La sentenza del 5 febbraio 2026 della Corte di Giustizia dell’UE segna uno spartiacque per il project financing italiano. Con una decisione destinata a ridisegnare gli equilibri del Partenariato Pubblico Privato, la CGUE ha dichiarato incompatibile con il diritto europeo il meccanismo della prelazione del promotore, vale a dire la possibilità, per chi ha presentato la proposta, di pareggiare l’offerta del miglior concorrente e aggiudicarsi comunque la gara.
Secondo i giudici di Lussemburgo, questa prerogativa viola i principi di parità di trattamento, non discriminazione e trasparenza previsti dalla direttiva 2014/23/UE, oltre a incidere sulla libertà di stabilimento garantita dall’art. 49 TFUE. Risultato: la prelazione non può più essere applicata nelle procedure che ricadono nell’alveo del diritto europeo, con effetti immediati su bandi in corso e conseguente aumento del rischio di contenzioso.
La sentenza, però, non affronta quello che molti operatori considerano il nodo del sistema: la tutela del contributo progettuale del promotore. Studi di fattibilità, PEF, PFTE, matrici dei rischi e analisi tecniche diventano infatti la base della gara e possono essere utilizzati dai concorrenti «a costo zero».
Il venir meno della prelazione apre così a un rischio concreto di “spillover informativo”, ovvero la dispersione a favore di terzi di know how e soluzioni tecniche elaborate dal promotore. Un effetto collaterale che può indebolire l’incentivo a presentare proposte e, nel medio periodo, limitare la qualità delle iniziative in PPP.
Di fronte a questo scenario, si apre subito il cantiere delle possibili risposte normative. L’obiettivo è duplice: allinearsi alla sentenza europea ed evitare di scoraggiare l’iniziativa privata, motore fondamentale per la pipeline dei PPP.
Rimborso dei costi della proposta
Il primo strumento, già diffuso in altri ordinamenti, è l’introduzione di un meccanismo di rimborso dei costi sostenuti dal promotore quando la PA utilizza la sua proposta per mettere a gara l’intervento.
La sentenza chiarisce che il rimborso non salva la prelazione, ma può essere adottato come istituto autonomo e pro competitivo.
Per funzionare davvero, il rimborso dovrebbe essere:
• ancorato a criteri oggettivi e a un perimetro chiaro dei costi ammissibili;
• condizionato alla nomina a promotore e all’effettivo utilizzo della proposta;
• applicato in modo uniforme e trasparente nelle leggi di gara.
Premialità ex ante, non decisive ma stimolanti
Ulteriori tutele potrebbero arrivare da meccanismi premiali predeterminati, validati ex ante, che non garantiscano la vittoria ma riconoscano la qualità progettuale, l’esperienza e l’apporto del promotore.
La condizione è che siano oggettivi, verificabili e, soprattutto, compatibili con i principi UE.
Regole più chiare sugli elaborati e sulla loro circolazione
Per affrontare il tema dello spillover, il legislatore potrebbe intervenire sulla disciplina degli elaborati progettuali, prevedendo:
• una licenza d’uso limitata in capo alla PA, solo per finalità di gara;
• una disclosure graduata delle informazioni, tramite data room e obblighi di riservatezza, per garantire parità informativa senza esporre integralmente il know how;
• la possibilità di proteggere parti rilevanti come segreti tecnici o commerciali.
Rafforzare la procedura a due fasi
Infine, si potrebbe rafforzare l’approccio per fasi: una prima fase di consultazione o market sounding, e solo successivamente la richiesta di documentazione più dettagliata. In questo modo si eviterebbe di trasferire al mercato l’intero contenuto tecnico della proposta prima che i concorrenti entrino realmente in gara.
Un sistema da ripensare, senza perdere lo slancio dell’iniziativa privata
La decisione della CGUE impone un adeguamento immediato, ma apre anche l’occasione per costruire un sistema più equilibrato.
Senza la prelazione, il baricentro va riposizionato: servono strumenti neutrali, trasparenti e compatibili con il diritto UE - dal rimborso dei costi alle premialità ex ante, dalla tutela del know how ai modelli procedurali progressivi - che permettano di rafforzare la concorrenza senza sacrificare il valore dell’iniziativa privata.
Spetta ora al legislatore il compito di delineare le nuove regole del contesto.
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*Oriana Granato, Partner Law di EY Italia

