Primo via libera della Camera alla separazione delle carriere dei magistrati, 174 sì
Nordio: “Giornata storica ma percorso ancora complesso con un esito finale che secondo me spetterà al popolo con il referendum”
La Camera ha approvato, in prima deliberazione, con 174 voti a favore, 92 voti contrari e 5 astenuti la cd. “separazione delle carriere”, il disegno di legge costituzionale: “Norme in materia di ordinamento giurisdizionale e di istituzione della Corte disciplinare” (C. 1917). Il provvedimento passa ora al Senato. È il primo dei passaggi parlamentari necessari per l’ok al disegno di legge costituzionale. Si modifica, infatti, il titolo IV della Costituzione con l’obiettivo di separare le carriere dei magistrati requirenti e giudicanti. A tal fine, vengono previsti due Csm: il Consiglio superiore della magistratura giudicante e il Consiglio superiore della magistratura requirente. Ulteriori novità sono i componenti dei Csm estratti a sorte e l’istituzione di un’Alta Corte disciplinare. In Aula durante il voto il ministro Carlo Nordio.
“Il primo sì alla riforma per la separazione della carriere realizza il sogno di Berlusconi? Sì, ma anche quello di Vassalli e il mio”, ha commentato il Guardasigilli parlando in Transatlantico. “Non è per togliere nulla - aggiunge divertito il Ministro- ma era il sogno mio da 30 anni”. “Una giornata storica? Personalmente sì - prosegue -. È un percorso ancora complesso perché così vuole la Costituzione, con un esito finale che secondo me spetterà al popolo con il referendum, sia per ragion pratica perché non vi saranno penso i due terzi, sia per la ragion pura, perché per una materia così complessa delicata e di grande sensibilità politica è bene che si pronunci il popolo”.
Anche per il presidente dei penalisti Francesco Petrelli si tratta di un “risultato straordinario al cui raggiungimento l’Unione delle Camere Penali ha dato un contributo importantissimo”. “Basti ricordare – aggiunge - che all’origine di questa riforma c’è il testo redatto da UCPI nel 2017 contenente l’idea dei due Csm, con la raccolta di firme di 72.000 cittadini e con il deposito in Parlamento di quella prima proposta di riforma costituzionale della magistratura di iniziativa popolare. Un plauso a tutti coloro che hanno contribuito a questo primo passo e un invito a portare a termine con determinazione questa riforma necessaria alla realizzazione del giudice terzo e di un nuovo equilibrio all’interno del processo penale”.
Sulla stessa lunghezza d’onda l’Ocf. “Oggi è una bella giornata per la Giustizia italiana. Si tratta di una riforma soft, come da noi stesso suggerito, senza incidere sull’azione penale, che comunque restituisce centralitá al giudice nella sua terziaritá e imparzialità”. Lo dichiara il Coordinatore di Ocf Mario Scialla.
Il disegno di legge costituzionale n.1917 sancisce la nascita del Consiglio superiore della magistratura “giudicante” e del Consiglio superiore della magistratura “requirente”, entrambi presieduti dal presidente della Repubblica. “Ne fanno parte di diritto, rispettivamente, il primo presidente e il procuratore generale della Corte di Cassazione - si legge nel testo -. Gli altri componenti sono estratti a sorte, per un terzo, da un elenco di professori ordinari di università in materie giuridiche e di avvocati con almeno quindici anni di esercizio, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, e, per due terzi, rispettivamente, tra i magistrati giudicanti e i magistrati requirenti, nel numero e secondo le procedure previsti dalla legge”.
I consiglieri durano in carica quattro anni e “non possono partecipare alla procedura di sorteggio successiva”.
Per sanzionare gli errori dei magistrati arriva l’Alta Corte di giustizia composta da magistrati, avvocati e professori. “L’Alta Corte è composta da quindici giudici - recita il ddl - tre dei quali nominati dal presidente della Repubblica tra professori ordinari di università in materie giuridiche e avvocati con almeno venti anni di esercizio e tre estratti a sorte da un elenco di soggetti in possesso dei medesimi requisiti, che il Parlamento in seduta comune, entro sei mesi dall’insediamento, compila mediante elezione, nonché da sei magistrati giudicanti e tre requirenti, estratti a sorte tra gli appartenenti alle rispettive categorie con almeno venti anni di esercizio delle funzioni giudiziarie e che svolgano o abbiano svolto funzioni di legittimità”.
L’Alta Corte elegge il presidente tra i giudici nominati dal presidente della Repubblica o quelli estratti a sorte dall’elenco compilato dal Parlamento in seduta comune. I giudici dell’Alta Corte durano in carica quattro anni e l’incarico non può essere rinnovato.
Il ministro della Giustizia punta a chiudere prima della pausa estiva il percorso parlamentare della riforma costituzionale, che prevede due passaggi obbligatori in ognuno dei due rami del Parlamento. Seguirà il referendum confermativo se, come è probabile, il ddl non sarà approvato con una maggioranza dei due terzi da entrambe le Camere.