Il decreto legislativo correttivo della riforma chiarisce alcuni passaggi della procedura di mediazione, a partire dalla forma della procura per la partecipazione agli incontri, che ancora divide la giurisprudenza di merito.
Viene inserito un nuovo comma 4-bis all’articolo 8 del decreto legislativo 28/2010, che chiarisce che la delega per la partecipazione all’incontro (ammessa per «giustificati motivi», come prevede il comma 4) deve essere conferita «con atto sottoscritto con firma non autenticata...

