Per la procura in mediazione basta la firma non autenticata (escluse le trascrizioni)
Il decreto legislativo correttivo precisa che l’atto di delega deve contenere gli estremi del documento di identità della persona delegata
Il decreto legislativo correttivo della riforma chiarisce alcuni passaggi della procedura di mediazione, a partire dalla forma della procura per la partecipazione agli incontri, che ancora divide la giurisprudenza di merito.
Viene inserito un nuovo comma 4-bis all’articolo 8 del decreto legislativo 28/2010, che chiarisce che la delega per la partecipazione all’incontro (ammessa per «giustificati motivi», come prevede il comma 4) deve essere conferita «con atto sottoscritto con firma non autenticata...