Società

Quotate, per le “operazioni a parti correlate” la trasparenza parte dalla fase istruttoria

La Seconda sezione civile, sentenza n. 8440 depositata oggi, ha accolto (con rinvio) il ricorso di Consob disponendo un nuovo giudizio per il disinvestimento di Ternienergia in Free Energia

di Francesco Machina Grifeo

Faro della Cassazione sulla trasparenza delle operazioni delle società quotate con “parti correlate”. La Seconda sezione civile, sentenza n. 8440 depositata oggi, ha infatti accolto (con rinvio) il ricorso di Consob contro la decisione della Corte di appello di Perugia che aveva giudicato regolare l’operazione di disinvestimento della partecipazione di Ternienergia Spa (TE) nel Gruppo Free Energia (rimuovendo gli effetti del contratto di investimento concluso nel 2015 che prevedeva con un aumento di capitale riservato agli azionisti di Free Energia, mediante il conferimento di azioni).
Il via libera dei giudici di secondo grado era arrivato nonostante la “parte correlata”, ex socio e presidente di Free Energia, poi nominato membro del “CdA” di TE con il ruolo di vicepresidente esecutivo, colui che aveva proposto l’operazione, si fosse dimesso dal Consiglio di amministrazione solo “pochi minuti prima della discussione e dell’approvazione della già avviata operazione di disinvestimento”.

Un’uscita in extremis che però è bastata alla Corte territoriale per affermare che l’operazione non poteva più considerarsi a parti correlate. Ponendo nel nulla le sanzioni Consob: 30mila euro all’ex vicepresidente per violazione degli obblighi di informativa al pubblico previsti dal Tuf e del Regolamento sulle Operazioni con Parti Correlate (del 2010); 40mila cadauno ai tre componenti del collegio sindacale per violazione del dovere di vigilanza (con TE tenuta al pagamento, in qualità di soggetto responsabile in solido).

In sede di rinvio, la Corte territoriale dovrà ora riesaminare la condotta del manager tenendo fermi i principi espressi dalla Suprema corte secondo cui le regole che assicurano la trasparenza e la correttezza sostanziale delle operazioni con parti correlate “debbono essere adottate - e ciò appare ovvio - in una fase anteriore a quella della delibera dell’organo gestorio, ossia durante la fase istruttoria che precede ed è prodromica all’approvazione dell’operazione che compete al CdA dell’ente emittente quotato in borsa”.

Così, nella fattispecie concreta, prosegue la decisione, dopo che la parte correlata, per conto di Free Energia, nel luglio 2015, aveva proposto a TE, della quale era vicepresidente esecutivo, l’operazione di disinvestimento, “quest’ultima società, destinataria della proposta, avrebbe dovuto immediatamente adottare le regole idonee ad assicurare la trasparenza e la correttezza sostanziale e procedurale dell’operazione, vale a dire: demandare al comitato appositamente costituito, composto da tre amministratori indipendenti, il compito di esprimere un motivato parere (non vincolante) sull’interesse di TE all’operazione e sulla convenienza e sulla correttezza sostanziale delle relative condizioni; ancora, lo stesso …, quale vicepresidente esecutivo di TE, avrebbe dovuto assicurare che i componenti del comitato ricevessero, tempestivamente, e in ogni caso almeno tre giorni prima della riunione del consiglio complete e adeguate informazioni in merito all’operazione di disinvestimento con parte correlata”.

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