Per i minori solo beneficio d’inventario
L’eredità devoluta a un minorenne può essere accettata, per il tramite del suo rappresentante legale, solo con il beneficio d’inventario; è nulla l’accettazione dell’eredità che il minorenne faccia, sempre per mezzo del suo legale rappresentante, sia in forma tacita sia in forma espressa senza il beneficio d’inventario. Lo afferma la Cassazione nell’ordinanza n. 15267 del 5 giugno 2019.
Quando un minorenne è chiamato all’eredità, il suo legale rappresentante (si veda la scheda sulla destra) deve porsi il tema se accettarla o rinunciarvi; in ogni caso, occorre che sia domandata l’autorizzazione al giudice tutelare, che la concede quando ravvisa nell’atto da compiersi ragioni di evidente utilità per il minorenne.
Quando, dunque, venga percorsa la strada dell’accettazione dell’eredità, ai sensi dell’articolo 471 del Codice civile, va esperita la procedura di beneficio d’inventario (e cioè occorre compiere l’accettazione beneficiata e poi compilare l’inventario), che è una misura protettiva dell’erede disposta dal legislatore per evitare la confusione tra il patrimonio del defunto e quello dell’erede per conseguire il risultato di contenere la responsabilità dell’erede per i debiti del defunto nel limite del valore dell’attivo ereditario.
Se però il legale rappresentante del minorenne effettui l’accettazione dell’eredità con il beneficio di inventario, ma non compia poi l’inventario, il minorenne è pur sempre erede e, ai sensi dell’articolo 489 del Codice civile, ha un anno di tempo, dal giorno del raggiungimento della maggiore età, per compilare l’inventario. Se compila dunque l’inventario, egli beneficia della limitazione di responsabilità per i debiti del defunto; se, invece, non lo compila, diviene erede “puro e semplice” e risponde dei debiti del defunto anche se il loro valore oltrepassa quello dell’attivo ereditario (in sostanza, finisce che l’erede risponde dei debiti ereditari con il suo personale patrimonio).
Non è quindi sostenibile la tesi secondo cui la qualità di erede, da parte di un chiamato all’eredità minorenne, si conseguirebbe in dipendenza del compimento di una complessa procedura, composta dall’accettazione dell’eredità con il beneficio d’inventario e dalla successiva compilazione dell’inventario. Invece, l’accettazione beneficiata vale da sé a conferire la qualità di erede al minorenne, mentre la compilazione dell’inventario (per il che il minore ha tempo fino al compimento del 19esimo anno d’età) vale per conferire all’erede il beneficio della limitazione della sua responsabilità per i debiti ereditari. Tanto è vero che, se il minore non compila l’inventario, egli è erede illimitatamente responsabile per i debiti dell’eredita.
La qualità di erede in capo al minorenne si concreta dunque per effetto della sola accettazione beneficiata; mentre, se l’accettazione dell’eredità non sia effettuata con il beneficio d’inventario, essa è nulla e improduttiva di effetti; così come è improduttiva di effetti l’accettazione tacita che, per il tramite del suo legale rappresentante, il minorenne effettui (la quale, per definizione, è un accettazione senza beneficio d’inventario, in quanto la volontà di avvalersi del beneficio d’inventario deve essere espressa formalmente e non può risultare tacitamente).
Se, dunque, il minorenne compia un’accettazione (espressa o tacita) senza il beneficio d’inventario, rimane nello stato di “chiamato” e non assume la qualità di “erede”.