PIEMONTE, CAMBIAMENTI CON LIMITI ALLA GRATUITÀ
L’articolo 48, comma 1, della legge della Regione Piemonte 56/1977 – come modificata dalla legge 3/2015 – prevede che possono essere effettuati, senza titolo edilizio e previa comunicazione di avvio dei lavori, i mutamenti della destinazione d'uso degli immobili relativi a unità non superiori a 700 metri cubi, senza interventi edilizi eccedenti quelli previsti all'articolo 6, comma 1, lettere a e b del Dpr 380/2001, che siano compatibili con le norme di attuazione del Prg e degli strumenti esecutivi, e rispettino i presupposti previsti dal comma 1 dell'articolo 6 del Dpr 380/2001. Inoltre, secondo quanto disposto dall’articolo 1, comma 1-bis, della citata disposizione normativa, i mutamenti della destinazione d'uso degli immobili relativi a unità non superiori a 700 metri cubi, di cui al comma 1, non sono onerosi. Ciò significa che soltanto i mutamenti di destinazione d’uso che prevedano interventi di cui all’articolo 6, comma 1, lettere a e b, del Dpr 380/2001 possono essere eseguiti a titolo gratuito: si tratta delle manutenzioni ordinarie e degli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche.