Più spazio all’ascolto dei minori nel processo
Compito affidato al giudice (che può farsi assistere da esperti) per le procedure avviate dal 1° marzo scorso. Da sentire chi ha compiuto 12 anni. Per i più piccoli vale la capacità di discernimento
Aumentano i contesti in cui è necessario sentire il minore nel corso del processo. A condurre l’ascolto è il giudice, che può farsi assistere da esperti o altri ausiliari. E anche il curatore speciale del minore deve procedere all’ascolto del minore. Sono alcuni degli effetti del nuovo rito unico in materia di persone, minorenni e famiglie, introdotto dalla riforma del processo civile (decreto legislativo 149/2022) per i procedimenti avviati dal 1° marzo scorso.
Le nuove disposizioni sono contenute negli articoli 473-bis.4, 473-bis.5, 473-bis.6 e 473-bis.8 del Codice di procedura civile. In parallelo, la riforma abroga le norme precedenti, cioè i commi 2 e 3 dell’articolo 336 del Codice civile e l’articolo 336-bis, i cui contenuti sono in parte ripresi nelle nuove norme.
Così, il nuovo articolo 473-bis.4 afferma che il minore che abbia compiuto 12 anni, o anche di età inferiore «se capace di discernimento», deve essere ascoltato in tutti i procedimenti nei quali devono essere adottati provvedimenti che lo riguardano. Si precisa ora che «le opinioni del minore devono essere tenute in considerazione avuto riguardo alla sua età e al suo grado di maturità».
Vengono poi indicati i casi in cui il giudice non procede all’ascolto del minore:
- quando è in contrasto con l’interesse del minore;
- quando è manifestamente superfluo;
- nei casi di impossibilità fisica e psichica del minore;
- quando il minore «manifesta la volontà di non essere ascoltato».
Gli ultimi due casi – non previsti nella precedente disciplina – potrebbero porre difficoltà applicative. I magistrati dovranno infatti verificare, volta per volta, l’impossibilità fisica e psichica di un minore per non procedere al suo ascolto. E può essere complesso anche valutare il rifiuto del minore di essere ascoltato, dato che in molti casi i minori esprimono, nei modi più diversi, la loro angoscia al momento dell’ascolto, cercando di evitarlo. In questi casi, pare problematica anche la motivazione del mancato ascolto, dato che il giudice ha l’obbligo di sentire il minore, a sua tutela.
Quanto alla procedura dell’ascolto, l’articolo 473-bis.5 del Codice di rito conferma che deve essere condotto dal giudice, eventualmente aiutato da esperti e altri ausiliari. Prima di procedere all’ascolto, il giudice deve indicare i temi su cui verterà a genitori, esercenti la responsabilità genitoriale, difensori e curatore speciale del minore, che, a loro volta, possono proporre argomenti e temi di approfondimenti. E, se autorizzati dal giudice, possono partecipare all’ascolto.
La norma precisa anche che il giudice, nel corso dell’ascolto, deve informare il minore che ha compiuto 14 anni della possibilità di chiedere la nomina di un curatore speciale: figura che entra in campo per rappresentare il minore quando non ci sono le condizioni perché possano farlo i genitori. In base all’articolo 473-bis.8, il curatore speciale del minore deve procedere al suo ascolto.
Altra novità introdotta dalla riforma è quella regolata dall’articolo 473-bis. 6, ovvero il caso del rifiuto di un minore a incontrare uno o entrambi i genitori. In questi casi, il giudice deve procedere all’ascolto del minore senza ritardo, assume sommarie informazioni sulle cause del rifiuto e può decidere di abbreviare i termini. Si tratta di una novità dettata, con ogni probabilità, a seguito dell’abrogazione, decisa sempre dalla riforma, dell’articolo 709-ter del Codice di rito, che regolava l’intervento del giudice per risolvere le controversie sulla responsabilità genitoriale e in caso di gravi inadempienze o atti che recano pregiudizio al minore.
A fronte dell’aumento dei contesti in cui è obbligatorio sentire il minore, la riforma non ha però introdotto una formazione specifica per chi è coinvolto nell’ascolto.
La riforma, infine, ha previsto che, di fronte al tribunale per i minorenni, l’ascolto del minore non possa essere delegato ai giudici onorari. Si tratta però di una disposizione che è stata già differita: dovrebbe applicarsi ai procedimenti instaurati dal 1° luglio.