“Le garanzie previste dall’art. 103 cod. proc. pen. per le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri negli uffici dei difensori si applicano anche nel caso in cui il difensore sia la persona sottoposta a indagine”. Lo hanno stabilito le Sezioni Unite penali della Cassazione, all’udienza del 24 settembre, risolvendo la questione rimessa con l’ordinanza n. 22178/2026. La decisione per ora è nota soltanto in via provvisoria.
La vicenda nasce dal ricorso di un avvocato, indagato per frode nell’esecuzione di un contratto di locazione immobiliare nella sua qualità di co-amministratore di fatto di una società, contro il decreto di perquisizione e sequestro disposto nei suoi confronti. Il professionista aveva lamentato la mancata osservanza delle garanzie dell’articolo 103, mentre il Tribunale del riesame aveva respinto la richiesta.
La VI Sezione penale aveva rimesso al Massimo consesso il seguente quesito: “Se le garanzie previste dall'art.103 cod. proc. pen. per le ispezioni, le perquisizioni e i sequestri negli uffici dei difensori si applicano anche nel caso in cui il difensore sia sottoposto ad indagine o sono limitate al solo difensore dell'indagato o dell'imputato nel procedimento in cui sorge la necessità di procedere all'atto di ricerca della prova o comunque soltanto al professionista che abbia assunto la difesa di un assistito, pur se fuori procedimento in cui l'attività di ricerca della prova viene compiuta”.
Nella giurisprudenza di legittimità si registrava un contrasto. Secondo un primo indirizzo, le garanzie dell’articolo 103 c.p.p. sono collegate alla funzione difensiva in generale e devono essere osservate ogni volta che l’attività di ricerca della prova è svolta nell’ufficio di un avvocato che abbia assunto la difesa di assistiti, anche in procedimenti diversi. Esse tutelano infatti il libero esercizio della difesa e il segreto professionale, garantiti dall’articolo 24 della Costituzione.
Un diverso orientamento, invece, escludeva tali garanzie quando la perquisizione o il sequestro riguardino un reato attribuito allo stesso avvocato: in questo caso, infatti, non sarebbe in gioco la funzione difensiva, ma il professionista nella sua qualità di persona sottoposta a indagine.
Chiusa dunque la questione di principio, restano ora da attendere le motivazioni per conoscere il percorso argomentativo seguito dalle Sezioni Unite e l’esatta portata delle garanzie riconosciute al difensore indagato.

