Ponte Morandi, inammissibile la class action contro Aspi - Tribunale di Roma: norma non in vigore
Il Tribunale Civile di Roma ha dichiarato inammissibile l'azione di classe proposta da ricorrenti Ferruccio Sansa e Roberto Centi contro Autostrade per l'Italia
Sarebbe stata la più grande class action della storia d'Italia: 4,5 miliardi di euro chiesti ad Aspi per "risarcire" i liguri" per i danni derivanti dal crollo del ponte Morandi e dagli infiniti cantieri ad esso seguiti. Il Tribunale Civile di Roma però l'ha giudicata inammissibile perchè la legge 12 aprile 2019 n. 31 (Disposizioni in materia di azione di classe), all'articolo 7 limita l'applicazione della nuova disciplina alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore, e cioè al 19 maggio 2021.
L'azione era stata depositata e promossa nel marzo scorso da due consiglieri del gruppo della Lista Sansa nel Consiglio regionale della Liguria, Ferruccio Sansa e Roberto Centi, attraverso lo studio legale genovese dell'avvocato Mattia Crucioli, all'epoca senatore de 'l'Alternativa c'è'.
A sottoscriverla 13 mila cittadini liguri grazie alla possibilità di aderire gratuitamente online, che hanno chiesto un risarcimento di 3.000 euro a testa. Una somma quantificata dallo studio di un team di esperti tenendo conto dei dati sul mercato immobiliare e sul Pil, fino all'impatto ambientale delle polveri sottili.
I legali di Aspi hanno contestano fin dall'inizio l'impossibilità di applicare la nuova norma. Il testo (art. 7, co. 2) prevede infatti che le relative disposizioni "si applicano alle condotte illecite poste in essere successivamente alla data della sua entrata in vigore". E che Alle condotte illecite poste in essere precedentemente continuano ad applicarsi le disposizioni vigenti prima della medesima data di entrata in vigore".
La nuova norma spiega la XVII Sezione civile del Tribunale delle imprese ha innovato non solo la "procedura" ma anche "i suoi presupposti sostanziali di ammissibilità". Sono infatti stati soppressi i limiti previsti in precedenza dal Codice del Consumo. Per cui la tutela dei diritti individuali "non è più limitata ai soli rapporti di consumo, "potendo oggi comprendere anche i rapporti fra imprese".
E, nell'ambito dei rapporti extracontrattuali, "non è più limitata alla responsabilità del produttore e a quella delle imprese autrici di pratiche commerciali scorrette o di comportamenti anticoncorrenziali". La nuova azione di classe pertanto può trovare applicazione "in ogni ambito nel quale un'impresa o un gestore di servizi pubblici o di pubblica utilità pongano in essere comportamenti illeciti plurioffensivi, dando così vita a una "classe" di soggetti danneggiati". "Ne consegue – continua il tribunale - che l'individuazione della disciplina applicabile ratione temporis non incide sul rito soltanto ma sulla stessa ammissibilità in astratto dell'azione di classe in esame che, vertendo in materia di responsabilità extracontrattuale di un gestore di un servizio pubblico, è subordinata all'applicabilità del nuovo regime".
Il legislatore, prosegue, ha dunque "chiaramente inteso escludere le condotte anteriori dalla nuova disciplina". Una scelta giudicata dal Tribunale non solo "legittima" ma anche "giustificata dalla sua funzione di deterrenza nei confronti delle imprese" e "dall'esigenza di offrire ai potenziali destinatari dell'azione di classe un margine di tempo ragionevole per adeguarsi".
Riguardo alla denunciata "intensificazione dell'attività manutentiva", seguita al crollo, che ha imposto "chiusure, restringimenti di carreggiata, rallentamenti nel traffico autostradale", secondo il Tribunale "non pare" che nel ricorso tali "situazioni" vengono "dedotte come successive ed autonome violazioni degli obblighi manutentivi e di custodia e non piuttosto come conseguenze necessarie ed inevitabili della violazione di tali obblighi nel periodo anteriore al crollo del viadotto Polcevera". In questo secondo senso "si deve osservare che esse sono, in parte, future e quindi che non potrebbero essere dedotte come condotte illecite causative di danno ma solo quali componenti o fattori causali di un danno non ancora concretizzatosi nella sua interezza".
"Il giudice - affermano in una nota i ricorrenti Ferruccio Sansa e Roberto Centi che annunciano ricorso - non si è pronunciato sul comportamento di Autostrade e non ha negato che tutti i liguri abbiano subito un danno. Ma ha sostenuto che le eventuali colpe si sarebbero comunque verificate prima dell'entrata in vigore della nuova legge sulla class action. Insomma, sarebbe una questione di tempi, più che di sostanza. Era Davide contro Golia, lo sapevamo". "Andremo avanti – proseguono - contro Autostrade e in altre battaglie contro quei colossi che non rispettano i cittadini. Lo faremo ancora con la class action che è un mezzo straordinario di difesa dei diritti e di battaglia politica".
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di Mauro Bove - Professore ordinario di diritto processuale civile presso l'Università di Perugia