Civile

Prelievo al bivio sul finanziamento soci enunciato

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di Gian Paolo Tosoni

Il bilancio allegato all’atto di fusione o scissione societaria può far emergere, ma anche no, l’enunciazione di un atto di finanziamento soci soggetto a imposta di registro del 3 per cento. Lo dimostra il caso della Ctp di Mantova, che si è occupata in tre occasioni della questione, giungendo però a conclusioni contrapposte.

Il verbale di fusione
1. La prima fattispecie riguarda un verbale di assemblea che deliberava la fusione fra due società, avendo tra gli allegati i bilanci degli ultimi tre esercizi (obbligo previsto dall’articolo 2502-bis del Codice civile) da cui si evinceva l’esistenza di un finanziamento soci.

L’Agenzia, considerando che l’allegato bilancio costituisse un atto contenente l’enunciazione di una operazione di finanziamento, emetteva un avviso di liquidazione per il recupero dell’imposta di registro del 3 per cento. Con la sentenza 85/01/2019 (presidente e relatore Platania) la Ctp ha rigettato il ricorso del contribuente, fondando la decisione sulla circostanza che - essendo la società a socio unico - il medesimo socio era inevitabilmente intervenuto anche nell’atto di finanziamento. Tale circostanza soddisfa, infatti, il requisito della coincidenza delle parti intervenute (articolo 22 del Dpr 131/1986). In pratica, il socio unico intervenuto in assemblea non può che essere lo stesso soggetto che ha finanziato la società (in senso analogo, la Cassazione 6956/2008).

La Ctp, inoltre, sottolinea che l’atto enunciato richiamato dall’articolo 22 non deve per forza essere notarile (il finanziamento soci non richiede la forma scritta), poiché l’enunciazione non necessariamente si perfeziona nell’ambito di negozi giuridici. La sentenza ribadisce, infine, che nella fattispecie l’enunciazione del finanziamento soci ha effetti reali in quanto la società incorporante acquisisce di fatto il debito risultante nella situazione patrimoniale della incorporata che, però, laddove il finanziamento fosse imputato a futuro aumento del capitale sociale mediante rinuncia del credito da parte del socio, l’imposta di registro non sarebbe dovuta.

La scissione parziale
2. La stessa Ctp è giunta, invece, a conclusioni differenti con la sentenza 140/01/2019 (medesimo presidente e relatore), sempre in materia di enunciazione di atto, ma riguardante una scissione parziale con costituzione di società di persone, sempre a causa delle situazioni patrimoniali allegate al verbale da cui emergevano finanziamenti soci. I giudici premettono che la fattispecie è diversa da quella già esaminata con la precedente sentenza in quanto la società beneficiaria si costituiva senza l’apporto dei finanziamenti soci, in quanto tale passività non veniva trasferita alla beneficiaria.

Il collegio precisa che la semplice allegazione non costituisce di per sé motivo di enunciazione. Perché sussista un’enunciazione deve esservi un richiamo che possa determinare un chiaro collegamento tra la volontà espressa nell’atto enunciante e l’atto presupposto. Nella fattispecie la società aveva una pluralità di soci.

3. Un terza sentenza, la 163/01/2019, della stessa Ctp di Mantova (presidente e relatore Fantini) conferma l’avviso di liquidazione dell’Agenzia con le stesse argomentazioni della sentenza 85, tenuto conto che - anche in questo caso - la società era a socio unico e quindi la coincidenza tra le parti intervenute in assemblea e il finanziatore era scontata.

Ctp Mantova 85/01/2019

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