi firmatari godono, negli altri Paesi aderenti alla convenzione degli stessi diritti degli autori nazionali, almeno in linea di principio. Ma un’eccezione a tale principio riguarda tuttavia la tutela delle opere delle arti applicate. A tal riguardo, le parti contraenti hanno stabilito una clausola di reciprocità sostanziale secondo cui le opere delle arti applicate originarie dei Paesi nei quali simili opere sono protette unicamente in quanto disegni o modelli non possono rivendicare, negli altri Paesi firmatari, il cumulo di tale protezione con la tutela del diritto d’autore.

Regime Ue
A tal riguardo, la questione sottoposta dalla Corte suprema dei Paesi Bassi alla Corte di giustizia è se gli Stati membri siano ancora liberi di applicare, alle opere delle arti applicate originarie dei Paesi terzi, la clausola di reciprocità sostanziale, contenuta nella Convenzione di Berna, che protegge tali opere soltanto in forza di un regime speciale, sebbene il Legislatore dell’Unione non abbia previsto una tale limitazione.

Nella sua sentenza, la Corte di giustizia risponde in senso negativo: nell’ambito di applicazione della direttiva 2001/29, gli Stati membri non sono più competenti ad attuare le disposizioni pertinenti della Convenzione di Berna.

Innanzitutto, la Corte chiarisce a tal riguardo che una situazione in cui una società rivendica una tutela in forza del diritto d’autore di un oggetto delle arti applicate commercializzato in uno Stato membro, purché un siffatto oggetto possa essere qualificato come «opera», ai sensi della direttiva 2001/29, rientra nell’ambito di applicazione materiale del diritto dell’Unione.

Tale direttiva, ha preso in considerazione tutte le opere per le quali viene richiesta la tutela nel territorio dell’Unione, dato che, peraltro, detta direttiva non include criteri relativi al Paese d’origine di tali opere o alla cittadinanza dei loro autori.

Tutela uniforme
Infine, la Corte aggiunge che l’applicazione della clausola di reciprocità sostanziale contenuta nella Convenzione di Berna rimetterebbe in discussione l’obiettivo della direttiva 2001/29, che consiste nell’armonizzazione del diritto d’autore nel mercato interno, poiché, in applicazione delle clausola della Convenzione di Berna, le opere delle arti applicate originarie dei Paesi terzi potrebbero essere trattate in maniera diversa in differenti Stati membri.

La Corte sottolinea che, poiché i diritti di proprietà intellettuale in questione sono tutelati dall’articolo 17, paragrafo 2, della Carta, ogni limitazione di tali diritti deve essere, in conformità all’articolo 52, paragrafo 1, della Carta, prevista dalla legge. Da cui deriva che spetta solo al Legislatore dell’Unione europea determinare se occorra limitare la concessione in ambito Ue dei diritti previsti dalla direttiva 2001/29.
Quindi attualmente uno Stato membro non può avvalersi della Convenzione di Berna per esonerarsi dagli obblighi derivanti dalla direttiva e non può pertanto, in deroga alle disposizioni del diritto dell’Unione, applicare la clausola di reciprocità sostanziale contenuta nella Convenzione di Berna nei riguardi di un’opera il cui Paese d’origine siano gli Stati Uniti d’America.

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