Preliminare del preliminare: per considerarlo nullo, il giudice deve verificare l'esistenza di una causa concreta
Contratti - Preliminare di vendita - Elementi del contratto - Preliminare del preliminare - Validità ed efficacia.
In presenza di un contratto preliminare relativo a una compravendita immobiliare scandita in due fasi, con la previsione di stipula di un contratto preliminare successiva alla conclusione di un primo accordo, il giudice di merito deve verificare preliminarmente se l'accordo costituisca esso stesso contratto preliminare valido e in grado di produrre effetti. In caso negativo, si potrà ritenere produttivo di effetti l'accordo denominato come preliminare con il quale i contraenti si obblighino alla successiva stipula di un altro contratto preliminare.
•Corte di cassazione, sezione II civile, ordinanza 28 ottobre 2020 n. 23736
Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) (nozione, caratteri, distinzione) - In genere contratto preliminare di preliminare - Ammissibilità - Condizioni - Interesse delle parti alla formazione progressiva del contratto - Violazione dell'accordo - Conseguenze - Responsabilità contrattuale.
La stipulazione di un contratto preliminare di preliminare, in virtù del quale le parti si obbligano a concludere un successivo contratto che preveda soltanto effetti obbligatori (nella specie, relativo ad una compravendita immobiliare), ha natura atipica ed è valido ed efficace, ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, a una formazione progressiva del contratto, perché la procedimentalizzazione delle fasi contrattuali non può essere considerata, di per sé, connotata da disvalore, se intesa a comporre un complesso di interessi che sono realmente alla base dell'operazione negoziale; la violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, è idonea a fondare una responsabilità contrattuale da inadempimento di una specifica obbligazione sorta nella fase precontrattuale.
•Corte di cassazione, sezione II civile, sentenza 17 ottobre 2019 n. 26484
Contratti in genere - Contratto preliminare (compromesso) - In genere (nozione, caratteri, distinzione) - Preliminare di preliminare - Ammissibilità - Interesse delle parti alla formazione progressiva del contratto - Condizioni - Contenuti - Violazione dell'accordo - Responsabilità - Natura.
La stipulazione di un contratto preliminare di preliminare (nella specie, relativo ad una compravendita immobiliare), ossia di un accordo in virtù del quale le parti si obblighino a concludere un successivo contratto che preveda anche solamente effetti obbligatori (e con l'esclusione dell'esecuzione in forma specifica in caso di inadempimento) è valido ed efficace, e dunque non è nullo per difetto di causa, ove sia configurabile un interesse delle parti, meritevole di tutela, a una formazione progressiva del contratto, fondata su una differenziazione dei contenuti negoziali, e sia identificabile la più ristretta area del regolamento di interessi coperta dal vincolo negoziale originato dal primo preliminare. La violazione di tale accordo, in quanto contraria a buona fede, è idonea a fondare, per la mancata conclusione del contratto stipulando, una responsabilità contrattuale da inadempimento di una obbligazione specifica sorta nella fase precontrattuale.
•Corte di cassazione, sezioni Unite civili, sentenza 6 marzo 2015 n. 4628
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