Professione e Mercato

Pratica forense, depositato emendamento Aiga al "Dl Ristori" su riconoscimento del semestre

Il testo a prima firma Maiorino (M5S) copre il periodo 11 maggio 2020 - 31 gennaio 2021

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di Francesco Machina Grifeo

"Apprendiamo con entusiasmo", scrive l'Aiga in una nota, la notizia del deposito in Senato della proposta di emendamento al "decreto ristori" (art. 23 Dl n. 137 /2020) a prima firma della Senatrice Alessandra Maiorino (M5S), promosso dalla Associazione.

L'emendamento prevede la possibilità di considerare svolto positivamente il semestre di tirocinio professionale ricadente nel periodo 11 maggio 2020 al 31 gennaio 2021 in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di udienze previsto dall'articolo 8, comma 4, del Dm n. 70/2016.

"Si tratta – afferma il Presidente Antonio De Angelis – di agevolare il compimento della pratica forense per tutti i praticanti che, a causa dei rinvii dovuti all'emergenza Covid-19, non hanno potuto presenziare al numero minimo di udienze previsto dalla normativa per il riconoscimento del semestre di pratica professionale".

"Il provvedimento – precisa l'avvocato Carlo Foglieni della Giunta Nazionale – ha la finalità di uniformare la disciplina a livello nazionale evitando così che, in assenza di una normativa ad hoc, il riconoscimento o meno del semestre di pratica venga rimessa alla discrezionalità del singolo Consiglio dell'Ordine con conseguente disparità di trattamento da un circondario all'altro".

IL TESTO

A.S. 1994
Emendamento
Art. 23
Maiorino, Gaudiano, Evangelista, D'angelo, Lannutti, Fenu, Angrisani,
Gallicchio, Leone

Dopo l'articolo, inserire il seguente:

"Art. 23 bis.
(Disposizioni per l'esercizio del tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della Legge 31
dicembre 2012)
1. Il semestre di tirocinio professionale, di cui all'articolo 41 della legge 31 dicembre 2012, n.
247, ricadente nel periodo intercorrente tra la data di entrata in vigore del presente decreto e fino alla scadenza del termine, di cui all'articolo 1 del decreto legge 25 marzo 2020, n. 19,
convertito, con modificazioni, dalla legge 22 maggio 2020, n. 35, è da considerarsi svolto
positivamente anche nel caso in cui il praticante non abbia assistito al numero minimo di
udienze di cui all'articolo 8, comma 4, del decreto del Ministro della giustizia 17 marzo 2016,
n. 70".

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