Civile

Pegno non possessorio, approvate le specifiche tecniche per la redazione delle domande

Per la piena operatività della misura si attende solo la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate di apposito comunicato che indichi la data di attivazione del Registro dei Pegni

di Fabrizio Dotti e Francesco Seri*

Approvate le specifiche tecniche in data 23 gennaio 2023

Il pegno mobiliare non possessorio costituisce una delle innovazioni più interessanti e potenzialmente più rilevanti da un punto di vista pratico degli ultimi anni in materia di garanzie del credito. La disciplina dell'istituto è stata introdotta nel nostro ordinamento con il Decreto Legge 3 maggio 2016, n. 59 , successivamente convertito in legge con modificazioni dalla Legge 30 giugno 2016, n. 119 (il Decreto).

Ad esito di una serie di interventi attuativi di rango secondario, con provvedimento del 12 gennaio 2023 , pubblicato in Gazzetta Ufficiale il 23 gennaio 2023 (serie generale - n. 18), sono state approvate le specifiche tecniche da parte dell'Agenzia dell'Entrate aventi ad oggetto la redazione delle domande e dei titoli correlati, di fatto penultimo tassello ai fini della completa costruzione normativa e regolamentare dello strumento.

Affinché si giunga alla piena operatività del pegno non possessorio si attende soltanto la pubblicazione sul sito internet dell'Agenzia delle Entrate di apposito comunicato che indichi la data di attivazione del Registro dei Pegni; a partire dal giorno successivo a tale pubblicazione potranno essere presentate le formalità di iscrizione di un pegno.

Disciplina e funzionamento del pegno non possessorio

Il pegno mobiliare non possessorio si distingue profondamente dalle tradizionali forme di pegno disciplinate prevalentemente nel codice civile in quanto non prevede lo spossessamento del bene concesso in garanzia e la consegna del medesimo al creditore, perfezionandosi invece al momento della stipula del contratto costitutivo del pegno. Si tratta pertanto di uno strumento innovativo, finalizzato a favorire l'accesso al credito da parte delle imprese, che possono così ottenere finanza senza privarsi della disponibilità dei beni su cui concedono la garanzia.

• Ambito di applicazione soggettivo - Ai sensi dell'articolo 1, comma 1 del Decreto, gli imprenditori iscritti presso il registro delle imprese possono costituire un pegno non possessorio per garantire i crediti concessi a loro o a terzi, presenti e futuri, purché determinati o determinabili e con la previsione dell'importo massimo garantito, inerenti all'esercizio dell'impresa. Si segnala che il regolamento attuativo emanato dal Ministero dell'Economia e delle Finanze con Decreto 25 maggio 2021 n. 114 (il Decreto Ministeriale) richiede, inoltre, l'iscrizione nel registro delle imprese anche per il debitore, quando diverso dal datore (art. 3, comma 2, lettera c).

• Beni che possono formare oggetto di garanzia - Il pegno può essere costituito da parte di un'impresa su una vastissima gamma di beni che comprende, di fatto, tutti i prodotti e strumenti inerenti e/o connessi all'attività di impresa (quali ad esempio, prodotti delle industrie alimentari, metalli, legno e suoi lavorati, armi e munizioni, macchinari industriali, nonché beni immateriali e beni finanziari) fatta eccezione per i beni mobili registrati. Le categorie di beni sono state puntualmente individuate con il provvedimento del 12 ottobre 2021 dell'Agenzia delle entrate (Prot. 26734/2021) che ha approvato la nomenclatura delle categorie merceologiche dei beni.

• Rotatività della garanzia - Salvo che non sia pattuito diversamente, l'impresa che ha costituito il pegno è autorizzata a trasformare o alienare, nel rispetto della loro destinazione economica, o comunque a disporre dei beni gravati dalla garanzia. In tal caso il pegno si trasferirà, rispettivamente, al prodotto risultante dalla trasformazione, al corrispettivo della cessione del bene gravato o al bene sostitutivo acquistato con tale corrispettivo, senza che ciò comporti costituzione di una nuova garanzia.

• Formalità di costituzione - Quanto alle formalità di costituzione del pegno, l'articolo 1, comma 3 del Decreto prevede che il contratto costitutivo abbia forma scritta a pena di nullità. L'atto deve inoltre contenere l'indicazione del creditore, del debitore e dell'eventuale terzo concedente il pegno (se soggetto diverso dal debitore stesso), la descrizione dei beni che formano oggetto della garanzia e del credito garantito e la determinazione dell'importo massimo garantito.

