Corso di formazione professionale della durata di 12 mesi, gratuito per chi è sotto la soglia Isee (da definire), possibilità dopo 12 mesi di essere abilitato al patrocinio nelle cause civili, fino a 25 mila euro; e in quelle penali, per reati puniti con pena fino a quattro anni. Ma anche formazione su intelligenza artificiale e lingua inglese e possibilità di svolgere l’intera pratica, che resta di 18 mesi, presso l’Avvocatura dello Stato o gli uffici legali pubblici. È quanto prevede lo schema di Dlgs, attuativo della legge delega n. 137/2026, approvato in via preliminare dal Consiglio dei Ministri, da trasmettere alle Camere per i pareri delle commissioni competenti.

L’articolo 65 dell’articolato chiarisce anche che il tirocinio può essere svolto in un altro Paese dell’Unione europea per non più di sei mesi, presso professionisti legali abilitati con titolo equivalente a quello di avvocato. È poi possibile svolgere contemporaneamente una attività di lavoro subordinato pubblico e privato, “purché con modalità e orari idonei”.

La pratica, invece, non comporta l’instaurazione di un rapporto di lavoro. Al praticante è in ogni caso dovuto il rimborso delle spese autorizzate.

Dopo sei mesi, può sostituire (sotto il suo controllo) l’avvocato, in ambito civile, di fronte al tribunale e al giudice di pace e, in ambito penale, nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali. Dopo 12 mesi, può chiedere di essere abilitato al patrocinio, attraverso l’iscrizione in una apposita sezione del registro, e in ambito civile potrà esercitare per cause di valore non superiore a 25.000 euro; mentre in ambito penale per i delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni. È però tenuto alla stipula di una polizza assicurativa.

Sarà invece un Dm Giustizia, sentito il Consiglio nazionale forense, a disciplinarne le modalità si svolgimento e i criteri di valutazione, considerando almeno venti udienze per semestre, comprese quelle cartolari, ovvero la partecipazione a procedimenti alternativi alla giurisdizione, ed escludendo le udienze di mero rinvio.

Il tirocinio prevede anche la frequenza con profitto, per un periodo di dodici mesi, di un corso di formazione di indirizzo professionale. I corsi di formazione sono organizzati dalle scuole forensi, istituite dai Consigli dell’ordine degli avvocati anche in collaborazione con le università.

Il contenuto dei corsi verrà fissato sempre con Dm di Via Arenula, su proposta del Cnf. Viene prevista la “gratuità della frequenza per i praticanti con valore dell’indicatore della situazione economica equivalente inferiore a una soglia individuata e aggiornata ogni due anni dal Consiglio nazionale forense”.

Tra le materie di studio figura anche la “tecnica di ricerca del precedente giurisprudenziale, anche con riferimento all’utilizzo di strumenti digitali” e l’“utilizzo degli strumenti digitali e dell’intelligenza artificiale nell’esercizio dell’attività professionale e conoscenza della lingua inglese”. Il superamento della prova finale del corso è condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e per l’accesso all’esame di Stato.

Le nuove disposizioni si applicheranno ai tirocini iniziati dopo l’entrata in vigore dei regolamenti attuativi.

IL TESTO DEGLI ARTICOLI 65-68 DELLO SCHEMA DI DLGS ATTUATIVO DELLA LEGGE DI RIFORMA FORENSE APPROVATI, IN VIA PRELIMINARE, DAL CONSIGLIO DEI MINISTRI

ART. 65

(Contenuti del tirocinio)

1. Il tirocinio è svolto in forma continuativa per diciotto mesi presso un avvocato con anzianità di iscrizione nell’albo non inferiore a cinque anni e comporta la frequenza assidua dello studio legale nonché l’affiancamento effettivo dell’avvocato nello svolgimento dell’attività professionale per l’intera sua durata.

