Civile

Per l'errore nel trasferimento del bene espropriato il rimedio è l'opposizione agli atti esecutivi

La precisa la Cassazione con la sentenza n. 17811/2021

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di Andrea Alberto Moramarco

In materia di esecuzione forzata, il decreto di trasferimento di cui all'articolo 586 cod. proc. civ., «ancorché abbia avuto ad oggetto un bene in tutto o in parte diverso da quello pignorato, non è inesistente, ma solo afflitto da invalidità, da far valere con il rimedio dell'opposizione agli atti esecutivi» nei termini di cui all'articolo 617 cod. proc. civ.. Ciò vale anche nell'ipotesi in cui ad essere controversa è la stessa «identificazione del bene oggetto del decreto con rifermento alla sua estensione». A fornire tali precisazioni è la Cassazione con la sentenza n. 17811/2021 ponendo fine ad una vicenda giudiziaria lunga e complessa.
La decisione si riferisce ad una procedura esecutiva immobiliare risalente addirittura al 1981, nell'ambito della quale erano stati emessi, in favore di due distinti aggiudicatari, due decreti ex articolo 586 cod. proc. civ., aventi ad oggetto il primo un fondo rustico e il secondo un fabbricato insistente sul medesimo fondo. Il primo aggiudicatario riteneva però che il fabbricato era già divenuto accessorio al fondo, in virtù dell'accessione ex articolo 934 cod. civ., sicché ne rivendicava la proprietà.
Dopo un lungo iter giudiziario che vedeva vincente la tesi del secondo aggiudicatario, la vicenda viene definita in senso opposto dalla Cassazione. Ebbene, i giudici di legittimità chiariscono che gli effetti del pignoramento si estendono automaticamente anche agli accessori del fondo pur non menzionati nel decreto, e dunque anche al fabbricato insistente su di esso. Ciò posto, la Suprema corte precisa che, in tale contesto, «eventuali difformità tra risultanze e consistenza del bene come effettivamente individuate nel decreto di trasferimento rispetto a quelle reali, devono essere fatte valere all'interno del processo esecutivo con gli appropriati rimedi oppositivi». Vale a dire che il secondo aggiudicatario, a conoscenza della precedente emissione del decreto di trasferimento adottato in favore di altro soggetto, avrebbe dovuto utilizzare la forma di opposizione di cui all'articolo 617 cod. proc. civ., per far caducare il titolo formatosi in favore del primo aggiudicatario. Ciò non è stato fatto, con la conseguenza che il titolo petitorio così come identificato nella sua consistenza non è più contestabile.

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