• Registro dei pegni e opponibilità - Ai fini dell'opponibilità verso i terzi è necessaria l'iscrizione del pegno presso il registro informatizzato costituito presso l'Agenzia delle Entrate, denominato "Registro dei Pegni" (il Registro). Il Registro è gestito da un apposito ufficio dell'Agenzia, sotto la vigilanza del Ministero della Giustizia, ed è situato a Roma.
Le modalità operative riguardanti la redazione delle domande, le funzioni del conservatore, la tenuta e la consultazione del Registro, nonché l'estrazione di visure e copie sono disciplinati dal Decreto Ministeriale, nonché dalle specifiche tecniche approvate con il provvedimento del 23 gennaio 2023.

• Iscrizione - Ai sensi del Decreto Ministeriale la parte che richiede l'iscrizione nel Registro dovrà presentare al conservatore, per via telematica, la domanda di iscrizione sottoscritta digitalmente e contenente tutte le informazioni previste all'articolo 3 comma 2 del Decreto Ministeriale), unitamente al titolo costitutivo del pegno. L'iscrizione può essere eseguita solo in forza di:
- atto pubblico o scrittura privata autenticata;
- contratto sottoscritto digitalmente ai sensi dell'articolo 24 del D. Lgs. 7 marzo 2005, n. 82;
- provvedimento dell'autorità giudiziaria.
L'iscrizione avrà durata di dieci anni e alla scadenza potrà essere rinnovata o potrà esserne chiesta la cancellazione.

• Escussione del pegno - Le regole per procedere all'escussione del pegno non possessorio, disciplinata dal comma 7 dell'articolo 1 del Decreto, consentono al creditore pignoratizio di tutelare il proprio credito tramite una forma di esecuzione agevolata in via di autotutela. Al verificarsi di un evento di escussione, il creditore previa intimazione notificata, anche direttamente dal creditore a mezzo di posta elettronica certificata, al debitore e all'eventuale terzo concedente il pegno, e, previo avviso scritto al datore della garanzia e agli eventuali titolari di un pegno non possessorio trascritto nonché al debitore del credito oggetto del pegno, ha facoltà di procedere, al ricorrere di determinate condizioni e nel rispetto di talune formalità:
(i) alla vendita dei beni oggetto della garanzia;
(ii) all'escussione o cessione dei crediti oggetto della garanzia;
(iii) alla locazione dei beni oggetto della garanzia;
(iv) all'appropriazione dei beni oggetto della garanzia, ferma in ogni caso la restituzione delle somme eccedenti l'importo garantito.

Conclusione

L'attivazione del Registro verrà resa nota dall'Agenzia delle Entrate tramite un'apposita comunicazione sul proprio sito internet che, alla data in cui si scrive, non è ancora presente. Solo da allora (rectius, dal giorno successivo) sarà effettivamente possibile procedere alla presentazione delle formalità previste ai fini dell'iscrizione del pegno e, di conseguenza, si potrà dire pienamente operativa la nuova forma di pegno non possessorio.

Bisognerà ancora attendere dunque prima di capire se quella che, a ragion veduta, sembra essere un'innovazione di portata dirompente nel sistema delle garanzie del credito avrà il successo sperato e atteso e se dunque tale garanzia si dimostrerà in grado di fornire un sostegno significativo al rafforzamento dello sviluppo dell'economia e degli scambi commerciali.

Molto dipenderà da una serie di fattori tra i quali possono senz'altro rintracciarsi il livello di funzionamento ed efficienza del Registro e dei meccanismi di iscrizione e annotazione (tempi e costi saranno vitali soprattutto in casi di crediti di importi modesti concessi a piccole-medie imprese), l'effettivo e pronto funzionamento del meccanismo di escussione tramite vendita privata, nonché la concreta valutazione che i soggetti finanziatori faranno di tale forma di garanzia concessa su beni inerenti e/o connessi all'attività di impresa (sarà fondamentale capire se i finanziatori considereranno il pegno non possessorio come una garanzia significativamente apprezzabile ai fini della concessione di credito o come una sorta di "nice to have" da ottenere insieme ad altre forme di garanzie più "rituali" considerate maggiormente importanti).

Di certo questo innovativo strumento - che presenta caratteri di somiglianza con l'istituto anglosassone del c.d. "floating charge" - consacrerà la circostanza che lo spossessamento, da elemento naturale, imprescindibile e necessario ai fini di una valida costituzione di un pegno, sarà sempre più degradato ad una delle varie modalità tramite le quali si può ottenere la conoscibilità della garanzia da parte dei terzi, principale scopo della dazione di un bene in pegno.

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*A cura di Fabrizio Dotti e Francesco Seri, K&L Gates – Studio Legale Associato

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