2. Il tirocinio può essere altresì svolto, per l’intera durata, presso l’Avvocatura dello Stato o presso l’ufficio legale di un ente pubblico, anche se trasformato in persona giuridica di diritto privato, sino a quando sia partecipato prevalentemente da enti pubblici. Per non più di sei mesi, il tirocinio può essere altresì svolto in altro Paese dell’Unione europea presso professionisti legali, con titolo equivalente a quello di avvocato, abilitati all’esercizio della professione.

3. Il tirocinio può essere svolto, per non più di sei mesi, dagli studenti, anche fuori corso, che hanno completato gli esami previsti dal corso di studio. In caso di anticipazione del tirocinio ai sensi del primo periodo, l’iscrizione al corso di formazione di cui all’articolo 66 può essere differita.

4. Il tirocinio può essere svolto contestualmente ad attività di lavoro subordinato pubblico e privato, purché con modalità e orari idonei a consentirne l’effettivo e puntuale svolgimento e in assenza di specifiche ragioni di conflitto di interesse. La sussistenza delle ragioni ostative al contestuale svolgimento di attività di lavoro subordinato è valutata dal consiglio dell’ordine sulla base del contratto di lavoro.

5. l tirocinio può essere interrotto facendone motivata richiesta al consiglio dell’ordine. L’interruzione del tirocinio per oltre sei mesi senza alcun giustificato motivo, anche di carattere personale, comporta la cancellazione dal registro dei praticanti, salva la facoltà di chiedere nuovamente l’iscrizione nel registro, che è deliberata previa nuova verifica da parte del consiglio dell’ordine della sussistenza dei requisiti stabiliti dal presente decreto.

6. Lo svolgimento del tirocinio non comporta di diritto l’instaurazione di un rapporto di lavoro. Al praticante è in ogni caso dovuto il rimborso delle spese autorizzate sostenute per l’esercizio di attività per conto dello studio presso cui svolge il tirocinio.

7. Decorsi sei mesi dall’iscrizione nel registro dei praticanti, il praticante avvocato in possesso del diploma di laurea in giurisprudenza, può esercitare attività professionale in sostituzione dell’avvocato presso il quale svolge la pratica e comunque sotto il controllo e la responsabilità dello stesso anche se si tratta di affari non trattati direttamente dal medesimo, in ambito civile, di fronte al tribunale e al giudice di pace e, in ambito penale, nei procedimenti di competenza del giudice di pace, in quelli per reati contravvenzionali e in quelli che, in base alle norme vigenti anteriormente alla data di entrata in vigore del decreto legislativo 19 febbraio 1998, n. 51, rientravano nella competenza del pretore.

8. Decorsi dodici mesi dall’iscrizione, il praticante può chiedere di essere abilitato al patrocinio mediante iscrizione in apposita sezione del registro al fine di esercitare la professione:

a) in ambito civile di fronte al tribunale e al giudice di pace per cause di valore non superiore a 25.000 euro;

b) in ambito penale nei procedimenti di competenza del giudice di pace e in quelli per contravvenzioni ovvero delitti puniti con la pena della reclusione non superiore nel massimo a quattro anni o con la multa, sola o congiunta alla pena detentiva.

9. L’abilitazione decorre dalla delibera di iscrizione nell’apposito registro. Essa può durare al massimo cinque anni e non può protrarsi oltre il termine entro cui è possibile mantenere l’iscrizione nel registro dei praticanti, salvo il caso di sospensione dall’esercizio professionale non determinata da giudizio disciplinare, alla condizione che permangano tutti i requisiti per l’iscrizione nel registro.

10. Il praticante abilitato al patrocinio è tenuto alla stipula di una polizza assicurativa a copertura della responsabilità civile derivante dall’esercizio della professione, compresa quella per la custodia di documenti, somme di denaro, titoli e valori ricevuti in deposito dai clienti, ed è tenuto a comunicarne gli estremi al cliente. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui all’articolo 9.

