Società

Per far partire l’iter basta la maggioranza degli importi

Serve però il doppio quorum se un solo soggetto ha più del 50 per cento

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di Marco Aiello e Stefano A. Cerrato

Per l’approvazione del concordato minore è sufficiente la maggioranza dei crediti ammessi al voto, ma se un unico soggetto è titolare della maggioranza dei crediti, oltre al suo assenso occorre anche la maggioranza, per teste, di quanti hanno espresso il voto. In caso di divisione in classi, la maggioranza dei crediti dev’essere raggiunta nel maggior numero di classi. Sono queste le principali novità procedurali che caratterizzano il concordato minore rispetto all’accordo di composizione che, per essere approvato, richiedeva la maggioranza del 60 per cento.

Non cambia invece l’equiparazione all’assenso dell’omessa espressione del voto .

L’iter procedurale del concordato minore è affine a quello del concordato preventivo, ma più snello.

Domanda

Dev’essere corredata da piano, bilanci, scritture contabili e fiscali obbligatorie, dichiarazioni dei redditi, Irap e Iva, relazione aggiornata sulla situazione patrimoniale, economica e finanziaria, elenco dei creditori, indicazione degli atti di straordinaria amministrazione degli ultimi 5 anni, documenti sulle entrate proprie e della famiglia e quanto occorre per il soddisfacimento dei suoi bisogni.

È formulata tramite un Organismo di composizione delle crisi (Occ) al quale spetta la redazione della relazione particolareggiata su cause dell’indebitamento, completezza e attendibilità della domanda e dei documenti allegati, soddisfacimento prospettato ai creditori e convenienza rispetto all’alternativa liquidatoria.

Ammissione

Il tribunale (monocratico) valuta l’ammissibilità della domanda con riferimento ai requisiti del debitore e alla completezza dei documenti.

In caso positivo dichiara aperta la procedura con decreto soggetto a pubblicità, con il quale assegna ai creditori il termine per il voto e, se richiesto dal debitore, dispone il divieto di iniziare o proseguire azioni esecutive e cautelari e di acquistare diritti di prelazione. Nomina il commissario giudiziale in caso di concessione di misure protettive, continuità dell’attività o istanza del debitore.

Dall’ammissione, gli atti eccedenti l’ordinaria amministrazione sono inefficaci nei confronti dei creditori anteriori in assenza di autorizzazione del giudice.

Omologazione ed esecuzione

Verificata l’ammissibilità giuridica, la fattibilità del piano e il raggiungimento delle maggioranze, il giudice omologa il concordato minore con sentenza soggetta a pubblicità.

Qualsiasi interessato può opporsi, anche contestando la convenienza. L’omologazione interviene ugualmente se il giudice ritiene che il credito dell’opponente sia soddisfatto in misura non inferiore all’alternativa liquidatoria. Il creditore che ha colpevolmente determinato la situazione di indebitamento, o il suo aggravamento, non può contestare la convenienza.

In caso di reiezione dell’omologazione, le misure protettive vengono meno e può essere dichiarata la liquidazione controllata, su istanza del debitore o, in caso di frode, anche di un creditore o del pm.

Il piano omologato è eseguito dal debitore sotto la vigilanza dell’Occ, che risolve eventuali difficoltà e, se necessario, le sottopone al giudice.

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