La trasformazione degli studi legali in società tra avvocati. Inquadramento normativo

Sebbene sia al vaglio del Parlamento il disegno di legge per la riforma della professione forense, che tocca anche alcuni aspetti relativi alle società tra avvocati, ad oggi la possibilità di svolgere la professione di avvocato in forma societaria, quale modello organizzativo alternativo all’associazione professionale tradizionale, trova il proprio fondamento nell’attuale formulazione dell’articolo 4-bis della Legge 31 dicembre 2012 n. 247. 

La norma consente l’adozione di modelli societari tipici (società di persone, di capitali o cooperative), imponendo però alcuni presidi inderogabili a tutela della peculiarità dell’attività forense:

  • i soci, per almeno due terzi del capitale sociale e dei diritti di voto, devono essere avvocati iscritti all’albo (oppure avvocati iscritti all’albo e professionisti iscritti in albi di altre professioni), ma per il restante terzo è possibile aprire la compagine sociale a soggetti non professionisti, col ruolo di soci di capitale;
  • è vietata la partecipazione tramite società fiduciarie, trust o per interposta persona;
  • l’organo di gestione della società tra avvocati – S.t.A. può essere costituito solo da soci, e la maggioranza dello stesso deve essere composta da soci avvocati.

Resta fermo, in ogni caso, il principio della personalità della prestazione professionale e della responsabilità (in rapporto di solidarietà con la società e gli altri soci) del socio professionista che ha eseguito l’incarico.

La valutazione del patrimonio netto

Il passaggio alla forma di società, di capitali, tra avvocati può rivelarsi strategica, in particolare, per le associazioni professionali che fanno parte del network di law firm internazionali. In tale contesto, l’assunzione della forma societaria consente l’ingresso diretto dell’entità estera di riferimento nella struttura organizzativa dell’attività che viene svolta in Italia, potendo quindi andare oltre la regolamentazione dei rapporti unicamente tramite accordi di partnership.

Nelle operazioni di trasformazione, il legislatore italiano richiede la redazione di una perizia di stima del valore corrente del patrimonio netto della entità trasformanda, quale strumento di tutela dell’integrità patrimoniale e di protezione dei terzi creditori, di garanzia della trasparenza e correttezza del processo valutativo, nonché di verifica della sostenibilità economica delle valutazioni effettuate, assicurando che i valori attribuiti ai singoli elementi patrimoniali siano coerenti con la capacità futura di generazione di reddito.

La valutazione deve essere ispirata a principi generali rigorosi, che rappresentano il presupposto metodologico della stima, quali

i) l’orientamento “market oriented” del processo valutativo, volto a definire un valore che, in normali condizioni di mercato, potrebbe essere attribuito al bene oggetto di stima, prescindendo dalla natura delle parti, dalla loro forza contrattuale e dagli specifici interessi perseguiti, garantendo l’oggettività e l’indipendenza della stima;

ii) il principio di continuità aziendale (going concern), il quale presuppone che l’entità trasformanda continui la propria attività sia pure mediante un diverso assetto giuridico;

iii) il principio di competenza economica, secondo cui la valutazione deve recepire il risultato economico del periodo anteriore alla data di trasformazione quale parte integrante del patrimonio netto contabile dell’entità trasformanda;

iv) il principio di prudenza, che orienta il processo valutativo verso un approccio cautelativo, volto ad assicurare la tutela dell’integrità del capitale. Infine, la valutazione deve essere effettuata in ottica di stato di fatto (“as is”), ossia ipotizzando che l’entità trasformanda continui ad operare secondo le modalità esistenti alla data di riferimento della valutazione, senza incorporare crescite non coerenti con l’assetto corrente.

Nel caso della trasformazione degli studi professionali, il processo valutativo segue un percorso metodologico strutturato, articolato in alcune fasi fondamentali, ciascuna delle quali rappresenta un elemento essenziale per la corretta determinazione del valore corrente del patrimonio netto. L’analisi del contesto e delle caratteristiche specifiche della entità trasformanda precede l’identificazione analitica dei singoli elementi dell’attivo e del passivo della entità riportati nella situazione contabile di riferimento, per successivamente precedere la loro ri-espressione a valori correnti. 

