Professione forense, l’albo degli avvocati comunitari
Arti e professioni - Avvocato - Avvocati comunitari - Iscrizione dell'avvocato sezione speciale - Condizione - Documentazione dell'iscrizione - Autorità di altro Stato membro - Requisiti ex articolo 6 D.Lgs 96/2001 - Possesso
L'iscrizione nella sezione speciale dell'Albo degli avvocati comunitari stabiliti è, ai sensi dell'articolo3, c.2, della direttiva 98/5/CE e del DLgs. 96/2001, articolo 6, c.2, subordinata alla sola condizione della documentazione dell'iscrizione presso la corrispondente autorità di altro stato membro.
• Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza 7 novembre 2016 n. 22518
Avvocato e procuratore - Albo speciale - Avvocati stabiliti - Abilitazione all'esercizio della professione conseguita in Romania - Unico soggetto abilitato al rilascio del titolo - Individuazione - Conseguenze.
Il titolo dell'avvocato che abbia conseguito l'abilitazione professionale in Romania può essere riconosciuto in Italia, ai fini dell'iscrizione nell'elenco speciale degli avvocati stabiliti, solo se rilasciato dalla U.N.B.R. (Uniunea Nationala a Barourilor din Romania), Ordine tradizionale Bucaresti, organismo indicato da tale Stato quale autorità competente ad operare in questa materia attraverso il meccanismo di cooperazione tra i Paesi membri dell'Unione europea, sicché va disattesa, per carenza del requisito del “fumus boni iuris”, l'istanza di sospensione della esecutività del provvedimento di cancellazione da quell'elenco per essere avvenuta la corrispondente iscrizione sulla base di un titolo reso da un organismo diverso (la U.N.B.R., struttura BOTA).
• Corte di Cassazione, sezioni Unite, ordinanza 21 luglio 2016 n. 15043
Avvocato e procuratore - Albo - Iscrizione - Avvocato stabilito - Iscrizione all'albo - Dispensa dalla prova attitudinale - Condizioni.
L'avvocato stabilito, che abbia acquisito la qualifica professionale in altro Stato membro dell'Unione Europea, può ottenere la dispensa dalla prova attitudinale di cui all'articolo 8 del d.lgs. n. 115 del 1992, se - nel rispetto delle condizioni poste dall'articolo 12 del d.lgs. n. 96 del 2001, di attuazione della direttiva 98/5/CE volta a facilitare l'esercizio permanente della professione di avvocato in uno Stato membro diverso da quello in cui è stata acquisita la qualifica professionale - abbia esercitato in Italia, in modo effettivo e regolare, la professione con il titolo professionale di origine per almeno tre anni, a decorrere dalla data di iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati, tale presupposto non essendo, invece, integrato ove l'avvocato stabilito abbia esercitato la professione, seppur in buona fede, con il titolo di avvocato invece che con quello professionale di origine.
• Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza 15 marzo 2016 n. 5073
Avvocato e procuratore - Albo speciale - Sezione speciale per gli avvocati stabiliti - Requisiti di iscrizione - Requisiti ex articolo 6 del d.lgs. n. 96 del 2001 - Esclusività - Limiti.
L'iscrizione dell'avvocato stabilito nella sezione speciale dell'albo degli avvocati è subordinata unicamente al possesso dei requisiti di cui all'art. 6, c.2, del DLgs. 96/2001, sicché il Consiglio dell'ordine degli avvocati non può opporre la mancanza di requisiti ulteriori prescritti dall'ordinamento forense nazionale - nella specie, requisito di onorabilità -, salvo che la condotta del richiedente integri abuso del diritto.
• Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza 4 marzo 2016 n. 4252
Avvocato e procuratore - Albo - Speciale - Soggetto munito di titolo equivalente a quello di avvocato conseguito in un paese membro dell'unione europea - Riconoscimento in Italia - Condizioni - Procedimento di stabilimento e integrazione - Iscrizione nella sezione speciale dell'albo - Decorso di un triennio - Iscrizione nell'albo ordinario - Esame attitudinale - Necessità - Esclusione.
In base alla normativa comunitaria concernente il reciproco riconoscimento dei titoli abilitanti all'esercizio di una professione, il soggetto munito di un titolo equivalente a quello di avvocato conseguito in un Paese membro dell'Unione europea (nella specie, la Spagna), qualora voglia esercitare la professione in Italia, dispone di due possibilità: chiedere al Ministero della giustizia l'immediato riconoscimento del titolo, ai sensi del d.lgs. 9 novembre 2007, n. 206, nel qual caso egli è tenuto al superamento di apposita prova attitudinale; oppure, avvalendosi del meccanismo di stabilimento e integrazione di cui al d.lgs. 2 febbraio 2001, n. 96, chiedere l'iscrizione nella sezione speciale dell'albo degli avvocati del foro nel quale intendere eleggere domicilio professionale in Italia, nel qual caso egli, dopo un triennio di effettiva attività svolta d'intesa con un legale iscritto nell'albo italiano, avrà diritto ad essere iscritto nell'albo ordinario con il titolo di avvocato, senza necessità di sostenere alcuna prova attitudinale.
• Corte di Cassazione, sezioni Unite, sentenza 22 dicembre 2011 n. 28340