Civile

Pensione di reversibilità non possibile per la coppia omosessuale ante 2016

Diritto all’assegno solo con un’unione civile, la convivenza non è sufficiente

di Matteo Prioschi

La legge Cirinnà non può essere applicata retroattivamente a fini previdenziali. Così si è espressa la Corte di cassazione con la sentenza 24694/2021, che ha smontato il ragionamento effettuato dalla Corte d’appello di Milano. Quest’ultima aveva ritenuto possibile riconoscere la pensione di reversibilità al compagno di un pensionato deceduto prima del 2016, titolare del trattamento di vecchiaia erogato da Inarcassa, l’ente di previdenza di architetti e ingegneri.

La Corte territoriale ha articolato il suo ragionamento partendo dal fatto che l’assegno previdenziale di reversibilità è una forma di tutela che risponde a quanto indicato dagli articoli 36 e 38 della Costituzione, secondo i quali la pensione deve essere adeguata allo svolgimento di un’esistenza libera e dignitosa. Inoltre la finalità previdenziale della reversibilità si raccorda un fondamento solidaristico «che permea l’istituto nelle sue applicazioni più recenti delle unioni civili» in base all’articolo 1, comma 20, della legge 76/2016 (Cirinnà).

La reversibilità, sempre secondo la Corte d’appello, rientra tra i diritti e doveri di assistenza e solidarietà delle relazioni affettive di coppia e quindi è tutelata e garantita dall’articolo 2 della Costituzione, in quanto tra le formazioni sociali va inclusa la convivenza stabile tra due persone dello stesso sesso. Da ciò è stato concluso che la pensione di reversibilità poteva essere riconosciuta al compagno superstite in applicazione diretta dell’articolo 2 della Costituzione.

Invece la Cassazione ritiene che, in base all’articolo 11 delle preleggi, la legge 76/2016 non sia applicabile al caso specifico, in quanto la convivenza, la richiesta di pensione e il decesso del pensionato sono avvenuti prima dell’entrata in vigore della norma che ha esteso il diritto alla reversibilità in favore del partner superstite di una coppia unita civilmente.

Non supera il vaglio di legittimità nemmeno il ragionamento secondo cui l’articolo 2 della Costituzione permette il riconoscimento della reversibilità ai conviventi prima del 2016. La Cassazione ricorda la sentenza 461/2000 della Consulta che «ha negato l’incostituzionalità delle norme che non riconoscono la pensione di reversibilità in tali situazioni di fatto» (coppie eterosessuali conviventi more uxorio ndr) in quanto le esigenze solidaristiche vanno «calibrate in sede legislativa e non già nel giudizio di legittimità costituzionale». La stessa sentenza ha chiarito la differenza tra la convivenza e il rapporto coniugale: la prima può essere revocata in qualunque istante liberamente.

Secondo la Cassazione, si potrebbe valutare una questione di legittimità costituzionale dell’articolo 1 della legge 76/2016 in quanto non prevede una applicazione retroattiva a tutte le coppie omosessuali conviventi in modo stabile, ma il caso oggetto della sentenza non sarebbe comunque risolto perché, affinché ci sia una unione civile, è necessaria una dichiarazione formale e consapevole di volontà di entrambi i soggetti davanti a un ufficiale di stato civile e con due testimoni, non sostituibile da una convivenza di fatto, anche se di lunga durata. Così come non rileva l’iscrizione nelle liste tenute dal Comune di Milano.

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