11. Il praticante può, per giustificato motivo, trasferire la propria iscrizione presso un altro consiglio dell’ordine. Il trasferimento è autorizzato dal consiglio dell’ordine di provenienza, che rilascia al praticante un certificato attestante il periodo di tirocinio che risulta regolarmente compiuto e che deve essere allegato alla domanda di iscrizione nel registro dei praticanti tenuto dal consiglio dell’ordine del luogo in cui si intende proseguire il tirocinio. Gli effetti della cancellazione dal registro di provenienza si producono solo al momento dell’iscrizione nel registro dei praticanti tenuto dal consiglio dell’ordine del luogo in cui si intende proseguire il tirocinio.

12. Al termine del tirocinio, se lo stesso è stato svolto effettivamente e con profitto anche con riferimento alla frequenza del corso di formazione di cui agli articoli 66 e 68 e al superamento della relativa verifica finale di apprendimento, il consiglio dell’ordine rilascia al praticante un certificato di compiuto tirocinio. Il certificato non può essere rilasciato decorsi sei anni dalla data dell’iscrizione nel registro.

13. Il praticante avvocato è ammesso a sostenere l’esame di Stato nella sede di corte di appello nel cui distretto ha svolto il maggior periodo di tirocinio. Quando il tirocinio è stato svolto per uguali periodi sotto la vigilanza di più consigli dell’ordine aventi sede in distretti diversi, la sede di esame è determinata in base al luogo di svolgimento del primo periodo di tirocinio.

14. Il Ministro della giustizia con proprio decreto, adottato sentito il Consiglio nazionale forense, disciplina:

a) le modalità di svolgimento del tirocinio e i criteri minimi per la valutazione del suo effettivo svolgimento, in termini di affari trattati e udienze, anche svolte in forma cartolare ovvero mediante partecipazione a procedimenti di soluzione delle liti alternativi alla giurisdizione, in numero non inferiore a venti per semestre e ad esclusione di quelle di mero rinvio;

b) le modalità di verifica dell’effettivo e proficuo svolgimento del tirocinio da parte del Consiglio dell’Ordine, ivi comprese le modalità di elaborazione delle relazioni semestrali da parte del praticante e dell’avvocato presso cui svolge il tirocinio e i criteri per la loro valutazione, che possono anche consistere, ove necessario, nello svolgimento di colloqui individuali;

c) le ipotesi che giustificano l’interruzione del tirocinio, tenuto conto di situazioni riferibili all’età, alla salute, alla maternità e paternità del praticante avvocato, e le relative procedure di accertamento;

d) le modalità di rilascio del certificato di compiuto tirocinio;

e) i requisiti di validità dello svolgimento del tirocinio, in altro Paese dell’Unione europea.

ART. 66

(Formazione del praticante)

1. Il tirocinio per l’accesso alla professione consiste, oltre che nello svolgimento delle attività di cui all’articolo 65, nella frequenza con profitto, per un periodo di dodici mesi, di un corso di formazione di indirizzo professionale.

2. La frequenza con profitto del corso di formazione risulta dal superamento di una prova finale.

3. La frequenza del corso di formazione è obbligatoria

ART. 67

(Scuole forensi)

1. I corsi di formazione di indirizzo professionale per i praticanti sono organizzati dalle scuole forensi, istituite dai Consigli dell’ordine degli avvocati anche in collaborazione con le università e dai soggetti nonché dalle scuole di specializzazione per le professioni forensi accreditati dal Consiglio nazionale forense, sulla base di requisiti e criteri uniformi secondo quanto previsto dal regolamento di cui all’articolo 68, comma 1.

ART. 68

(Contenuto della formazione)

1. Il Ministro della giustizia disciplina con proprio decreto, su proposta del Consiglio nazionale forense:

a) le modalità di istituzione delle Scuole forensi da parte dei consigli dell’ordine, individuando i criteri organizzativi e dimensionali minimi delle stesse, nonché i criteri di sostenibilità economica dei corsi, escludendone il fine di lucro, ivi compresa la previsione della gratuità della frequenza per i praticanti con valore dell’indicatore della situazione economica equivalente inferiore a una soglia individuata e aggiornata ogni due anni dal Consiglio nazionale forense e disciplinando le modalità di istituzione delle scuole in collaborazione tra più consigli dell’ordine;

