Pa, l'anzianità maturata non è retroattiva ai fini degli scatti periodici presso il cessionario
Il dipendente trasferito mantiene l'anzianità maturata presso il cedente, ma non può pretendere che questa sia considerata retroattivamente per tenerne conto ai fini di un regime di scatti periodici operante presso il cessionario. La Corte di cassazione, con l'ordinanza n. 4681 depositata ieri, ha ribadito il perimetro entro cui scatta il trascinamento dei diritti acquisiti.
Il caso - In questo caso si trattava di alcuni dipendenti trasferiti dall'ente locale a una società d'ambito per i servizi integrati prevista dalla Regione siciliana, per far fronte all'emergenza rifiuti. I dipendenti trasferiti lamentavano che la periodicità degli scatti prevista nella nuova impresa di servizi andasse loro applicata, anche in base all'anzianità maturata presso il precedente datore di lavoro pubblico. Cioè non solo per il futuro.
In entrambe le fasi del giudizio di merito - e ora anche in sede di legittimità - i giudici hanno respinto le rivendicazioni dei lavoratori affermando che tanto le regole Ue quanto l'accordo decentrato concluso tra il cessionario e le organizzazioni sindacali non risultano violati dall'applicazione «non retroattiva» di un istituto contrattuale finalizzato al riconoscimento di miglioramenti retributivi.
In generale - La Cassazione dice che i periodi di servizio svolti presso il cedente vanno considerati ai fini del «trattamento globale» che non deve risultare peggiorativo - soprattutto sul piano economico - per il dipendente trasferito. Ma gli stessi periodi pregressi possono non dispiegare effetti sugli scatti periodici di anzianità, senza per questo costituire una illegittima discriminazione verso i lavoratori trasferiti a cui - in base alle norme europee e nazionali - va garantito in primis il mantenimento dello status, globalmente verificato in base alla posizione giuridica e alla retribuzione, goduto fino al momento del trasferimento. Quindi il mancato riconoscimento integrale dell'anzianità maturata presso il cedente non deve determinare un peggioramento retributivo.
E, nonostante vi sia la garanzia di mantenere per quanto possibile la posizione giuridica rivestita non è di contro una pretesa ammissibile quella di voler conseguire un miglioramento retributivo mediante l'applicazione ex tunc di un istituto contrattuale, in precedenza non operante e non esplicitamente retroattivo. Neanche l'articolo 2112 del codice civile impone che il trattamento giuridico degli scatti di anzianità di servizio, come previsto dalla contrattazione collettiva applicabile al cessionario, si estenda all'anzianità maturata presso l'ente cedente.
Corte di Cassazione – Sezione Lavoro – Ordinanza 18 febbraio 2019 n. 4681