Proposta di concordato, "Sezioni specializzate" solo per le imprese già "in amministrazione straordinaria"
Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 19618 depositata oggi, accogliendo il ricorso di Ferrarini
Nuovo cambio di fronte giurisdizionale nella crisi di Ferrarini Spa. La competenza a ricevere la presentazione della proposta concordataria spetta infatti al Tribunale di Reggio Emilia e non al Tribunale Bologna, Sede specializzata in materia di impresa. Lo ha stabilito la Corte di cassazione, con la sentenza n. 19618 depositata oggi, accogliendo il ricorso della società contro Intesa SanPaolo e Unicredit.
Con decreto del 20 ottobre 2020, invece, la Corte d'appello di Bologna, decidendo sul reclamo delle banche, aveva revocato il provvedimento col quale il tribunale di Reggio Emilia aveva assegnato il termine per la presentazione della proposta concordataria (art. 161, sesto comma, legge fall.) della Ferrarini s.p.a., dichiarandone l'incompetenza in favore del Tribunale di Bologna (Sede della sezione specializzata in materia di impresa).
Accolta dunque la tesi di Ferrarini s.p.a. secondo cui la competenza è del Tribunale di Reggio Emilia, poiché l'art. 27 del Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII) contiene il testuale riferimento alle imprese "in" amministrazione straordinaria e quindi presuppone come già realizzata l'ammissione alla procedura.
"Nel caso concreto – si legge nella decisione - l'individuazione è chiarissima, essendo stati affidati alla competenza del tribunale sede delle sezioni specializzate in materia di imprese (di cui all'art. 1 del d.lgs. n. 168 del 2003) i procedimenti di regolazione della crisi o dell'insolvenza e le controversie che ne derivano relativi alle imprese "in" amministrazione straordinaria (e ai gruppi di imprese di rilevante dimensione), in esatta rispondenza, peraltro, a quanto stabilito dalla corrisponde parte dell'art. 2, lett. n), della legge delega".
La questione sottoposta alla Corte dunque attiene all'esegesi del citato art. 27 del CCII. La norma è entrata in vigore, in base all'art. 389, secondo comma, il trentesimo giorno successivo alla pubblicazione in gazzetta ufficiale del Dlgs 12 gennaio 2019, n. 14, recante il Codice della crisi d'impresa e dell'insolvenza (CCII).
"Dal 2019 - spiega l'avvocato di Ferrarini, Sido Bonfatti - è entrata in vigore una norma secondo la quale per le imprese 'in' Amministrazione Straordinaria la competenza per le procedure di crisi, tra le quali i concordati preventivi, è quella del Tribunale delle Imprese: che per le aziende dell'Emilia-Romagna sta a Bologna. Per le altre imprese il tribunale competente è quello dove l'impresa ha la sede e svolge la sua attività, che per Ferrarini è Reggio Emilia. La Cassazione ha preso atto che la Ferrarini non è 'in' Amministrazione Straordinaria: ed anche se è astrattamente soggetta a questa procedura, qualora se ne verificassero i presupposti, attualmente non lo è, e non è detto che lo sarà mai. Pertanto è giusto che il suo concordato preventivo rimanga a Reggio Emilia".
"Detto altrimenti – continua la Suprema corte -: la disciplina dell'amministrazione straordinaria delle grandi imprese non è confluita nel CCII, e l'art. 350 ha semplicemente modificato le sopra citate norme delle leggi speciali (la Prodi-Bis e la Marzano), sostituendo, per la dichiarazione d'insolvenza, il tradizionale criterio di collegamento della sede principale con un richiamo al tribunale competente ai sensi dell'art. 27 del CCII; mentre la delega non è stata attuata nel più ampio criterio dell'art. 2, lett. n), n. 3, che avrebbe inteso concentrare nei maggiori tribunali (da individuare, peraltro, secondo diversi concorrenti indicatori) la competenza per le procedure concorsuali in genere (salve le cd. procedure minori di composizione delle crisi da sovraindebitamento)".