Civile

Riforma civile, prima udienza con il quadro delle pretese già definito

Dopo il penale, il civile. Si completa il quadro delle riforme della giustizia vincolanti in chiave Pnrr

di Giovanni Negri

Dopo il penale, il civile. Si completa il quadro delle riforme della giustizia vincolanti in chiave Pnrr. Ieri la Camera ha dato il definitivo via libera al disegno di legge delega sul processo civile. Un passo determinante, rispetto al quale la ministra della Giustizia Marta Cartabia plaude al senso di responsabilità del Parlamento, e che ora mette nelle mani del Governo la redazione dei decreti delegati che dovranno attuare i principi della delega. Noto l’obiettivo, la riduzione del 40% dei tempi dei giudizi in cinque anni, il disegno di legge ridisegna molti aspetti del modello sinora in vigore, dalla mediazione alla disciplina dei diversi gradi di giudizio, con interventi anche di natura organizzativa come quelli sull’istituzione del Tribunale per la famiglia e la valorizzazione del canale digitale per il deposito degli atti.

In particolare, per il rito processuale più diffuso, quello di primo grado davanti al giudice unico, le modifiche proposte puntano ad assicurare la concentrazione e la ragionevole durata del processo; a cambiare alcune disposizioni sul contenuto dell’atto di citazione e della comparsa di risposta così da valorizzare le fasi anteriori alla prima udienza per definire il quadro delle rispettive pretese e dei mezzi di prova richiesti; a valorizzare la prima udienza di comparizione, incentivando la partecipazione personale delle parti e disponendo che il giudice deve fissare la successiva udienza per l’assunzione delle prove entro 90 giorni.

Cruciale la disciplina della fase anteriore alla prima udienza, in particolare, all’attore dovrà essere data la possibilità di:
O
proporre le domande e le eccezioni che sono conseguenza della domanda riconvenzionale o delle eccezioni del convenuto, stabilendo un termine congruo prima dell’udienza di comparizione;
O
chiedere di essere autorizzato a chiamare un terzo se l’esigenza nasce dalle difese del convenuto;
O
precisare e modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, indicare i nuovi mezzi di prova e le produzioni documentali.

Parallelamente, in un successivo termine, comunque anteriore all’udienza di comparizione, anche il convenuto potrà avere la possibilità di modificare le domande, le eccezioni e le conclusioni già formulate e, a pena di decadenza, di indicare i mezzi di prova ed effettuare le produzioni documentali. Inoltre, entro un ulteriore termine prima dell’udienza di comparizione, si dovrà prevedere che le parti possano replicare alle domande ed eccezioni formulate nelle memorie integrative e indicare la prova contraria. La norma di attuazione della delega dovrà determinare i termini per le memorie in modo da permettere la celere trattazione del processo.

La riforma investirà anche la fase decisoria, successiva all’esaurimento della trattazione e all’istruzione della causa, prevedendo che il giudice fissi l’udienza di rimessione della causa, disponendo questi termini temporali perentori:
O
fino a 60 giorni prima dell’udienza per il deposito di note scritte di precisazione delle conclusioni;
O
fino a 30 giorni prima dell’udienza per il deposito delle comparse conclusionali, salvo rinuncia espressa delle parti;
O
fino a 15 giorni prima dell’udienza per il deposito delle memorie di replica, salvo rinuncia.

Si dovrà inoltre prevedere il deposito della sentenza nel termine dei successivi 30 giorni (nei casi di tribunale in composizione monocratica) ovvero 60 giorni (nei casi di tribunale in composizione collegiale).

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