Famiglia

Parto anonimo, bilanciamento tra i diritti di madre e figlio

Un'ordinanza della Corte di Cassazione chiarisce il bilanciamento tra il diritto alla riservatezza della madre che ha scelto di rimanere anonima e i diritti del figlio a conoscere le proprie origini e le informazioni sanitarie della genitrice (Cass. Civ., Ord. n. 22497/2021)

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di Marco Martorana

La vicenda sottoposta alla Suprema Corte riguardava l'azione promossa da una donna ormai adulta - adottata da bambina in quanto non riconosciuta dai genitori biologici – al fine di ottenere il riconoscimento del proprio diritto a conoscere l'identità della madre biologica oltre ai suoi dati sanitari.
A tal fine, si rendeva necessario interpellare la donna per verificare la sua persistente volontà di rimanere anonima. Tuttavia, la Corte di merito aveva rigettato la domanda della ricorrente, ritenendo di dover confermare la volontà originaria della madre in virtù della sua attuale incapacità di esprimere il consenso a rivelare la propria identità dovuta a deficit fisici e psichici.
Il quesito posto dinanzi alla Cassazione riguardava quindi il bilanciamento tra il diritto alla riservatezza della donna e quelli della figlia ricorrente.

• I diritti della madre anonima

Quanto al primo, il diritto all'anonimato emerge dal Regolamento per la revisione e semplificazione dell'ordinamento dello stato civile (art. 30 del DPR 396/2000) e dal Codice della Privacy (art. 93 c. 2 e 3 del D. Lgs.196/2003 come novellato dal D.Lgs 101/2018).

Laddove la madre scelga di mantenere segreta la propria identità, la dichiarazione di nascita è fatta da uno dei genitori, dal medico, dall'ostetrica o da altra persona che ha assistito al parto, e l'ufficiale di stato civile effettua la segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale dei minorenni ai fini della dichiarazione di adottabilità.

Il Codice della Privacy aggiunge a sua volta elementi ulteriori, stabilendo in primo luogo che "il certificato di assistenza al parto o la cartella clinica, ove comprensivi dei dati personali che rendono identificabile la madre che abbia dichiarato di non voler essere nominata avvalendosi della facoltà di cui all'articolo 30, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 3 novembre 2000, n. 396, possono essere rilasciati in copia integrale a chi vi abbia interesse, in conformità alla legge, decorsi cento anni dalla formazione del documento" (art. 93, c. 2. D. Lgs. 196/2003).

Precisa, tuttavia, che prima del decorso dei cento anni, la richiesta di accesso al certificato o alla cartella può essere accolta, ma solamente osservando le opportune cautele per evitare che la madre sia identificabile (art. 93, c. 3, D.Lgs. 196/2003). Come precisato dalla Corte di Cassazione, però, il limite di cento anni ex art. 93 Codice Privacy non opera dopo la morte della madre biologica
( Cass. Civ., sent. n. 15024/2016 ).

Anche in quest'ultima ipotesi, però, il figlio deve ottenere l'autorizzazione all'accesso alle informazioni sulla donna, in quanto il diritto di conoscere l'identità della stessa non può essere esercitato sempre, bensì occorre tenere conto degli eventuali terzi coinvolti che vantino un diritto all'oblio o, comunque, a chiedere che l'accesso avvenga senza causare loro pregiudizi
( Cass. Civ., sent. n. 22838/2016 ).

• I diritti del figlio

Venendo invece al figlio, sono in prima battuta le fonti del diritto internazionale a riconoscere un diritto di conoscere le proprie radici, specificamente previsto dalla Convenzione di New York sui diritti del fanciullo del 1989 ( ratificata con L. 176/1991 ), e dalla Convenzione dell'Aja sulla protezione dei minori e la cooperazione in materia di adozione internazionale del 1993 ( ratificata con L. 476/1998 ).

Nel diritto interno, la L. 184/1983  stabilisce invece il diritto dell'adottato ad accedere a informazioni che riguardano le sue origini e l'identità dei genitori biologici mediante un'istanza al Tribunale dei minorenni una volta compiuti i 25 anni di età oppure, se sussistono gravi e comprovati motivi di salute psicofisica, è sufficiente il raggiungimento della maggiore età.

Tuttavia, se il genitore aveva manifestato la volontà di rimanere anonimo, il diritto di accesso alle informazioni non era consentito ai sensi dell'art. 28 c. 7 della L. 184/1983. Tale previsione è stata però dichiarata incostituzionale dalla Consulta ( sent. n. 278/2013 ) e poi abrogata dall'art. 27 del D.Lg. 101/2018.Visti quindi i diritti di ambo i protagonisti della vicenda, risulterà più chiaro l'impatto giuridico della pronuncia della Cassazione.

• L'Ordinanza n. 22497/2021

Dopo una fitta argomentazione sul quadro normativo e giurisprudenziale, la Corte afferma, preliminarmente, che è da ritenersi tuttora persistente "la necessità di un bilanciamento tra il diritto alla riservatezza della madre in caso di parto anonimo ed il diritto di conoscere le proprie origini, vale a dire tra il segreto materno successivo al parto anonimo ed il diritto del figlio biologico ad accedere alle informazioni sulla madre e sulla famiglia biologica"; il parto anonimo continua infatti ad essere considerato un interesse meritevole di tutela nel nostro ordinamento.

Peraltro, quando la legge precisa che il diritto di accesso alle origini debba essere esercitato in modo da evitare il turbamento dell'equilibrio psico-fisico dell'adottato (art. 28, c. 6, L. 184/1983), bisogna ritenere che essa si riferisca anche alla madre biologica.

Nel caso di specie, la donna era anziana e affetta da alcune patologie, pertanto, la Cassazione ha ritenuto di confermare la soluzione dell'incapacità della stessa di esprimere il consenso a rivelare la propria identità alla figlia.

Diversa considerazione fonda invece l'accoglimento del ricorso limitatamente alla domanda di accesso ai dati sanitari. Quest'ultima – quando formulata allo scopo di rilevare la presenza di malattie ereditarie trasmissibili - rappresenta una domanda "ulteriore e distinta rispetto a quella di puro accesso alle origini, avendo come finalità la tutela della vita o della salute del figlio adottato o di un suo discendente".

Come ben si potrà prevedere, non è ammissibile un accesso indiscriminato ai dati sanitari, bensì è garantito soltanto laddove il quesito sia specifico e non esplorativo. In tal caso, rimane ferma la garanzia dell'anonimato della madre.

• Conclusioni

La Cassazione opera quindi una distinzione tra i diritti alla conoscenza delle origini e all'accesso ai dati sanitari, il riconoscimento dei quali è assoggettato a diverse considerazioni ma che, in ogni caso, richiedono l'effettuazione di un corretto bilanciamento tra gli interessi in gioco, tanto della madre quanto della figlia. Si tratta di un chiarimento dovuto ed importante che, peraltro, risponde nuovamente alle critiche che la Corte europea dei diritti dell'uomo aveva mosso al nostro Paese nel caso Godelli c. Italia per l'assenza di un meccanismo di bilanciamento tra gli opposti interessi di madre e figlio, ambedue meritevoli di tutela.

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