Per le unioni civili stessa «location» delle nozze
Linea ferma ed innovativa del Tar Brescia sulle modalità di celebrazione delle unioni civili (tra persone dello stesso sesso), in particolare sui luoghi (che devono poter coincidere con quelli dei matrimoni civili) e sui soggetti celebranti (sindaco o delegati). La sentenza 29 dicembre 2016 numero 1791 riguarda il Comune di Stezzano (Bergamo), ma risolve problemi che emergono in molti enti locali.
Il caso - Nell’ottobre 2016 due signori conviventi more uxorio avevano protestato per l’inidoneità della sala destinata ad accogliere la cerimonia per le unioni civili, mentre i matrimoni si celebravano in un salone di rappresentanza. Il Comune eccepiva l’esistenza di uno specifico regolamento, nonché di una certa discrezionalità che comunque prevedeva, nella stessa stanza, anche i matrimoni civili.
Il Tar ha colto l’occasione per applicare numerose pronunce che, sotto vari aspetti, riconoscono il diritto alle unioni civili. Per il Tribunale l’articolo 1 comma 20 della legge 76 è la chiave di volta dell’unione civile, stabilendo che tutti i diritti previsti dalla legge per il matrimonio sono riconosciuti anche ai partner di unione civile in materia di lavoro, assistenza, previdenza, sanità, pensioni, immigrazione e in campo penale, penitenziario, fiscale. In concreto, il Tar ha annullato la delibera con la quale la Giunta comunale approvava l’istituzione di separati uffici di stato civile per la celebrazione dei matrimoni e di unioni civili: il risultato è l’utilizzabilità della sala di rappresentanza del municipio e delle altre sedi d’uso (ville rappresentative), con intervento del sindaco o di suoi delegati, cioè consiglieri o assessori comunali; cittadini italiani che hanno i requisiti per la elezione a consigliere comunale; dipendenti comunali; segretario comunale, senza prevedere la sola, generica categoria dei consiglieri comunali che si siano dichiarati disponibili.
Una rilevante e generale innovazione è poi introdotta dal Tar Brescia ritenendo auto-esecutiva la sentenza stessa. Quindi, non restano al Comune bresciano dubbi o spazi interpretativi, perchè dalla data della sentenza le unioni civili sono regolate dal regolamento comunale precedente con le modifiche “chirurgiche” disposte dalla pronuncia.
La sentenza di Brescia è destinata quindi a fare da battistrada anche per altri enti, che fino a oggi avevano ottenuto solo orientamenti generali dai giudici: è il caso del Comune di Padova che, oggetto di contestazioni sui giorni e luoghi dedicati alle dichiarazioni di costituzione delle unioni (Tar Veneto ordinanza 640 del 7 dicembre), potrà ora attingere dai principi chiariti dai colleghi bresciani.
Tar Brescia, sentenza 1791/2016