La fase di applicazione del metodo patrimoniale rappresenta il fondamento della valutazione nelle operazioni di trasformazione, e si articola in due varianti: il metodo patrimoniale semplice, che si limita alla ri-espressione a valori correnti delle attività e passività iscritte nella situazione contabile pre trasformazione, e il metodo patrimoniale complesso, che include anche la stima di eventuali beni intangibili che possiedono i requisiti per essere iscritti in bilancio, come ad esempio le “relazioni con la clientela”. Essendo la trasformazione un’operazione fiscalmente neutrale, le rettifiche a valori correnti non rilevano fiscalmente e generano fiscalità differita. In conclusione, al fine di assicurare che i valori stimati siano coerenti con la capacità futura di generazione di flussi di reddito dell’entità trasformanda, si necessita la verifica della sostenibilità economica dei valori correnti delle attività e passività patrimoniali, da svolgere tendenzialmente mediante l’applicazione di una metodologia reddituale.

La trasformazione, in quanto operazione modificativa del solo assetto giuridico, non comportando uno scambio di valori con terze economie, non consente di evidenziare un nuovo avviamento (goodwill) mentre, nel caso in cui emergesse un avviamento negativo o badwill, tale posta di bilancio andrebbe contabilizzata avendo natura rettificativa del patrimonio a valori correnti.

L’assetto statutario

Oltre alla valutazione del patrimonio netto, nell’ambito della trasformazione dell’associazione professionale in società di capitali, un’attività particolarmente delicata è quella relativa alla redazione dello statuto sociale. Attività che deve essere necessariamente finalizzata a individuare il corretto equilibrio tra la caratterizzazione di una professione di natura personale come quella forense e i meccanismi e le logiche delle società di capitali.

Nella stesura della disciplina statutaria, il notaio assume quindi un ruolo centrale nell’accompagnare i soci nel percorso di definizione della struttura della S.t.A.

Un primo aspetto è quello relativo al peso” effettivo attribuibile al socio di capitale nell’ambito dei processi decisionali della società. Ferma restando la necessità che almeno i due terzi dei diritti di voto spettino a soci avvocati (o comunque a soci professionisti, in caso di società tra avvocati che preveda nel proprio oggetto sociale anche lo svolgimento di altre professioni c.d. protette), è legittimo attribuire al socio di capitale un ruolo determinante nell’assunzione di determinate decisioni. Ciò è realizzabile ad esempio prevedendo un quorum deliberativo rafforzato superiore ai due terzi del capitale per determinate materie quali, fra l’altro, modifiche statutarie, operazioni straordinarie, distribuzione degli utili, nomina dell’organo gestorio.

Occorre tuttavia fare sì di evitare che l’autonomia statutaria si spinga fino ad attribuire al socio di capitale un controllo di fatto dell’attività professionale, in contrasto con la ratio della disciplina forense e con i principi deontologici di indipendenza e autonomia dell’avvocato.

Un ulteriore profilo di rilievo è quello relativo alla disciplina della distribuzione degli utili. Nella S.t.A. la ripartizione proporzionale alle quote di partecipazione risulta giocoforza inadeguata a riflettere la realtà operativa dell’attività svolta. Nello statuto, pertanto, si potrà ad esempio indicare che l’entità della distribuzione viene stabilita di volta in volta dall’assemblea, anche in misura non proporzionale, in considerazione dell’attività effettivamente svolta dai soci nel corso dell’esercizio sociale, dei rispettivi ruoli e dei contributi apportati all’andamento della società, e tenendo altresì conto dei criteri disciplinati nel partnership agreement in essere col soggetto straniero. Si segnala che nel disegno di legge di riforma dell’ordinamento forense è attualmente previsto che, oltre ai due terzi della partecipazione al capitale e dei diritti di voto, ai soci avvocati spettino anche almeno i due terzi degli utili.

Tra gli aspetti della disciplina statutaria che devono essere oggetto di particolare attenzione vi è anche la valutazione della partecipazione in caso di cessazione del rapporto sociale (recesso, esclusione, morte), fattispecie cui non possono essere applicati pedissequamente i criteri di valutazione generalmente adottati per le quote societarie. La partecipazione del socio professionista non può essere considerata un mero investimento patrimoniale. Essa riflette un apporto personale di clientela, reputazione, competenze e relazioni interne al network internazionale. E così, nell’individuazione del valore di mercato della quota, sarebbe opportuno che lo statuto fornisse nella massima misura possibile i criteri da assumere nella valutazione delle attività e delle passività della società, tenendo conto delle caratteristiche specifiche dell’attività professionale svolta dalla società.

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*Giovannella Condò – Notaio e Giuliana Tonini, Avvocato – Milano Notai, Valentina Mantovi, Partner Deloitte Advisory S.r.l. S.B.

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