b) i criteri di accreditamento, con cadenza annuale, degli altri soggetti che intendono organizzare corsi di formazione per i praticanti, assicurando il rispetto da parte di essi di requisiti uniformi su tutto il territorio nazionale, in relazione all’accessibilità della frequenza dei corsi e alla loro sostenibilità economica per il praticante, secondo quanto previsto dalla lettera a);

c) i criteri di selezione dei docenti, uniformi per le scuole forensi e per i soggetti di cui alla lettera b), assicurando che gli stessi siano selezionati tra avvocati con almeno dieci anni di anzianità di iscrizione nell’albo, tra ricercatori e professori di ruolo nelle università, in materie giuridiche, nonché tra altri esperti in materie utili per la formazione e che, nella selezione dei docenti, si tenga conto del livello di specializzazione, del volume e della qualità dell’attività professionale, delle pubblicazioni e della precedente attività di formazione svolta, nonché dell’assenza di precedenti disciplinari;

d) l’organizzazione dei corsi di formazione, la loro durata minima, gli orari e le modalità di svolgimento delle lezioni assicurando la loro sostenibilità sul piano logistico-organizzativo e la loro compatibilità con lo svolgimento del tirocinio presso lo studio legale;

e) la possibilità di svolgere la formazione a distanza in modalità sincrona, nel limite del 40 per cento del monte orario e con esclusivo riferimento alle lezioni frontali a carattere teorico, assicurando adeguate forme di controllo dell’effettività della frequenza;

f) l’omogeneità dei piani didattici a livello nazionale, con riferimento ai seguenti ambiti disciplinari:

1. redazione di atti giudiziari;

2. tecnica di ricerca del precedente giurisprudenziale, anche con riferimento all’utilizzo di strumenti digitali;

3. teoria e pratica del linguaggio giuridico;

4. diritto civile, diritto penale, diritto amministrativo, diritto commerciale, elementi di diritto costituzionale, diritto tributario;

5. diritto processuale civile, procedura penale, diritto ecclesiastico, diritto del processo amministrativo e disciplina del processo dinanzi alle altre giurisdizioni speciali, anche con riferimento al processo telematico;

6. ordinamento, deontologia e previdenza forense;

7. mediazione, negoziazione assistita e arbitrato; giustizia riparativa e mediazione penale;

8. utilizzo degli strumenti digitali e dell’intelligenza artificiale nell’esercizio dell’attività professionale e conoscenza della lingua inglese;

9. organizzazione dello studio legale, anche sotto il profilo fiscale e tecniche di promozione dell’attività professionale, nei limiti consentiti dal Codice deontologico;

g) le modalità di svolgimento della prova finale dell’apprendimento, secondo quanto previsto dai commi 2, 3 e 4.

2. Le modalità di controllo sull’apprendimento consistono nello svolgimento di almeno una verifica intermedia e di una prova finale, avente ad oggetto la redazione di un atto giudiziario a scelta del praticante in materia civile, penale o amministrativa. Le modalità di svolgimento delle verifiche intermedie e della prova finale secondo criteri uniformi su tutto il territorio nazionale sono stabilite dal regolamento di cui al comma 1.

3. Le verifiche intermedie e la prova finale sono valutate da una commissione composta da soggetti in possesso dei requisiti per la selezione come docente dei corsi di formazione nonché da un magistrato, in servizio o a riposo. Nelle scuole forensi istituite dal consiglio dell’ordine, la commissione è nominata dai competenti organi della scuola. Per i corsi erogati dai soggetti accreditati ai sensi del comma 1, lettera b), la commissione è nominata, per ciascun corso, dal consiglio dell’ordine distrettuale assicurando la presenza di un componente designato dal soggetto erogatore. Gli eventuali compensi o rimborsi spese riconosciuti ai componenti della commissione sono posti a carico della scuola forense o dei soggetti accreditati per la formazione e non determinano in nessun caso oneri a carico della finanza pubblica.

4. Il superamento della prova finale del corso è condizione per il rilascio del certificato di compiuto tirocinio e per l’accesso all’esame di Stato.

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